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Bollettino Ufficiale n. 13 del 31 / 03 / 2005

Codice 22.4
D.D. 1 febbraio 2005, n. 9

Legge 447/1995, art. 2, commi 6 e 7. Accoglimento e rigetto domande per lo svolgimento dell’attivita’ di tecnico competente in acustica ambientale. Domande dal n. A557 al n. A560

Visto l’art. 2, commi 6 e 7, della legge 26/10/1995, n. 447, con cui si stabilisce che per svolgere attività di tecnico competente in acustica ambientale deve essere presentata apposita domanda all’Assessorato regionale competente in materia, corredata da idonea documentazione comprovante l’aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell’acustica ambientale, da almeno quattro anni per i richiedenti in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, o da almeno due anni per coloro che sono in possesso di laurea o diploma universitario ad indirizzo scientifico;

vista la deliberazione n. 81-6591 del giorno 4/3/1996, con cui la Giunta Regionale ha stabilito le modalità di valutazione delle domande per lo svolgimento dell’attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce, fra l’altro, la risoluzione adottata in data 25/1/1996 dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente indicazioni applicative generali, finalizzate ad un’attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;

visto l’atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, emanato con D.P.C.M. 31/3/1998;

visti gli ordini di servizio n. 5210/RIF del 24/4/96 e n. 7539/RIF del 3/7/97 con cui il Responsabile del Settore smaltimento rifiuti e risanamento atmosferico, ha istituito apposito Gruppo di lavoro per la valutazione delle domande stesse, come previsto dalla deliberazione sopra richiamata;

visto il verbale n. 45 della seduta del Gruppo di lavoro tenutasi il giorno 26/1/2005, nonchè le relative schede personali ad esso allegate, numerate progressivamente dal n. A557 al n. A560 conservato agli atti del Settore;

visti gli articoli 3 e 16 del D. Lgs. n. 29/1993, come modificato dal D. Lgs. n. 470/1993;

visto l’art. 22 della legge regionale n. 51/1997;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 81-6591 del 4/3/1996,

il Dirigente Responsabile del Settore Risanamento Acustico e Atmosferico

determina

1. di accogliere le domande per lo svolgimento dell’attività di tecnico competente in acustica ambientale presentate da parte dei richiedenti elencati nell’allegato A, parte integrante della presente determinazione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Carla Contardi

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

Domande accolte (35° elenco)

All. n.    Cognome e Nome     Luogo e data di nascita
A/560    Bardi Luisella    Cuneo il 13/9/1972
A/563    Berteletti Gian Luca    Verbania il 5/10/1966
A/564    Bocca Elena    Novara il 8/7/1976
A/565    Botta Gian Carlo    Voltaggio (AL) il 15/10/1947
A/566    Capato Andrea    Torino il 3/3/1974
A/562    Folgori Piermario    Racconigi (CN) il 9/2/1958
A/559    Marino Gilberto    Cuneo il 6/2/1974
A/558    Monaco Guido    Acqui Terme (AL) il 28/11/1944
A/561    Platano Daniela    Cuneo il 12/1/1969
A/557    Riba Marco    Cuneo il 15/2/1974