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Bollettino Ufficiale n. 30 del 28 / 07 / 2005
Circolare della Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2005, n. 3/AMB/SAN
Modifica parziale della circolare della Direzione Sanità Pubblica n. 9735/27.002 del 6 giugno 2001 in merito allattribuzione alle ASL delle funzioni amministrative di cui allart. 345 del R.D. 27.7.1934, n. 1265 ai sensi dellart. 109 della L.R. 44/2000 - Prime indicazioni operative per la raccolta domiciliare della frazione organica e indifferenziata residuale dei rifiuti urbani
Ai Direttori Generali
delle ASL della Regione Piemonte
Ai Responsabili
dei
Dipartimenti di prevenzione delle ASL
della Regione Piemonte
Al Direttore
dellAgenzia
regionale di protezione
ambientale
Ai Dirigenti dei dipartimenti
dellAgenzia
regionale di protezione
ambientale
Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Piemonte
Ai
Presidenti dei Consorzi di bacino
della Regione Piemonte
Ai Presidenti delle
Associazioni
di Ambito Territoriale Ottimale
Agli Assessore allAmbiente
delle
Province piemontesi
Al Presidente
dellANCI
LORO SEDI
Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, allarticolo 345 stabilisce le modalità di approvazione dei regolamenti locali di igiene e sanità e degli altri regolamenti su materie sanitarie demandati ai Comuni prevedendo che sono deliberati dal Podestà (ora Consiglio comunale), approvati dalla Giunta Provinciale Amministrativa (successivamente omologati dalla Regione ai sensi della L.R. 30/1982) previo parere del Consiglio Provinciale di Sanità (Consiglio regionale di Sanità ai sensi della L.R. 30/1984).
La legge regionale 26 ottobre 1982, n. 30, allarticolo 2, 1° comma, lettera e), attribuiva alla competenza della Regione lomologazione dei regolamenti comunali in materia di igiene e sanità. Tale lettera e) è stata abrogata con larticolo 10 della L.R. 5/2001.
La L.R. 44/2000, come integrata dalla L.R. 5/2001, allarticolo 109 delega alle ASL le funzioni amministrative e sanzionatorie in materia di igiene e sanità e le funzioni amministrative di cui allarticolo 345 del R.D. 1265/1934.
La circolare Sanità Pubblica n. 9735/27.002 del 6 giugno 2001, predisposta alla luce delle nuove attribuzioni di funzioni di cui alla L.R. 44/2000, come modificata dalla L.R n. 5/2001, prevede nella procedura per il rilascio, il doppio intervento delle ASL, prima sotto forma di parere (quello che esprimeva il Consiglio provinciale di Sanità e poi il Co.Re.Sa.) e poi di approvazione con distinto provvedimento.
Attesa la riconosciuta potestà regolamentare degli Enti locali, lautonomia dei Comuni, rafforzata dalla riforma del titolo V della Costituzione ed in conformità ai principi di semplificazione e di efficacia dellazione amministrativa, la delega di funzioni a favore dellASL operata con la L.R. 44/2000, come modificata dalla L.R. n. 5/2001, deve ritenersi riferita alla sola competenza residuata in capo alla Regione, vale a dire alla espressione del parere sugli aspetti igienico sanitari dei regolamenti comunali di cui allart. 345 del TULS, così come individuati dalla circolare sopra citata. Nel rinnovato quadro costituzionale una tale interpretazione porta, dunque, ad escludere la necessità di un controllo successivo da parte dellASL, espresso nella forma dellapprovazione dei regolamenti comunali in materia sanitaria.
Alla luce di quanto specificato si ritiene, pertanto, di modificare la circolare della Direzione Sanità Pubblica n. 9735/27.002 del 6 giugno 2001 limitatamente alle funzioni amministrative di cui allart. 345 del R.D. 1265/1934 delegate alle ASL ai sensi dellart. 109 della L.R. 44/2000.
A tal fine, in merito alla procedura di approvazione dei regolamenti locali di igiene e sanità e degli altri regolamenti su materie sanitarie demandati ai Comuni, si specifica che lAmministrazione comunale interessata, preventivamente allapprovazione del Regolamento, acquisisce parere dellASL territorialmente competente per quanto attiene gli aspetti igienico sanitari e, ove richiesti, gli altri pareri tecnici in relazione alle specifiche competenze.
In tale contesto, con riferimento ai regolamenti di gestione dei rifiuti, attesa la riorganizzazione in atto dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, si ravvisa la necessità di fornire nuove indicazioni concernenti i sistemi di raccolta domiciliare, di cui allallegato alla presente circolare.
Mercedes Bresso
Visto: LAssessore allAmbiente
Nicola De Ruggiero
Visto: LAssessore
Alla
Tutela della Salute e Sanità
Mario Valpreda
Allegato
Prime indicazioni operative per la raccolta domiciliare della frazione organica e indifferenziata residuale dei rifiuti urbani
Il rispetto delle seguenti indicazioni operative, permette, nella generalità dei casi, di soddisfare i requisiti igienico-sanitari necessari e sufficienti, alla localizzazione dei contenitori dedicati alla raccolta della frazione organica ed indifferenziata residuale dei rifiuti urbani.
I sistemi di raccolta differenziata per raggiungere percentuali significative di recupero, con una buona qualità merceologica delle frazioni raccolte, necessitano di un servizio di raccolta integrato, organizzato con modalità che prevedano, quando possibile, linternalizzazione delle raccolte nelle pertinenze di proprietà di ogni utenza servita.
CONTENITORI
I contenitori per il conferimento dei rifiuti urbani, in quanto attrezzature indispensabili a svolgere un servizio rivolto alla collettività, sono da considerarsi alla stregua di arredi urbani e come tali soggetti alle norme di tutela e regolamentazione stabilite in merito.
Tali contenitori, ed in particolare quelli dedicati alla raccolta della frazione organica ed indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, depositati allaperto ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:
* favorire ed agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
* evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dellazione di animali randagi;
* evitare linfiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
* contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
* favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
* agevolare le operazioni di lavaggio ed igieneizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.
In considerazione ai criteri sopra esposti:
* i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
* i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
* i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati .
POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI
Posizionamento dei contenitori su aree private
I contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata ed appositamente delimitata tramite segnaletica orrizontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dellarea interessata.
Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private;
I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.
Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dellamministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati.
Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico
I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orrizontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dellarea interessata.
Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
I contenitori non possono essere posizionati a ridosso di muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi.
Frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori
Il dettaglio delle modalità organizzative dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, è specificatamente regolamentato dal contratto dei servizi, che tra laltro stabilisce, le frequenze di svuotamento e di lavaggio dei contenitori dei rifiuti.
A tal proposito, in considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere, non rispettando una corretta e periodica tempistica di svuotamento e lavaggio dei contenitori dedicati al conferimento delle frazioni dei rifiuti urbani indifferenziati residuali e di quelle a matrice organica, si ritiene opportuno:
* una frequenza di svuotamento almeno settimanale, dei contenitori dedicati al conferimento della frazione indifferenziata residuale;
* una frequenza di svuotamento almeno bisettimanale dei contenitori dedicati al conferimento della frazione organica;
* una frequenza di lavaggio ed igieneizzazione degli stessi contenitori, da parte del gestore del servizio, almeno trimestrale.
Eventuali diverse indicazioni di carattere igienico-sanitario, possono essere previste in presenza di realtà territoriali caratterizzate da specificità climatiche, demografiche, urbanistiche, logistiche, ecc. e devono trovare motivazione caso per caso.