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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 46
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 novembre 2005, n. 103
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003 - Evento sismico del giorno 11 aprile 2003. Disposizioni organizzative generali
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
decreta
Art. 1. LAssessore regionale alle opere pubbliche è delegata allattuazione di quanto previsto dallordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003 ed adotta tutti i provvedimenti a ciò necessari.
LAssessore in particolare:
1. individua eventuali modifiche ed integrazioni dei territori dei comuni colpiti;
2. adotta eventuali modifiche ed integrazioni del piano di interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici, degli edifici storico-monumentali e delle infrastrutture danneggiate;
3. provvede a richiedere alle competenti Amministrazioni i pareri, visti, nulla-osta ai sensi dellart. 2, comma 2, dellordinanza 3284/2003.
I provvedimenti di cui al punto 1. e 2. vengono adottati previa informativa alla Giunta Regionale.
Art. 2. Per lo svolgimento delle attività di cui allarticolo precedente lAssessore incaricata si avvale delle strutture della Direzione regionale competente. La Direzione regionale provvede in particolare:
* alleffettuazione dei necessari adempimenti contabili per lutilizzo delle risorse assegnate con lordinanze ministeriali;
* alladozione degli atti per la concessione dei contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali di godimento degli immobili danneggiati nonché ai titolari delle attività produttive che abbiano subito grave pregiudizio dallevento verificatosi l11 aprile 2003:
* alla predisposizione dei cronoprogrammi delle attività ed alle verifiche trimestrali, di cui danno tempestiva notizia allAssessore incaricato ai fini della segnalazione al Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dellart. 6, comma 1 dellordinanza 3284/2003.
Art. 3. Per gli interventi sugli edifici storico-monumentali ed artistici gravemente danneggiati dallevento sismico in oggetto e compresi nel piano, lAssessore può avvalersi della collaborazione della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte nonché di altri enti ed istituti specializzati.
Art. 4. LAssessore incaricata riferisce periodicamente alla Presidente della Regione sullo stato di avanzamento della ricostruzione.
Mercedes Bresso