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Bollettino Ufficiale n. 43 del 27 / 10 / 2005
Codice 25.6
D.D. 4 luglio 2005, n. 965
R.D. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 4310 - Esecuzione di indagini geognostiche in alveo - Torrrente Pesio, Torrente Ellero, Torrente Corsaglia, Torrente Mongia nei comuni di Magliano Alpi, Mondovi, S. Michele Mondovi, Lesegno - Richiedente: Rete Ferroviaria Italiana -
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzazione, ai soli fini idraulici la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con sede in Via Sacchi, 1 Torino, (omissis) ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, subordinatamente allosservanza delle seguenti ulteriori condizioni:
1. lopera potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;
2. lopera dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante lesecuzione dellintervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso dacqua;
5. la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici). I lavori in argomento dovranno pertanto essere eseguiti entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. Sarà fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
6. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore a mezzo di lettera raccomandata, le date di inizio e di ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
7. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
10. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (concessione edilizia, L.R. 45/1989, L.R. 20/89 ecc....);
12. la concessionaria dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con gli Enti preposti alla ittiologia ed allinquinamento delle acque.
Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui allart. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale
Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.).
Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo