Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 26 del 30 / 06 / 2005

Deliberazione della Giunta Regionale 7 giugno 2005, n. 19-199

L.R.41/98, art. 2, comma 2, lett. d). Modifica ed integrazione della D.G.R. 92-10150 del 28/07/2003. Intervento regionale di politica del lavoro attuativo dei protocolli d’intesa del 25/10/02 e del 20/2/03 sottoscritti con Enti locali, rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e delle Associazioni di Categoria dell’Industria Commercio, Artigianato del Piemonte

A relazione dell’Assessore Migliasso:

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro”;

preso atto che l’art. 2, comma 3, lett. d), della predetta legge, prevede che la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.lgs 469/97, fatta eccezione per quelli che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, è attribuita alle Province che la esercitano, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, garantendo la concertazione fra le parti nelle Commissioni di cui all’art. 6, comma 1, del D.lgs 469/97;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 92-10150 del 28/07/2003 di approvazione dell’intervento regionale di politica del lavoro attuativo dei protocolli d’intesa del 25/10/2002 e del 20 febbraio 2003 sottoscritti con Enti locali, rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e delle Associazioni di Categoria dell’Industria, Commercio, Artigianato del Piemonte per fare fronte alla crisi occupazionale presso aziende del settore dell’industria automobilistica, tessile ed orafa, nonché presso aziende di altri settori in condizione di prossimità allo stato di crisi industriale;

considerato che il punto 1 - “Programma di ricollocazione rivolto ai lavoratori di settori industriali in crisi” dell’allegato alla predetta deliberazione non indica con adeguata chiarezza le risorse mediante le quali detto programma trova attuazione e che tale circostanza ha indotto incertezze e ritardi nella realizzazione delle azioni di competenza delle Province in qualità di soggetti attuatori del programma stesso;

ritenuto a chiarimento delle indicazioni contenute nel predetto punto 1. riguardanti le risorse mediante le quali detto programma trova attuazione, di modificare ed integrare il punto stesso allo scopo di consentire al soggetto attuatore del programma medesimo di agire ed adottare i propri provvedimenti di competenza senza incertezze;

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51: “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale” relativamente alle competenze dell’Organo di direzione politica;

dato atto dell’istruttoria del presente provvedimento e preso atto di quanto in premessa indicato;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

di stabilire, per le motivazione in premessa indicate, la modifica e l’integrazione del punto 1."Programma di ricollocazione rivolto ai lavoratori di settori industriali in crisi" dell’allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 92-10150 del 28/07/2003, sostituendo il primo rigo del capoverso quindicesimo con il seguente rigo: “Il programma di ricollocazione - realizzabile attraverso le risorse regionali connesse all’attuazione dell’art. 20 della legge regionale 14/06/1993, n. 28 e successive modifiche e le risorse a carico del POR FSE ob. 3. 2000/2006, Asse A, Misura A2 - si rivolge pertanto a due componenti:”

La presente deliberazione, non comporta oneri a carico del bilancio regionale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)