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Bollettino Ufficiale n. 13 del 31 / 03 / 2005
Regione Piemonte - Direzione regionale Programmazione e valorizzazione dellagricoltura
Modifica del disciplinare di produzione ai sensi dellart. 5 del Reg. CEE n. 2081/92 del prodotto: Denominazione di Origine Protetta Castelmagno
Si comunica che é pervenuta allufficio competente dellAssessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte la richiesta di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dellart. 5 del Reg. CEE n. 2081/92 del prodotto:
Denominazione di Origine Protetta:
Castelmagno
Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.
Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare il Dr. Berola, tel. 011/432.43.58, la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.29.62, o il Dr. Brocardo, tel. 011/432.48.35, del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura e Qualità, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.
Il Direttore regionale
Ciriaco Ferro
Disciplinare di produzione del Formaggio Castelmagno - Denominazione di Origine Protetta (DOP)
Art. 1
Denominazione del prodotto:
La Denominazione di Origine Protetta Castelmagno prodotto della montagna è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Descrizione del prodotto:
1. Materia prima:
a) Latte di vacca proveniente da un minimo di due a un massimo di quattro mungiture consecutive con eventuali aggiunte di latte ovino e/o caprino in percentuale massima del 30%. Il bestiame bovino deve essere riconducibile ai tipi genetici Barà Pustertaler, Bruna, Pezzata Rossa dOropa, Pezzata Rossa, Montbaillard, Grigio Alpina, Piemontese, Valdostana e loro incroci.
b) Nellambito della gestione aziendale è vietato il ciclo di asciutta delle vacche fuori dalla zona tipica di produzione; unica deroga prevista è riferita ai margari, esclusivamente per i capi di loro proprietà, in relazione ai tradizionali cicli di monticazione e demonticazione.
c) Il quantitativo di latte prodotto deve essere soggetto a controllo funzionale.
In assenza di detta certificazione non è possibile destinare tale latte a formaggio D.O.P. Castelmagno prodotto della montagna.
d) Lazienda deve garantire che lalimentazione del bestiame sia costituita da almeno il 30% di foraggi freschi od affienati, ottenuti in zona di produzione, al fine di tutelare un legame con il territorio.
e) E vietato luso di insilati di mais.
f) I componenti dei mangimi costituenti lintegrazione della razione alimentare dovranno essere scelti e costituiti da cereali, leguminose, sali minerali e vitamine consentiti dalle leggi vigenti.
2. Forma, dimensioni e peso:
Si presenta di forma cilindrica a facce piane del diametro di 15-25 cm. Lo scalzo è di 12-20 cm. Il peso di una forma varia dai 2 ai 7 kg.
3. Caratteristiche:
Formaggio presamico pressato a pasta semidura che si produce per lintero arco dellanno, tranne che per la tipologia dalpeggio che viene prodotta nellintervallo di tempo Maggio - Ottobre.
a) Crosta: non edibile, sottile di colore giallo-rossastro, liscia, tendente al rigido e regolare ai minimi di stagionatura; assume invece un colore più scuro, si ispessisce e diventa rugosa con il progredire della stagionatura.
b) Pasta: bianco perlaceo o bianco avorio ai minimi di stagionatura, di colore giallo ocrato con eventuali venature blu verdastre allinterno col progredire della stagionatura.
c) Struttura: friabile ai minimi di stagionatura, più compatta col progredire della stagionatura.
d) Sapore: fine, delicato e moderatamente salato ai minimi di stagionatura; più saporito col progredire della stagionatura.
3. Percentuale minima di grasso sulla Sostanza Secca: 34 % .
Il Castelmagno prodotto della montagna si può consumare come formaggio da tavola o può diventare un magnifico componente per squisite preparazioni alimentari.
Art. 3
Area di produzione
Il formaggio Castelmagno prodotto della montagna deve essere prodotto e stagionato nel territorio amministrativo dei seguenti comuni siti in provincia di Cuneo : Castelmagno, Pradleves, Monterosso Grana, da cui dovrà provenire anche il latte destinato alla trasformazione.
Art. 4
Tecnica di produzione
a) coagulazione del latte.
Il latte destinato alla trasformazione in Castelmagno prodotto della montagna deve essere esclusivamente crudo e proveniente da un minimo di due a un massimo di quattro munte consecutive. Sono vietate le tre mungiture giornaliere.
E consentito il raffreddamento del latte per lo stoccaggio.
Il latte, dopo leventuale scrematura per affioramento, va riscaldato alla temperatura di 30-38°C.
Non è consentita la pastorizzazione e la termizzazione del latte.
La coagulazione avviene alla temperatura compresa tra 30 e 38°C, in un tempo tra i 30 e i 90 minuti con caglio liquido di vitello (con almeno il 70 % di chimosina); deve sempre essere presente la scheda tecnica del caglio ed il riferimento al lotto in uso.
b) Rottura della cagliata.
Quando il coagulo ha raggiunto un sufficiente grado di rassodamento lo si rivolta e successivamente lo si rompe mantenendolo sempre allinterno del siero di lavorazione chiamato tradizionalmente la laità. La rottura successiva viene effettuata dapprima grossolanamente e poi in modo sempre più fine sino ad ottenere granuli caseosi omogenei, delle dimensioni da chicco di mais a nocciola.
La lavorazione in caldaia avviene mantenendo la massa in continua agitazione per un tempo da 10 a 15 minuti al fine di facilitare la separazione della cagliata dalla laità che si trova inglobata nelle maglie del coagulo con eventuali soste intermedie. La cagliata così frantumata viene lasciata depositare sul fondo della caldaia o scaricata.
c) Estrazione della cagliata.
La cagliata viene messa in una tela asciutta e pulita chiamata risola in tessuto vegetale o sintetico. La risola va poi eventualmente pressata e appesa oppure appoggiata su un piano inclinato. Si lascia riposare per almeno 18 ore, necessari perché il siero residuo fuoriesca senza lazione di pressatura. E consentito durante questo riposo raffreddare la cagliata.
d) Acidificazione, tritatura e pressatura della cagliata
Trascorso questo periodo di almeno 18 ore, la cagliata viene messa in recipienti (di materiale idoneo alluso alimentare compreso il legno), immersa nel siero che deve avere una temperatura di almeno 17° C che col passare delle ore potrà diminuire ed infine coperta per un periodo che va dai 2 ai 4 giorni per una regolare fermentazione. Successivamente la cagliata viene rotta e poi finemente tritata, rimescolata e salata. Il prodotto viene ora avvolto in una tela in tessuto vegetale o sintetico, ed introdotto nelle fascelle di formatura in legno o altro materiale idoneo ove rimane per almeno 1 giorno e sottoposta ad una adeguata pressatura manuale o meccanica.
Sulla base delle fascelle viene posizionata una matrice recante il marchio di origine in negativo sulla forma.
e) Salatura.
E consentita unulteriore salatura delle forme a secco, se ritenuta necessaria, per dare colore e consistenza alla crosta del formaggio.
f) Maturazione.
La maturazione deve avvenire in grotte naturali fresche ed umide o comunque in locali che ripetano dette condizioni ambientali per un periodo minimo di 60 giorni su assi di legno o altro materiale idoneo. La temperatura di stagionatura deve essere compresa tra i 5 °C e i 15°C e lumidità tra 70% - 98%.
Art. 5
Menzione aggiuntiva di Alpeggio
Il formaggio Castelmagno prodotto della montagna prodotto e stagionato può portare la menzione aggiuntiva di Alpeggio a condizione che:
- il latte sia proveniente esclusivamente da vacche, capre e pecore mantenute al pascolo in alpeggio o su pascoli di origine naturale con caratteristiche floristiche di pascolo alpino per un periodo compreso tra linizio di maggio e la fine di ottobre . E consentita lintegrazione della razione con mangimi preparati secondo le modalità indicate allart. 2 paragrafo 1 comma f.
- gli appezzamenti sui quali sono gestiti gli animali al pascolo devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto dallOrganismo di controllo di cui allart. 6. Di tali appezzamenti sono determinate le quantità massime di latte prodotto per specie animale di cui si terrà conto nellemissione dellautorizzazione alla marchiatura. La stima delle potenzialità massime in termini di litri di latte sostenibile dallarea pascolata deve essere realizzata tenendo conto della composizione floristica, del momento di utilizzazione, dalla tipologia e dal carico animale presente;
- sia denunciato ogni anno linizio e la fine dellattività di pascolo allOrganismo di controllo di cui allart. 6;
- la caseificazione deve essere effettuata in malga o in strutture aventi analoghe caratteristiche.
Art. 6
Strutture di controllo
I controlli di cui allart. 10 del Reg. (CEE) n. 2081/92 verranno effettuati dallOrganismo di controllo autorizzato.
Art. 7
Elementi della marchiatura
Il prodotto viene marchiato allorigine con il logo impresso sulla faccia a contatto con la base della fascella al momento della formatura. Al momento dellimmissione del prodotto sul mercato verrà apposta sul formaggio conforme un contrassegno identificativo denominato sventolina sulla stessa faccia occupata dal marchio di origine.
Nel caso di formaggio Castelmagno prodotto della montagna la scritta sarà in campo colore blu, mentre per il formaggio dAlpeggio la sventolina porterà la menzione Castelmagno di alpeggio anziché Castelmagno prodotto della montagna sulle quattro eliche che la compongono, la scritta Castelmagno sarà in campo colore verde muschio anziché in campo di colore blu e i caratteri della scritta Alpeggio, posta allinterno della scritta Castelmagno avranno unaltezza di 6 mm. Su entrambe verrà riportata la dicitura crosta non edibile.
Solo a seguito di tale marchiatura ed etichettatura il prodotto potrà essere immesso sul mercato con la Denominazione di Origine Protetta Castelmagno prodotto della montagna oppure di Castelmagno di Alpeggio per il prodotto realizzato in alpeggio.
Per il prodotto recante il marchio di origine, ma che al momento della commercializzazione non risulta conforme al presente disciplinare, si dovrà procedere alleliminazione del marchio di origine (smarchiatura) od alla distruzione della forma nei casi più gravi, al fine di non introdurre sul mercato prodotti non conformi.
Il marchio di origine è costituito da una C stilizzata con abbozzi di vette alpine nella parte superiore ed al centro una forma ellittica di formaggio intagliato. Il marchio è realizzato in due dimensioni: di cm 11,0 x 12,0 per marchiare le forme da 2 a 3 kg. e di cm 15,3 x 16,3 per le forme da 3 a 7 kg.
Il marchio di conformità è costituto da un contrassegno di carta a forma circolare con fustellature a quattro eliche di diametro di cm 18 recanti il medesimo disegno di cui al marchio dorigine.
I contrassegni devono recare le diciture di legge oltre alla dicitura Denominazione di Origine Protetta Castelmagno prodotto della montagna e, se del caso, della menzione aggiuntiva di Alpeggio.
Tutti gli elementi utili alla marchiatura, contenenti il logo costitutivo della Denominazione dOrigine Protetta che costituisce parte integrante del presente Disciplinare di Produzione comprensivo della sigla alfanumerica che identifica il casello di produzione, sono detenuti dal Consorzio incaricato e sono dati in uso agli aventi diritto.
Art. 8
Modalità di commercializzazione
Il formaggio può essere venduto al consumo sia intero che al taglio, sia porzionato che preconfezionato: in tali casi dovrà sempre essere riconoscibile il marchio di origine e il contrassegno identificativo, inoltre la porzionatura dovrà essere effettuata soltanto nella zona di produzione del formaggio D.O.P. Castelmagno prodotto della montagna.
Letichettatura relativa al prodotto porzionato o preconfezionato deve riportare il nome del produttore o dello stagionatore e deve essere conforme alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso deve sempre consentire la visibilità dei contrassegni costitutivi della D.O.P. e il numero del lotto di appartenenza per consentire una migliore rintracciabilità del prodotto.
I prodotti ottenuti dallelaborazione del formaggio Castelmagno prodotto della montagna e Castelmagno di Alpeggio sono immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla denominazione Castelmagno prodotto della montagna e Castelmagno di Alpeggio a condizione che:
- il Castelmagno prodotto della montagna e/o il Castelmagno di Alpeggio costituiscano lunico componente della categoria merceologica di appartenenza contenuto nel prodotto elaborato;
- gli utilizzatori del Castelmagno prodotto della montagna siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato della Tutela, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.
In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in quanto autorità nazionale preposta allattuazione del Reg. (CEE) n. 2081/92. Lutilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.
Art. 9
Condizioni da rispettare
Le condizioni da rispettare sono relative alle strutture destinate alla produzione del latte ed alla sua lavorazione e stagionatura. Le stalle dove viene prodotto il latte devono essere registrate ai sensi della normativa vigente ed i punti di lavorazione devono essere in possesso o del bollo CEE oppure, in caso di aziende che effettuano la vendita diretta, di idonea autorizzazione sanitaria rilasciata sulla base della vigente normativa nazionale.
Entro il 10 di ogni mese deve essere dichiarato all Organismo di Controllo il numero di forme prodotte o stagionate da ogni azienda nel mese precedente.