Bollettino Ufficiale n. 03 del 19 / 01 / 2006
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella
D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza in data 3 luglio 2001 della società Tamoil Petroli S.p.a. di concessione preferenziale di derivazione dacqua, per uso civile, per mezzo di un pozzo in falda superficiale, ubicato in Comune di Sandigliano. Assenso. P.P. Sandigliano 3
Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 23 giugno 2004 dal Sig. Scanabucci Maurizio, in qualità di Procuratore della società richiedente, Tamoil Petroli S.p.a., relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dellAmministrazione Provinciale di Biella.
Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nei limiti di disponibilità dellacqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Tamoil Petroli S.p.a., omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,05 e medi 0,0008 dacqua, per un totale di metri cubi annui 26, prelevati per mezzo di un pozzo in falda freatica, ubicato in località Via Gramsci n. 229 del Comune di Sandigliano, foglio n. 11, particella n. 394, codice captazione BI-P-00567, da adibire ad uso civile;
Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dallarticolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente allosservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, in ragione di annui Euro 120,00 previsti per lanno solare 2006, pari al minimo previsto per luso civile, ai sensi del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dellanno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dellarticolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dellutenza dacqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento.
Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione dacqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e/o con lutilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva leventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario lesecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Lamministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente.
Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo le rispettive competenze.
Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia.
(omissis)
Biella, 30 dicembre 2005
Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato