Bollettino Ufficiale n. 33 del 18 / 08 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n. 5663 in data 28 dicembre 2004
Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina
Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 5 novembre 2004 dal Sig. Silvano Pianezzola, in qualità di Presidente del Consorzio Acqua Potabile Giardino, relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà lapplicazione dei provvedimenti previsti dallart. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge;
Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R ed in parte ai sensi del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua, al Consorzio Acqua Potabile Giardino (omissis), la concessione, in parte preferenziale ed in parte a sanatoria, di derivazione di una quantità dacqua fissata in misura eguale e non superiore a litri al secondo 0,24 - cui corrisponde un volume massimo annuo di 7.568 metri cubi da n. 2 sorgenti tributarie del bacino del torrente Ponzone ubicate in fraz. Bulliana del Comune di Trivero, da utilizzarsi per scopi potabili degli aderenti al Consorzio, con obbligo di restituzione delle eccedenze e dei reflui derivanti dallutilizzo nello stesso bacino;
Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dallart. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione del minimo ammesso per luso potabile e per portate medie annue superiori a 0,1 litri al secondo, ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D della Regione Piemonte 23 ottobre 2003 n. 294, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco
Estratto del disciplinare n. 1384 di Rep. in data 5 novembre 2004
Art. 9 - Riserve e Garanzie da osservarsi -
Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne lAutorità concedente da qualsiasi molestia o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea alimentante le sorgenti, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con lesercizio di essa.
Biella, 4 agosto 2005
Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato