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Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 / 11 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Monterosso Grana (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2005: “Composizione della CIE: modifiche al Regolamento Edilizio Comunale”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare ai sensi dell’art 3 comma 10 della L.R. 19/1999 le modifiche al Regolamento Edilizio Comunale come di seguito formulate:

- L’art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia - viene cassato e così riformulato:

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n 3 componenti designati dall’Organo Comunale competente; tra questi , in sede di designazione , viene individuato il Presidente.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici , che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica , all’attività edilizia , all’ambiente , allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione Edilizia contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti , i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che pere legge , in rappresentanza di altre Amministrazioni , Organi o Istituzioni, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione: il Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell’Organo Comunale che l’ha designata: pertanto al momento di un nuovo insediamento dell’Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente:in tal caso , restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive;

8. La decadenza è dichiarata dall’Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

L’art 4 comma 2 viene cassato riformulato come segue:

2. Il Presidente designa il componente chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante

L’art 4 comma 3 viene cassato.

2) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.07.1999 n 548-9691.

3) Di dare atto che la presente deliberazione , divenuta esecutiva ai sensi di legge,assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul BUR, ai sensi dell’art 3 comma 3 della L.R. 8 luglio 1999 n 19

4) Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa, ai sensi dell’art 3 comma 4 della LR 19/1999 alla Giunta Regionale, assessorato all’Urbanistica.

5) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.