Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1
Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 40
Deliberazione della Giunta Regionale 3 ottobre 2005, n. 38-982
Approvazione dei dati di produzione rifiuti urbani e di raccolta differenziata relativi allanno 2004
A relazione dellAssessore De Ruggiero:
La Regione Piemonte per lespletamento delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento necessita di una serie di informazioni sui rifiuti ed in particolare sui rifiuti urbani aggiornate con cadenza annuale. Per tale scopo ha istituito lOsservatorio Regionale Rifiuti, i cui compiti risultano essere di:
- raccolta ed elaborazione di dati statistici e conoscitivi in materia di rifiuti, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;
- coordinamento delle attività degli Osservatori provinciali in unottica di collaborazione, integrazione e raccordo con le attività dellOsservatorio Nazionale sui Rifiuti, fornendo gli elementi per rendere omogenea su tutto il territorio regionale, la raccolta, la validazione e la diffusione dei dati;
- divulgazione delle informazioni raccolte anche attraverso Sistemi Informativi Ambientali Regionali (SIRA) e Nazionali (SINA).
Per laspetto relativo ai rifiuti urbani operativamente è stato istituito un sistema di rilevamento dati che coinvolge i Consorzi di gestione rifiuti e gli Osservatori Provinciali dei Rifiuti secondo le disposizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 17-2876 del 2 maggio 2001.
Il metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata, nelle more dellemanazione di un metodo di calcolo omogeneo a livello nazionale, è stato stabilito con deliberazione di Giunta regionale numero 43-435 del 10 luglio 2000.
La legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 prevede che in ciascun comune vengano raggiunti gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, ovvero 35% a partire da marzo 2003, anche attraverso la riduzione della produzione dei rifiuti, così come indicato allart. 13 comma 5 della succitata legge regionale.
La medesima legge regionale stabilisce che il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata comporti a carico del comune, a regime, lirrogazione di una sanzione amministrativa nella misura di 0,30 euro per abitante per ogni punto percentuale inferiore agli obiettivi minimi di raccolta previsti nel succitato decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini dellapplicazione della sanzione, di cui allart. 17 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, è necessario:
* divulgare i dati di produzione dei rifiuti urbani relativi allanno 2004, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato 1);
* stabilire il livello di arrotondamento per lindividuazione dei comuni soggetti allapplicazione della sanzione;
* stabilire il livello di arrotondamento ai fini della determinazione della sanzione relativa a ciascun comune.
Visto larticolo 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
visti gli articoli 13 e 17 della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24;
tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nei modi di legge,
delibera
* di approvare i dati di produzione dei rifiuti urbani relativi allanno 2004, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato 1);
* di stabilire, per lindividuazione dei comuni soggetti allapplicazione della sanzione, il seguente livello di arrotondamento: i dati, relativi alle percentuali di raccolta differenziata ricalcolati anche in base alla riduzione dei rifiuti ed alle misure correttive di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 20-13488 del 27 settembre 2004, indicati come RD equivalente, devono essere arrotondati a livello decimale;
* di stabilire che limporto della sanzione dovuto da ciascun comune tenuto al pagamento, come precedentemente individuato, sia determinato utilizzando il seguente livello di arrotondamento: i punti percentuali o frazioni di essi, ottenuti dalla differenza tra la percentuale di RD da raggiungere e la percentuale di RD equivalente raggiunta, devono essere arrotondati per difetto
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)