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Bollettino Ufficiale n. 39 del 29 / 09 / 2005

Codice 26.2
D.D. 19 settembre 2005, n. 470

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Autorizzazione per l’apertura al pubblico esercizio della stazione intermedia e per l’esercizio notturno dell’impianto funiviario, cabinovia otto posti, “Cesana-Sky Lodge” (m 1361-1550-1717 s.l.m.) in Comune di Cesana T.se (TO). Concessionaria la Societa’ “Sestrieres” S.p.A.

Premesso che:

Il progetto dell’impianto funiviario in oggetto è stato predisposto anche per il servizio notturno. Nella prima fase di esercizio l’impianto è stato aperto al pubblico con D.D. n° 672/26.2 del 23/12/2004, per l’esercizio diurno e con esclusione della stazione intermedia.

L’Agenzia Torino 2006, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, in data 13/04/2005 prot. n° 4497/26.2, ha presentato la documentazione progettuale, a firma dell’ing. Mirco Franceschi della ditta “Leitner” S.p.A., dell’impianto di illuminazione, autorizzato con Determinazione Dirigenziale del 14/072005 n° 340 /26.02, previo Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti USTIF di Torino.

Contestualmente con nota prot. n° 4493/26/2005, del 13 Aprile 2005, il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso la domanda, corredata dalle dichiarazioni del Direttore dei Lavori dell’impianto di illuminazione, per la visita di ricognizione per l’autorizzazione al servizio notturno, e per l’apertura della stazione intermedia dell’impianto al pubblico esercizio. L’impianto, con la stazione intermedia attiva e servizio notturno, è a servizio degli utenti delle strutture Olimpiche Bob e Slittino, già attrezzati per lo svolgimento di gare in notturno.

La Regione Piemonte, con nota prot. n° 4691/26.2 del 18/04/05, ha chiesto all’U.S.T.I.F. di Torino la Visita di ricognizione per l’apertura della stazione intermedia e per l’esercizio notturno dell’impianto funiviario in oggetto. I giorni 3 e 4 agosto 2005, un’apposita Commissione, composta da funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e della Regione Piemonte ha effettuato, ai sensi del D.P.R. 753/80, le verifiche e prove funzionali sull’impianto, le cui conclusioni sono riportate in apposito verbale redatto sul posto.

A seguito della suddetta visita l’U.S.T.I.F. di Torino, con nota prot. n° 1414, del 10/08/2005, ha rilasciato il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza per l’apertura al pubblico esercizio della stazione intermedia e per l’espletamento del servizio notturno subordinatamente alle prescrizioni particolari di esercizio per il servizio notturno, da integrare nel Regolamento di esercizio già approvato con DD. n° 672/26.2 del 23/12/2004, di seguito riportate:

- L’esercizio dovrà svolgersi con caricamento dei veicoli ridotto, sotto la gestione del Capo Servizio ed in particolare:

a) ramo con direzione di maggior flusso di utenza: un veicolo a pieno carico ed uno vuoto alternati.

b) ramo con direzione di minor flusso di traffico: un veicolo a pieno carico ogni tre veicoli (uno carico, due vuoti, alternati).

- Se l’impianto è utilizzato per un esercizio parziale per il trasporto dell’utenza “Stazione di valle -Stazione intermedia” o “Stazione intermedia - Stazione di monte” il caricamento dei veicoli dovrà prevedere la distribuzione del servizio diurno, ovvero:

c) ramo con direzione di maggior flusso di utenza: tutti i veicoli a pieno carico,

d) ramo con direzione di minor flusso di traffico: un veicolo a pieno carico ed uno vuoto, alternati.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- Visti gli elaborati integrativi, a firma dell’ing. Mirco Franceschi della ditta “Leitner” S.p.A., relativi al progetto dell’impianto di illuminazione della cabinovia “Cesana - Sky Lodge”, depositati presso la Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti Fissi - di questa Regione in data 13/04/2005, prot. n° 7553/26.2.

- Vista la D.D. n° 672/26.2 del 23/12/2004 con la quale è stato rilasciato il benestare all’apertura al pubblico esercizio con esclusione della stazione intermedia, acquisita agli atti.

- Vista la D.D. n° 340 /26.02 del 14/07/2005 con la quale è stato approvato il progetto di illuminazione, acquisita agli atti.

- Visto il verbale di visita di ricognizione per l’apertura al pubblico esercizio redatto da apposita Commissione in data 4 agosto 2005, acquisito agli atti.

- Vista la nota prot. n. 01414 del 10/08/2005 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, U.S.T.I.F. di Torino, ha rilasciato il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza ai sensi del D.P.R. n° 753/80, acquisita agli atti.

- Vista la Legge 9/10/2000 n°. 285.

- Visto il D.P.R. 11/7/1980 n°. 753.

- Visto l’art. 22 della L.R. n° 51/97.

determina

A) Di rilasciare, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 74/90, parere favorevole per l’apertura al pubblico esercizio per la stazione intermedia, (m 1550 s.l.m.), e per l’espletamento dell’esercizio notturno dell’impianto funiviario, cabinovia, otto posti, ad agganciamento automatico, denominata “Cesana - Sky Lodge” (m 1361 - 1550 -1717 s.l.m.), costruito in Comune di Cesana Torinese, provincia di Torino, in concessione alla Società “Sestrieres” S.p.A., fino alla scadenza temporale di cui al D.M. 2/01/85 n° 23 e subordinatamente alle prescrizioni particolari di esercizio per il servizio notturno di seguito riportate:

- L’esercizio dovrà svolgersi con caricamento dei veicoli ridotto, sotto la gestione del Capo Servizio ed in particolare:

a) ramo con direzione di maggior flusso di utenza: un veicolo a pieno carico ed uno vuoto alternati.

b) ramo con direzione di minor flusso di traffico: un veicolo a pieno carico ogni tre veicoli (uno carico, due vuoti, alternati).

- Se l’impianto è utilizzato per un esercizio parziale per il trasporto dell’utenza “Stazione di valle -Stazione intermedia” o “Stazione intermedia - Stazione di monte” il caricamento dei veicoli dovrà prevedere la distribuzione del servizio diurno, ovvero:

c) ramo con direzione di maggior flusso di utenza: tutti i veicoli a pieno carico,

d) ramo con direzione di minor flusso di traffico: un veicolo a pieno carico ed uno vuoto, alternati.

B) Che le prescrizioni particolari di esercizio di cui sopra, per l’esercizio notturno dell’impianto, dovranno essere inserite nel Regolamento di esercizio già approvato con D.D. n° 672/26.2 del 23/12/2004.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questo Settore.

Contro il presente provvedimento è ammesso proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art 61 dello Statuto e della L.R. 8.8.97 n. 51 e del DPGR 22/07/2002 n° 8/R.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino