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Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 / 11 / 2005
Codice 10.7
D.D. 14 settembre 2005, n. 907
Comune di Craveggia (VCO). Conciliazione per luso pregresso non autorizzato, con gestione in proprio da parte del Comune dellarea di mq. 48 e successivo mut. tem. di dest.ne duso (anni 30) e costituzione di diritto di sup.cie, di porzioni di compl.vi mq. 68,06 dei t.ni com.li di u.c. distinti al NCT Fg. 11 mapp. 261/p e 263, per lampliamento della cabina elettrica esistente in loc. La Piana. Autorizzazione
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di autorizzare il Comune di Craveggia (VCO) a mutare la destinazione duso di porzioni di complessivi mq. 68,06 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 11 mapp. 261/p e 263 per gestirle in proprio, previa conciliazione per loccupazione e luso pregresso novennale non autorizzato di parte dellarea (cabina elettrica esistente di mq. 48) o darle eventualmente in concessione amministrativa, con relativa costituzione di diritto di superficie (mq. 68,06), a terzi, per un periodo di anni 30 (trenta), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire il mantenimento e lampliamento della cabina elettrica esistente nonché loccupazione temporanea, relativa ai lavori di realizzazione dellopera e di futuri eventuali lavori di manutenzione, sulla superficie adiacente per il tempo strettamente necessario allesecuzione degli stessi;
- che il Comune di Craveggia (VCO), in caso di rinuncia alla gestione in proprio delle opere, dovrà inviare allUfficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione di diritto di superficie che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente allistanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare allobbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;
- che il Comune o leventuale Concessionario, non potranno operare sullarea in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, leventuale concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata così come verrebbe a decadere la presente autorizzazione rilasciata al Comune stesso per la gestione in proprio;
di dare atto che:
le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere dellautorizzazione o delleventuale concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite alla collettività locale ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese, secondo i casi, del Comune o del concessionario che dovranno comunque effettuare un primo intervento di recupero dellarea al termine dei lavori inerenti la realizzazione delle opere e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;
leventuale concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa, parimenti il Comune, nel caso di gestione in proprio, dovrà accantonare la quota stabilita dalla stessa commissione, eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dellAgenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune - eventuale Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito alleffettuazione di verifiche demaniali;
la quota pari ad euro 76,14, inerente la conciliazione per loccupazione e luso pregresso, resterà comunque, anche in caso di eventuale Concessione, a carico del Comune;
i costi inertenti la realizzazione delle opere e la loro successiva manutenzione sono, nel caso di gestione in proprio, a carico del Comune e, nel caso di eventuale concessione a terzi, a carico di questi ultimi che, se subentranti ad opere già realizzate, si faranno carico della manutenzione e dovranno pagare un canone maggiore di quanto accantonato dal Comune, valutato con apposita perizia asseverata ed autorizzata con ulteriore provvedimento dellUfficio Usi Civici della Regione Piemonte;
il Comune di Craveggia (VCO) dovrà destinare tutti glimporti accantonati (percepiti, nel caso di eventuale concessione a terzi) in virtù della presente autorizzazione, alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dellarticolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nelleventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;
tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti lautorizzazione di cui al presente provvedimento sono, nel caso di eventuale concessione a terzi, a totale carico del concessionario.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri