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Bollettino Ufficiale n. 32 del 11 / 08 / 2005

Codice 26.2
D.D. 17 maggio 2005, n. 241

Ferrovia del Canavese. Comune di S.Benigno. Autorizzazione ai Sig.ri Leonardo Filippo e Perona Maria Stella, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, alla realizzazione di un locale uso lavanderia, di un box auto e di un muro perimetrale, in deroga all’art. 49 del citato D.P.R

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare ai Sig.ri Leonardo Filippo e Perona Maria Stella, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980 l’autorizzazione in deroga all’art. 49 del citato D.P.R. alla realizzazione di un locale uso lavanderia, di un box auto e di un muro perimetrale, a servizio dell’immobile residenziale sito in S. Benigno, Via Rivarolo n. 9 e distinto al C.T. al foglio 26, mappali n. 78 e 719, così come da progetto depositato con prot. n. 12470/26/2004 del 26/10/2004, a condizione che, ai fini della sicurezza pubblica, l’attuale recinzione che delimita la striscia di terreno dismessa al Comune, sia arretrata ad almeno m. 4,00 dalla più vicina rotaia e sia costituita da un muretto di h pari a m. 0,80 con sovrastante cancellata ferroviaria;

che dovranno essere rimosse dall’area di pertinenza dell’edificio posta in fregio alla sede ferroviaria le strutture provvisorie attualmente presenti;

che il Richiedente dovrà mettere in atto, a sua cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 “Legge sull’inquinamento acustico”.

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatte salve tutte le altre necessarie autorizzazioni.

Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all’atto comprovante l’esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell’autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e della L.R. 08/08/1997 n. 51 e dal D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino