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Bollettino Ufficiale n. 37 del 15 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Gaiola (Cuneo)

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale del 27 giugno 2005 n. 17 avente per oggetto “Approvazione modifica al vigente regolamento edilizio ai sensi dell’art. 3 comma 10 della L.R. 8 luglio 1999 n. 19"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, ai sensi dell’ art. 3, comma 10, Legge Regionale n. 19/1999 le modifiche all’art. 2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale come disposto al “punto 2" successivo;

2. L’art. 2 del Regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

“ Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia ”

1.) la Commissione Edilizia è l’organo tecnico - consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio;

2.) La Commissione Edilizia è composta da n. 4 (quattro) componenti, designati dall’Organo Comunale competente. I componenti nella prima seduta eleggono il Presidente ed il vicepresidente;

3.) I membri sono scelti tra i cittadini di maggiore età ammessi all’esercizio dei diritti politici che abbiano competenza provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’ architettura, all’urbanistica, alla attività edilizia, all’ ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso del diploma di laurea;

4.) Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono fra parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;

5.) La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell’Organo Comunale che l’ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento del predetto Organo, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita;

6.) I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso restano in carica fino a che non siano stati sostituiti;

7.) I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenze ingiustificate a 3 (tre) sedute consecutive;

8.) la decadenza è dichiara dall’Organo Comunale che ha provveduto alla designazione;

9.) I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella di ricevimento della lettera di dimissioni;

3. Di dichiarare che il testo approvato conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29 luglio 1999, n. 548 - 9691;

4. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione , ai sensi dell’ art. 3, comma 3, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19;

5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell’ art. 3, comma 4, Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale - Assessorato all’Urbanistica;

6. Di incaricare il Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di legge.