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Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 506-386350 del 8/9/2005

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 506-386350 del 8/9/2005

“Il Dirigente

(omissis)

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Vaio Rinaldo (omissis) con sede legale in Romano Canavese Via Risorgimento, 4 (codice utenza T010963), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 Pozzo in Comune di Romano Canavese per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione al Ministero delle Finanze dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici.

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione:

“(omissis)

Condizioni Particolari

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrà venire applicata alla struttura esterna dell’opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autorità competente.

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

- é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L’Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)"