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Bollettino Ufficiale n. 37 del 15 / 09 / 2005
Codice 22.1
D.D. 20 giugno 2005, n. 146
L.R. 02.11.1982 n. 32 - articolo 35: Raccolta a fini scientifici e didattici. Legge 23.08.93 n. 352 - articolo 8.- Autorizzazione alla raccolta funghi a fini scientifici e didattici al Gruppo Micologico Cebano Rebaudengo e Peyronel
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare ai sensi dellarticolo 35 della legge regionale 02.11.1982 n. 32 e dellart. 8 della Legge 23.08.93 n. 352 le persone:
Bertino Giovanni Ceva (CN) (omissis)
De Lotto Carla Alba (CN) (omissis)
Fabbri
Pietro Sirte (Africa) (omissis)
Fechino Franco Ceva (CN) (omissis)
Galliano
Giuseppe Monforte dAlba(CN) (omissis)
Gatti Carlo Ceva (CN) (omissis)
Ghiglione
Stefano Centallo(CN) (omissis)
Margaria Francesco Ceva(CN) (omissis)
Martino
Domenico Ceva (CN) (omissis)
Patetta Ezio Cosseria (SV) (omissis)
Sciarra
Giordano Cev a(CN) (omissis)
Sito Luciano Ceva (CN) (omissis)
Tomatis Giuseppe
Le Segno (CN) (omissis)
Turco Alessandro Ceva (CN) (omissis)
Viora Aldo Ceva
(CN) (omissis)
del Gruppo Micologico Cebano Rebaudengo e Peyronel Via XX Settembre 9 - 12073 Ceva (CN), alla raccolta e alla detenzione di esemplari di specie fungine, nel quantitativo di 3 kg al giorno.
Degli esemplari raccolti è autorizzata la detenzione presso la sede dellAssociazione sopraccitata e le mostre di volta in volta allestite.
Lattività è consentita su tutto il territorio regionale, per il periodo di un anno dalla data della presente determinazione, in deroga a quanto previsto dallart. 20 della L.R. 02.11.82 n. 32 ed ai sensi dellart. 8 della Legge 23.08.93 n. 352.
Lautorizzazione rilasciata a fini scientifici e didattici, è finalizzata alla schedatura e classificazione sistematica delle specie fungine; allestimento mostre micologiche; corsi di vario livello micologico.
La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il territorio regionale non soggetto ad ulteriori e più restrittive norme di tutela e, nelleventualità di raccolta in aree protette, questa deve uniformarsi alle disposizioni localmente vigenti: si ricorda inoltre che la presente autorizzazione non esime il soggetto privato testé autorizzato dal possesso dellautorizzazione alla raccolta di cui allart. 22 Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi della legge regionale 02.11.1982 n. 32.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni al TAR Piemonte.
Il Dirigente responsabile
Carlo Bonzanino