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Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 / 12 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Unione del Basso Novarese - Casalino (Novara)

Comune di Granozzo con Monticello (Novara)- Deliberazione del commissario prefettizio con i poteri del consiglio comunale n. 19 del 22.09.2005 - “Rettifica del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione n. 12 in data 06.06.2005"

Il Commissario Prefettizio

assunti i poteri del Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

a) di rettificare l’art. 2 del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione n. 12 in data 06.06.2005, sostituendolo con il seguente testo:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Dirigente o Responsabile del competente ufficio comunale che la presiede, e da quattro componenti, eletti dal Consiglio Comunale.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano:

a) competenza tecnica, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, un congruo numero dovrà essere in possesso di diploma di laurea;

b) dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio a alla gestione dei suoli, individuati tra le categorie professionali degli architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti edili, esperti in urbanistica e scienze ambientali, esperti in diritto amministrativo e civilistico, iscritti, ove previsto, ai rispettivi Ordini e Collegi professionali in rappresentanza degli operatori del settore edilizio, dell’urbanistica nonchè della proprietà edilizia e/o dei costruttori; i soggetti per i quali si richiede l’iscrizione all’Albo professionale possono essere individuati anche facendo riferimento a nominativi proposti dai rispettivi Ordini o Collegi di appartenenza;

c) ai sensi della LR 20/89 s.m.i., un membro elettivo deve essere un tecnico qualificato, di provata esperienza e specifica competenza, nella tutela dei valori ambientali;

4. Non possano far parte della Commissione, contemporaneamente, i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge in rappresentanza di altre Amminisrazioni, organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tale caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4°;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

b) di confermare gli altri articoli del suddetto Regolamento;

c) di dare atto che, ad intervenuta esecutività la presente deliberazione assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 08.07.1999, n. 19;

d) di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente al Regolamento Edilizio opportunamente modificato, all’Assessorato Regionale all’Urbanistica.