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Bollettino Ufficiale n. 37 del 15 / 09 / 2005
Codice 16.4
D.D. 14 luglio 2005, n. 203
R.D. 1443/1927. Istanza della Societa R.M. Ricerche Minerarie s.r.l. relativa alla riduzione dellarea della concessione mineraria per caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarieta superiore a 1.630 gradi centigradi Masserano San Rocco, in Comune di Masserano (BI)
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1. Larea della concessione mineraria per caolino, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630 °C denominata Masserano San Rocco, sita nel territorio del Comune di Masserano (BI), intestata alla Società R.M. Ricerche Minerarie s.r.l., (omissis) con sede a Lozzolo (VC), legalmente rappresentata dalla Sig.ra Luigia Molinari, (omissis)926, è ridotta da ettari 133,20 ad ettari 92,0 con decorrenza dalla data della presente Determinazione.
2. La nuova area della concessione mineraria, avente lestensione di ettari 92,0 è descritta nel verbale di delimitazione ed indicata sul piano topografico alla scala 1:2500 che, assieme alle monografie dei vertici, sono allegati alla presente Determina per farne parte integrante.
3. Il titolare della concessione mineraria è tenuto a:
a) mantenere in attività la miniera ai sensi del R.D. 1443/1927, secondo il programma presentato;
b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive sullandamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;
c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni;
d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dallAmministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;
f) provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di coltivazione mineraria prima della scadenza della concessione, come previsto dallart. 9 della Legge n. 221/1990;
g) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricezione della Determina di ridelimitazione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione allUfficio del Registro Immobiliare.
4. Il titolare della concessione mineraria è tenuto a:
a) Corrispondere il canone annuo anticipato, pari a Euro 3206,20 (Tremiladuecentosei/20) pari ad Euro 34,85 (Trentaquattro/85) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nellarea di concessione a decorrere dalla data della presente Determinazione, da versare sul Conto corrente Postale n. 10364107 intestato Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 2120 (accertamento 82/05), causale canone di concessione mineraria Masserano San Rocco, Comune di Masserano (BI)";
b) Versare limposta di bollo di Euro 14,62 (Quattordici/62), ai sensi del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 coordinato con la L. 30 luglio 2004, n. 191;
c) Corrispondere la tassa regionale annuale sulle concessioni regionali di Euro 3206,20 (Tremiladuecentosei/20) a decorrere dalla data della presente Determinazione, sul Conto Corrente Postale n. 189100 intestato Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 50", causale concessione mineraria Masserano San Rocco, comune di Masserano (BI), pari al 100% del canone annuo anticipato, ai sensi della citata legge n. 281/1970 e s.m.i.
5) Gli importi di cui al punto precedente, sub a) e sub b), saranno aggiornati annualmente, a cura del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, in misura pari alle variazioni dellindice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dellanno precedente, accertate dallISTAT.
6) Il titolare della concessione è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dalla seguente normativa:
- D.P.R. 128/1959: Norme di Polizia Mineraria
- D. lgs. 624/1996: Recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza dei lavori nelle attività estrattive
- D. lgs. 277/1991: Protezione dei lavoratori dagli agenti chimici, fisici e biologici.
7) La concessione mineraria è ridelimitata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.
8) Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia perla necessaria assistenza.
9) La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avverso alla presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alle legge 6 dicembre 1971 n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto