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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 46
Legge regionale 17 novembre 2005, n. 15.
Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione, nellambito delle proprie competenze, promuove e partecipa ad iniziative volte a limitare gli effetti sulleconomia piemontese della crisi dellindustria automobilistica e che nel contempo risultino utili ad una politica di rilancio fondata sulla ricerca, sullinnovazione, sulla formazione permanente delle risorse umane e sullutilizzo di fonti energetiche nuove alternative al petrolio ambientalmente sostenibili.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce come partner necessari la Città di Torino e la Provincia di Torino ed opera con la partecipazione del Gruppo Fiat e dei rappresentanti delle imprese della filiera automobilistica.
Art. 2.
(Concertazione)
1. La Regione concerta con la Provincia di Torino, la Città di Torino, il Gruppo Fiat, gli altri soggetti di cui allarticolo 1 e gli Enti territoriali interessati, le iniziative da intraprendere, che vengono definite in documenti condivisi che indichino:
a) i settori di intervento oggetto di cooperazione;
b) i rispettivi ruoli;
c) le principali modalità attuative di ciascun intervento;
d) le condizioni di garanzia.
2. La Giunta regionale definisce la natura, le modalità di attuazione ed i contenuti della partecipazione della Regione alle iniziative, nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli articoli successivi.
Art. 3.
(Riqualificazione industriale di parte dello stabilimento di Mirafiori)
1. Al fine di localizzare nuovi insediamenti produttivi, gli Enti pubblici territoriali acquisiscono dal Gruppo Fiat la proprietà di una parte, attualmente non utilizzata a scopi industriali, del complesso immobiliare sito in Torino e denominato Area di Mirafiori.
2. Lacquisizione avviene tramite una società a maggioranza pubblica che ne cura anche il successivo utilizzo. Il prezzo della compravendita non è superiore al valore di mercato del bene stimato da qualificato soggetto pubblico terzo e indipendente.
3. Gli oneri di bonifica dei terreni sono a carico della parte venditrice.
4. La società acquirente è caratterizzata dalla compresenza degli Enti territoriali e dalla partecipazione della società venditrice con una quota significativa del capitale sociale.
Art. 4.
(Valorizzazione ad uso pubblico del Campo Volo di Collegno)
1. In considerazione dellubicazione strategica del complesso immobiliare sito in Collegno denominato Campo Volo, di proprietà del Gruppo Fiat e dellinteresse degli Enti territoriali di cui allarticolo 1, comma 2 ad utilizzarlo a finalità pubblica, viene acquisita la proprietà dello stesso.
2. Lacquisizione avviene tramite la società di cui allarticolo 3, comma 2, o di società a maggioranza pubblica appositamente costituita, che ne cura, dintesa con la Città di Collegno, anche il successivo utilizzo esclusivamente nellambito di finalità di pubblico interesse.
3. Il prezzo dacquisto è determinato secondo le modalità di cui allarticolo 3, comma 2.
Art. 5.
(Interventi per la filiera automobilistica)
1. Allo scopo di sostenere lo sviluppo e rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese piemontesi, anche artigiane, operanti nella filiera automobilistica, gli Enti territoriali di cui allarticolo 2, anche in concorso con lUniversità e il Politecnico di Torino, le associazioni di categoria rappresentative delle imprese del settore ed il Gruppo Fiat concorrono, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria in materia, alla definizione ed allattivazione:
a) di idonei strumenti per la capitalizzazione delle imprese e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
b) di misure che incentivino la crescita dimensionale delle imprese anche mediante aggregazione, incorporazione ed altre forme di concentrazione;
c) di strumenti di supporto alle attività di ricerca e sviluppo, diversificazione dellattività produttiva, formazione e riqualificazione delle risorse umane;
d) di idonei strumenti finanziari per garantire maggior facilità nellaccesso al credito per le piccole e medie imprese piemontesi, anche artigiane, operanti nella filiera automobilistica;
e) di misure finalizzate allammodernamento e alla sostituzione di impianti di produzione;
f) di interventi che favoriscano lincontro tra le esigenze del mondo produttivo e le esigenze della ricerca.
2. Gli Enti territoriali ed il Gruppo Fiat individuano congiuntamente ed attuano, secondo le rispettive competenze, azioni ed interventi nel campo della ricerca, dellinnovazione e della formazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 il programma pluriennale di intervento di cui allarticolo 6 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attivita produttive) e il programma di cui allarticolo 5 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato) contengono misure specifiche prioritariamente destinate allo sviluppo delle piccole e medie imprese piemontesi, anche artigiane, della filiera automobilistica.
Art. 6.
(Modalità di partecipazione)
1. La Regione partecipa alle società di cui agli articoli 3 e 4 tramite Finpiemonte S.p.A. a cui viene conferito mandato senza rappresentanza ai sensi dellarticolo 1703 e seguenti del codice civile.
2. La partecipazione di cui al comma 1 non può superare la soglia del 50 per cento del capitale sociale della o delle società di cui agli articoli 3 e 4.
3. Le modalità di provvista dei mezzi finanziari, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale intercorrente tra la Regione ed il suo mandatario, trovano disciplina in appositi provvedimenti amministrativi della Giunta regionale che devono specificamente prevedere lattivazione di verifiche periodiche sullottemperanza delloperato di Finpiemonte S.p.A. alle istruzioni regionali.
4. Lincarico a Finpiemonte S.p.A. comprende lassistenza tecnica e operativa nella fase di negoziazione degli accordi nonché la predisposizione degli strumenti giuridici atti a consentire limmediata operatività degli accordi stessi.
Art. 7.
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contrasto della crisi del settore automobilistico piemontese.
2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi sei mesi dallentrata in vigore della legge e successivamente con periodicità trimestrale, presenta al Consiglio una relazione nella quale fornisce informazioni riguardo le iniziative indicate nei documenti di cui allarticolo 2, con particolare riferimento ai costi complessivi e alle modalità di attuazione.
3. Le relazioni successive alla prima contengono altresì le seguenti informazioni:
a) la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi insediati a seguito dellacquisizione di una parte del complesso immobiliare denominato Area di Mirafiori, con particolare riferimento ai piani industriali adottati;
b) lutilizzo del complesso immobiliare sito in Collegno denominato Campo Volo nel periodo considerato;
c) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e gli eventuali correttivi apportati in risposta a tali criticità.
Art. 8.
(Norma finanziaria)
1. Per lacquisizione dei beni e per la partecipazione alle società di cui agli articoli 3 e 4 è prevista una spesa non superiore a 35 milioni di euro.
2. Per lanno 2005 si prevede, in termini di competenza e di cassa, uno stanziamento di pari importo nellunità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo II spese di investimento) del bilancio di previsione per lanno finanziario 2005.
3. Alla spesa di cui ai commi 1 e 2, si fa fronte con riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, delle dotazioni finanziarie dellunità previsionale di base (UPB) 16032 (Industria Promozione e sviluppo delle PMI Titolo II spese di investimento).
4. Per la remunerazione dellopera prestata ai sensi dellarticolo 6 da Finpiemonte, fino alla costituzione delle società, è prevista una spesa non superiore a 90 mila euro, nellambito della unità previsionale di base (UPB) 08041 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per lanno finanziario 2005.
5. Per lanno 2005, alla copertura della spesa di cui al comma 4, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie stanziate nellunità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per lanno finanziario 2005.
6. Per la remunerazione dellopera prestata da Finpiemonte s.p.a. nella gestione delle partecipazioni nelle società di cui agli articoli 3 e 4, per gli anni 2006 e 2007, è prevista una spesa annua non superiore a 24 mila euro, in termini di competenza, da ricomprendersi nella unità previsionale di base (UPB) 08041 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 9.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 novembre 2005
Mercedes Bresso