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Bollettino Ufficiale n. 36 del 8 / 09 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola - VII Settore - Servizio Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. c) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. dell’estratto Determinazione n. 459 del 08/07/2005

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di assentire alla ditta Idreg Piemonte S.p.A. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, il rinnovo con variante e trasferimento di utenza della concessione di piccola derivazione d’acqua dal torrente Brevettola e dal rio Sogno, in Comune di Montescheno, per una portata massima complessiva di l/s 360,00 e una portata media complessiva di l/s 232,00, per produrre sul salto di m 417,97 la potenza nominale media di kW 590,08 e sul salto di m 189,80 la potenza nominale media di kW 163,75, per una potenza nominale media complessiva di kW 753,83.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (rep. n. 1017 del 19/05/2005) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di rinnovare la concessione per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dal 04/05/1998, giorno successivo alla scadenza della concessione assentita con R.D. n. 5683 del 05/09/1938 e di subordinare la stessa all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell’allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione rep. n. 1017 del 19/05/2005 (omissis) Art. 12 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Brevettola e del rio Sogno in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario é tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’art. 16 (omissis).

Verbania, 31 agosto 2005

per il Dirigente
Pizzorni Fabrizio