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Bollettino Ufficiale n. 31 del 4 / 08 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola - VII Settore - Servizio Risorse Idriche

Determinazione n. 168 del 15/03/2005 - Concessione di piccola derivazione d’acqua dal serbatoio di accumulo dell’acquedotto comunale di Crevoladossola, sito in località Onzo, in Comune di Crevoladossola

Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. c) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i. dell’estratto del seguente atto: Determinazione n. 168 del 15/03/2005. Il Dirigente (omissis) determina: 1. di assentire al Comune di Crevoladossola (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, la concessione di piccola derivazione d’acqua dal serbatoio di accumulo dell’acquedotto comunale di Crevoladossola, sito in località Onzo, in Comune di Crevoladossola, nella misura di l/s massimi 99,00 e l/s medi 60,00, per produrre sul salto di m 345,00 la potenza nominale media di kW 202,94 (impianto denominato “Canei”); 2. di approvare il disciplinare di concessione (rep. n. 983) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto e regolarmente sottoscritto in data 01/03/2005 (omissis); 3. di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento e di subordinare la stessa all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell’allegato disciplinare (omissis). Estratto del disciplinare di concessione rep. n. 983 del 01/03/2005 (omissis) Art. 10 - Riserve e garanzie da osservarsi. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà in dipendenza della concessa derivazione. Il concessionario é tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’articolo 15 (omissis).

Verbania, 21 luglio 2005

Il Dirigente
Mauro Proverbio