Bollettino Ufficiale n. 43 del 27 / 10 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e agricoltura
Istanze 1° dicembre 1992 e 10 dicembre 1992 del Comune di Pralungo per subingresso e rinnovo con varianti, in sanatoria, della concessione di derivazione dacqua da sorgenti tributarie del torrente Oropa, in regione Sette Faggi e Sotto Miravalle del Comune di Biella, per scopi potabili, già in capo alla Società Anonima Cooperativa Acqua Potabile di Pralungo e oggetto del D.M. 22 luglio 1966 n. 1012. Assentita con D.D. n. 5621 in data 27 dicembre 2004. - Pratica n. 34/ b
Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina
Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 26 agosto 2003 dal Signor Carlo Ganni, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Pralungo, relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale di Biella , la cui inosservanza comporterà lapplicazione dei provvedimenti previsti dallarticolo 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;
Di assentire ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua, al Comune di Pralungo (omissis) il subingresso nella titolarità ed in sanatoria il rinnovo con varianti della concessione di derivare da nove sorgenti tributarie del bacino del torrente Oropa, nonché dal rio Grande e rio Furia, prese tutte ubicate in territorio del Comune di Biella, una quantità dacqua in misura eguale e non superiore a moduli 0,124 (lt./sec. 12,4), cui corrisponde un volume massimo annuo pari a 372.000 mc, da utilizzare per scopi potabili dei cittadini del medesimo Comune di Pralungo, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel bacino del torrente Oropa od, in alternativa, nel collettore CO.R.D.A.R. - Biella; Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dallarticolo 24, comma 1, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 23 dicembre 1991, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione oggetto del D.M. n. 1.012/66, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data del canone annuo di 15,49 Euro, pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1 gennaio 1994 del canone annuo di 258,23 Euro, pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36; dal 1 gennaio 1997 del canone annuo di 264,68 Euro, pari al minimo ammesso ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 1998 del canone annuo di 269,45 Euro, pari al minimo ammesso ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 1999 del canone annuo di 273,49 Euro, pari al minimo ammesso ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2000 del canone annuo di 276,77 Euro, pari al minimo ammesso ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2001 del canone annuo di 281,48 Euro, pari al minimo ammesso ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2002 del canone annuo di Euro 284,86, pari al minimo ammesso ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, dal 1 gennaio 2003 del canone annuo di Euro 288,85, pari al minimo ammesso ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 17 ottobre 2002, n. 430 e dal 1 gennaio 2004 del canone annuo di Euro 293,76, pari al minimo ammesso ai sensi dellarticolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997, n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 23 ottobre 2003, n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco
Estratto del disciplinare n. 1378 di Rep. in data 26 agosto 2003
Art. 8 - Garanzie da osservarsi -
Saranno a carico del concessionario lesecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque e della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne lAmministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.
Biella, 10 ottobre 2005..
Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato