Bollettino Ufficiale n. 12 del 24 / 03 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Comune di Quarna Sopra (Verbano Cusio Ossola)
Statuto comunale
TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI
CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Comune di Quarna Sopra
1. Il Comune di Quarna Sopra è un ente autonomo nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana e secondo le norme del proprio Statuto, che ne determinano le funzioni, le competenze, larticolazione territoriale e lordinamento amministrativo ed operativo.
2. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni delegate o attribuite da leggi dello Stato o da leggi della Regione secondo il principio di sussidiarietà, fatta salva ogni diversa disposizione di legge.
Art. 2
Territorio
1. Il territorio del Comune di Quarna Sopra - ubicato nella Provincia del Verbano Cusio Ossola - si estende per Kmq 9,51 ed è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori del Capoluogo.
2. Il territorio del Comune confina con quello dei comuni di: Quarna Sotto, Valstrona e Omegna.
3. La formazione di frazioni, la modifica della denominazione delle frazioni, nonché il trasferimento della sede comunale, sono disposte dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare.
Art. 3
Sede
1. Il Comune ha sede presso il Palazzo civico di Quarna Sopra, ubicato in Piazza XXIV Maggio, 5.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi, dandone avviso alla popolazione.
3. I cittadini, con appositi avvisi affissi allalbo pretorio, verranno preventivamente informati della pubblicità delle sedute, ai sensi dellart. 38, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000.
Art. 4
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Quarna Sopra.
2. Il Comune in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Comune e con lo stemma. Lo stemma del Comune, riprodotto sulla facciata del Palazzo Municipale, è così descritto: scudo, contenente un lupo accovacciato a terra ai piedi di un pino, sormontato da corona turrita a cinque merli e circoscritto in due fronde di alloro intrecciato in basso e annodate.
3. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze può essere esibito il Gonfalone del Comune accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato.
Art. 5
Finalità e compiti
1. Il Comune rappresenta lintera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente gli interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche, sociali, culturali ed ambientali.
2. Promuove lequilibrato sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della popolazione comunale, agevola la partecipazione dei cittadini singoli o associati, la ricerca ed il libero confronto sulle scelte politiche, amministrative e di interesse comune.
3. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e ai contenuti della Costituzione italiana, dello Statuto della Regione Piemonte, dei Trattati dellunione Europea ed ai principi delle Convenzioni e degli Accordi internazionali, sottoscritti dalla Repubblica Italiana.
4. Il Comune, per quanto di sua competenza, valorizza e sostiene il carattere di autogoverno dellAmministrazione e promuove le pratiche di democrazia partecipativa e di coinvolgimento diretto e attivo dei cittadini nella direzione di una forma autentica e reale di partecipazione alle decisioni dellamministrazione e al bilancio comunale.
5. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze culturali, sociali, economiche e sindacali al governo del territorio.
8. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e delle nazioni.
Art. 6
Pari opportunità
1. Il Comune promuove e garantisce le pari opportunità tra uomo e donna.
2. Le nomine presso Enti, Aziende ed Istituzioni effettuate dagli organi politici sono dirette a garantire lequilibrata presenza tra uomini e donne.
3. Il Sindaco assicura, ove possibile, unequilibrata presenza delle donne nella Giunta, nellattribuzione della responsabilità degli uffici e dei servizi, di incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna.
Art. 7
Tutela della salute
1. Il Comune concorre a garantire, nellambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla salubrità ed alla sicurezza dellambiente, del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Il Comune promuove, con particolare riguardo ai minori, alle persone anziane, non autosufficienti, disabili, in stato di disadattamento o comunque, a rischio di emarginazione, la realizzazione di un idoneo sistema di strutture con finalità sociali per favorire il recupero ed il pieno inserimento nella comunità locale.
Art. 8
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico
1. Il Comune adotta tutte le misure necessarie per la conservazione e la difesa dellambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico artistico ed archeologico e ne garantisce e facilita il godimento da parte della collettività, nellambito delle proprie competenze.
Art. 9
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Il Comune assume iniziative dirette e favorisce gli Enti, le istituzioni culturali, ricreative e sportive, le associazioni, i gruppi di volontariato, impegnati a far crescere una coscienza di pace, di cooperazione e di rispetto dei diritti umani.
4. A tal fine il Comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura laccesso ai soggetti di cui al 3° comma del presente articolo.
Art. 10
Assetto ed utilizzazione del territorio
1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali ed artigianali.
2. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dal Consiglio Comunale.
3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative , scolastiche e turistiche.
4. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da presentare al verificarsi di pubbliche calamità. In tale ambito favorisce e sostiene la formazione di gruppi di volontariato inseriti nella struttura locale di formazioni di protezione civile. (antincendio boschivi )
5. Il dirigente o responsabile del servizio esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
Art. 11
Viabilità - pronto intervento
1. Il Comune cura lo stato di mantenimento della viabilità interna ed esterna agli abitati, nellambito delle proprie competenze.
2. Rappresenta le istanze della comunità intervenendo presso gli Enti obbligati alla programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione delle strade e dei mezzi di comunicazione di competenza non comunale.
Art. 12
Sviluppo economico
1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce lorganizzazione razionale dellapparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dellartigianato e delle piccole imprese, ne favorisce lassociazionismo, così come promuove lo sviluppo delle attività turistiche locali.
Art. 13
Programmazione e cooperazione
1. Il Comune adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri soggetti istituzionali.
2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.
3. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi il Comune può delegare alcune proprie funzioni alla Comunità Montana.
CAPO II
FUNZIONI E COMPETENZE DEL COMUNE
Art. 14
Funzioni del Comune
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla disciplina statale e regionale, secondo le rispettive competenze.
TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE
Art. 15
Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente allelezione del Consiglio comunale, secondo le disposizioni di legge.
3. Lelezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 16
Il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è lespressione dellintera comunità locale, rappresentando la sede di mediazione e di sintesi degli interessi sociali, politici ed economici. Determina lindirizzo politico ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.
Art. 17
Organizzazione del Consiglio
1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal regolamento.
2. Il Consiglio adotta il regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del regolamento stesso.
3. Nellambito del Consiglio sono istituiti i gruppi consiliari, la conferenza dei Capigruppo e le commissioni.
Art. 18
Competenze e attribuzioni
1. Il Consiglio definisce lindirizzo del Comune, esercita il controllo politico-amministrativo sulla gestione, anche indiretta, del Comune stesso e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
2. Nellambito dellattività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione allazione comunale. Esso può impegnare la Giunta a riferire sullattuazione di specifici atti di indirizzo.
3. Lattività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante lesercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità alla legge e al presente Statuto.
4. Il Consiglio, su proposta del Sindaco, formula gli indirizzi ai quali questultimo deve attenersi nel procedere alle nomine dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società, nonché provvede alla nomina dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando ad esso espressamente riservata dalla legge e, conseguentemente, alla revoca qualora sopravvengano situazioni configgenti con i criteri che ne hanno determinato la nomina. Il Consiglio comunale nelle nomine e revoche di sua competenza tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e, ove possibile, delle pari opportunità.
Art. 19
Consiglieri
1. Il numero dei consiglieri del Comune di Quarna Sopra è stabilito dalla legge in base alla popolazione residente.
2. I consiglieri rappresentano lintera comunità ed esercitano la loro attività senza vincolo di mandato.
3. I consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, ovvero per linsorgere di cause di incompatibilità.
Art. 20
Consigliere anziano
1. E consigliere anziano chi risulta eletto con il maggior numero di voti, con ciò intendendosi colui che ha conseguito la cifra individuale più elevata, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.
2. A parità di voti, è consigliere anziano il più anziano di età.
Art. 21
Doveri dei Consiglieri
1. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte.
2. Per i consiglieri che non intervengono alle sedute nellarco di unintera sessione ordinaria, senza giustificato motivo comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare linequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.
Art. 22
Poteri dei Consiglieri
1. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e possono formulare interrogazioni e mozioni.
2. Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende e società da esso dipendenti o partecipate, tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del mandato.
3. Le forme e i modi per lesercizio di tali diritti, sono disciplinati dal regolamento del Consiglio, che detta altresì misure organizzative per conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze di funzionalità amministrativa.
4. I consiglieri sono tenuti, nei casi esplicitamente disciplinati dalla legge, al segreto dufficio.
Art. 23
Dimissioni
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno formulate per iscritto, indirizzate al Consiglio ed assunte immediatamente al protocollo dellEnte, nellordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari entro 10 giorni dalla presentazione, con separate deliberazioni seguendo lordine di presentazione delle dimissioni al protocollo.
4. Non si procede a surrogazione nel caso di presentazione di dimissioni contestuali, cioè assunte contemporaneamente al protocollo dellEnte con numerazione continua e progressiva, della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando tra essi il sindaco.
5. Nellipotesi di cui al precedente comma 4 si procede allo scioglimento del Consiglio.
Art. 24
Gruppi consiliari
1. I consiglieri sono organizzati in gruppi ai quali sono assicurati mezzi adeguati per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.
2. Nel caso in cui una lista sia rappresentata da un solo consigliere, questo può costituire un gruppo.
3. Entro dieci giorni dalla convalida degli eletti, ciascun consigliere deve comunicare al Sindaco il gruppo del quale intende far parte se intende costituirsi gruppo autonomo.
4. Nella prima seduta successiva alla dichiarazione di cui al comma 2 il Consiglio comunale provvede alla formalizzazione dei gruppi.
5. Le modalità di organizzazione e funzionamento dei gruppi sono demandati al Regolamento del Consiglio.
Art. 25
Conferenza dei capigruppo
1. I capigruppo possono riunirsi in una conferenza presieduta dal Sindaco qualora risulti necessario coadiuvarlo nella programmazione dei lavori del Consiglio ed esercitare le ulteriori funzioni indicate dal regolamento del Consiglio.
Art. 26
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni consiliari permanenti e, quando occorra, speciali: di indagine e di inchiesta.
2. Le Commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi consiliari.
3. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, lorganizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza, nel rispetto dei principi che seguono.
4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dellorganizzazione comunale. Esse hanno come compito principale lesame preliminare, con funzioni referenti, degli atti fondamentali del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitive e di proposta su temi di interesse comunale.
5. Le Commissioni speciali dindagine o di inchiesta sono istituite per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati dal Consiglio. Le Commissioni dindagine svolgono attività finalizzate alla migliore conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati; le Commissioni dinchiesta possono essere costituite per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nello svolgimento dellattività amministrativa.
6. Le Commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli consiglieri e promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, anche con lintervento di soggetti esterni qualificati; possono chiedere lintervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, dei responsabili dei servizi, degli amministratori di Enti, Aziende e società partecipate, dei concessionari dei servizi comunali.
7. Le Commissioni devono sentire il Sindaco e gli assessori quando questi lo richiedano, nellambito delle rispettive competenze.
8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento del Consiglio.
Art. 27
Prima seduta del Consiglio
1. Il Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, convoca la prima seduta del Consiglio. Ladunanza, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal Sindaco.
2. Il Sindaco, nello stesso termine stabilito per la convocazione, sentita la Giunta, è tenuto a depositare il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nellarco del mandato.
3. Il Consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a:
a. esaminare le condizioni degli eletti dichiarandone la ineleggibilità quando sussistano alcune delle cause previste dal Capo II, Titolo II del D.Lgs. 267/2000;
b. prendere atto del giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;
c. ricevere la comunicazione del Sindaco sulla nomina del Vicesindaco e degli altri componenti la Giunta, nonché la relazione sul documento programmatico di cui al comma 2.
Art. 28
Adunanze
1. Il Sindaco rappresenta, convoca e presiede lassemblea e ne formula lordine del giorno.
2. La convocazione del Consiglio può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo allordine del giorno le questioni richieste, purchè corredate da proposta di deliberazione.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro 48 ore per la trattazione delle questioni urgenti.
4. Alle adunanze del Consiglio debbono partecipare i componenti della Giunta, per poter rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento del Consiglio. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
6. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco.
7. Il Regolamento del Consiglio disciplina ogni altra modalità per la convocazione del Consiglio, per la presentazione e discussione delle proposte, per lapprovazione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.
8. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono valide quando hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto o il Regolamento del Consiglio prevedono maggioranze diverse.
CAPO II
IL SINDACO
Art. 29
Il Sindaco
1. Il Sindaco è capo dellAmministrazione e legale rappresentante dellEnte.
2. In tale veste rappresenta lEnte allesterno ed assicura lunità dellattività politico-amministrativa.
3. Il Sindaco è, inoltre, ufficiale di Governo secondo le attribuzioni demandategli dalla legge.
4. Il Sindaco, prima di assumere le proprie funzioni, presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
5. Distintivo del Sindaco, nellesercizio delle sue funzioni, è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da indossare secondo le modalità previste dalla legge.
6. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
Art. 30
Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco, quale organo responsabile dellAmministrazione del Comune, esercita i poteri e le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita le funzioni che gli sono attribuite nei servizi di competenza statale, anche adottando nelle materie indicate dalla legge, ordinanze contingibili ed urgenti.
3. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, approvati dal Consiglio comunale sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio.
4. Il Sindaco, in particolare:
a. coordina e stimola lattività dei componenti la Giunta e ne mantiene lunità di indirizzo politico;
b. nellambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi di responsabile di servizio, tenuto conto delle professionalità esistenti nellEnte. Nei casi di vacanza di posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per laccesso dallesterno;
c. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessari per la realizzazione dei programmi dellEnte;
d. nomina il segretario dellEnte e assume determinazioni per gli istituti connessi al relativo rapporto di servizio;
e. promuove e resiste alle liti e ha potere di conciliare e transigere;
f. promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
g. promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sullintera attività dellEnte;
h. stabilisce gli argomenti da porre allordine del giorno del Consiglio e della Giunta;
i. ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Sindaco può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. Lattività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nellesercizio del potere di controllo;
j. autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali;
k. provvede alla nomina. Alla designazione ed alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, in base agli indirizzi formulati dal Consiglio.
Art. 31
Vice Sindaco
1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta, contestualmente alla nomina degli assessori.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo e nel caso di sospensione dallesercizio delle funzioni nei casi previsti dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dagli assessori secondo lordine di anzianità.
CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
Art. 32
Composizione - Nomina - Cessazione
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un massimo di quattro assessori.
2. La nomina di assessore, entro dieci giorni dalla proclamazione, può essere conferita dal Sindaco a cittadini anche non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. La nomina del Vicesindaco deve essere conferita dal Sindaco ad un consigliere comunale.
4. Lassessore che non riveste la carica di consigliere comunale partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
5. Linesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli assessori ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio, che esercita lattività di controllo.
6. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Sindaco per iscritto e contestualmente comunicate al segretario dellEnte. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dallufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni, il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
7. Il Sindaco può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più componenti, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
8. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni o della notificazione dellatto di revoca.
9. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade. Sino allelezione del nuovo Sindaco, la Giunta rimane in carica per lordinaria amministrazione e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
Art. 33
Competenza
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per lattuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:
a. a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;
b. a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nellesercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili dei servizi;
c. ad adottare i regolamenti relativi allordinamento degli uffici e dei servizi e per laccesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, allapplicazione dei CCNL ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei budgets di risorse da assegnare ai servizi;
d. a riferire al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita.
e. ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto al Sindaco o al Consiglio.
Art. 34
Funzionamento
1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dellordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo Statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.
Art. 35
Assessori
1. Gli assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dellorgano di governo del Comune.
2. Gli stessi possono essere delegati dal Sindaco per lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo su materie tendenzialmente omogenee.
3. Il conferimento delle deleghe rilasciate al Vicesindaco e agli assessori deve essere comunicato al Consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e pubblicato nellAlbo pretorio.
4. I componenti della Giunta possono svolgere il ruolo di Responsabile di servizio, in base alla normativa vigente.
Art. 36
Decadenza degli assessori
1. Oltre alle cause di decadenza previste dalla legge, lassessore che non intervenga per unintera sessione ordinaria alle sedute della Giunta comunale, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
TITOLO III
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
CAPO I
LA GESTIONE DEL COMUNE
Art. 37
Principi e criteri direttivi
1. Il Comune ispira lorganizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare lefficienza e lefficacia dellazione amministrativa.
2. La gestione finalizza lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrativo-strumentali ai risultati da conseguire.
3. Gli uffici esercitano le proprie competenze, ai sensi della legge, dello Statuto e del regolamento, attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e allutilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.
Art. 38
Personale
1. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso lammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per lottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. Lottimizzazione dei servizi resi viene perseguita anche mediante luso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dellEnte, ai contratti collettivi nazionali di lavoro ed alle contrattazioni integrative decentrate. Il regolamento per lorganizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:
a. la struttura organizzativo-funzionale;
b. la dotazione organica;
c. le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d. gli strumenti e le forme dellattività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.
4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per lamministrazione del Comune, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dellazione amministrativa:
a. organizzazione del lavoro per programmi, progetti, obiettivi e risultati e non per singoli atti;
b. analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascuna unità dellapparato;
c. individuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d. superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.
CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE ED I FUNZIONARI
Art. 39
Il Segretario comunale
1. Il Comune ha un segretario comunale titolare dellufficio, funzionario pubblico, iscritto in apposito Albo, gestito dallAgenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. La legge dello Stato ed il CCNL regolano lo status e disciplinano il reclutamento, il trattamento economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del segretario.
3. Il segretario è nominato dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.
4. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici dellEnte in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Sovraintende allattività dei funzionari e ne coordina lattività, con poteri di sostituzione in caso di inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre ladozione delle misure previste dallordinamento.
5. Il segretario comunale partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio con funzioni referenti, consultive e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, se non diversamente stabilito, vigila sullattuazione dei loro atti e sulla loro osservanza, rendendosene garante nei confronti dellAmministrazione, del Consiglio comunale e dei cittadini.
6. Organizza e dirige il personale coordinando le risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi.
7. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni direttive conferite dal Sindaco, fatte salve quelle gestionali assegnate al direttore generale, qualora nominato. Se le funzioni di direttore generale sono conferite al segretario, allo stesso compete un trattamento economico aggiuntivo, secondo la previsione della contrattazione collettiva di comparto.
8. Il segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
Art. 40
Responsabile di servizio
1. I responsabili dei servizi, con losservanza dei principi e criteri fissati dallordinamento, svolgono le funzioni e i compiti previsti dalla legge e provvedono alla gestione del comune, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel contratto individuale di lavoro.
2. Ai responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, lattività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa ladozione di atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorchè tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, ad altri organi dellEnte. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna di suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
3. I responsabili preposti ai singoli servizi dellEnte rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dellattività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.
Art. 41
Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato
1. Il Sindaco, sentito il segretario comunale, prepone a singoli servizi dipendenti o funzionari della qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.
2. La copertura dei posti di responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Sindaco, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al proprio mandato. In via eccezionale e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.
3. I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino leffettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.
TITOLO IV
I SERVIZI PUBBLICI LOCALI
CAPO I
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI
Art. 42
I servizi pubblici
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte allapporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per lerogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per lerogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
8. Il Sindaco o un suo delegato riferisce al Consiglio comunale sulle attività svolte dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta allanno, in occasione dellapprovazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne leconomicità della gestione e la rispondenza dellattività alle esigenze dei cittadini.
TITOLO V
LA COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI
CAPO I
FORME ASSOCIATIVE
Art. 43
Principi generali
1. Il Comune promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dellazione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da esso comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
2. A questo scopo lattività dellEnte si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione previsti dalla legge.
Art. 44
Rapporti con la Comunità Montana
1. La Comunità Montana è il principale organo di raccordo sovracomunale per lo sviluppo delle problematiche connesse allattività politico-amministrativa dei Comuni che ne fanno parte.
2. Se la natura e loggetto del servizio pubblico, in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo, ne consigliano lesercizio associato per garantire adeguati standards qualitativi e lefficienza delle prestazioni, il Comune, in accordo con gli altri Comuni interessati, può affidarne la gestione alla Comunità Montana.
3. Laffidamento avviene con deliberazione dellorgano competente che determinerà, in rapporto con i competenti organi della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.
4. Il Comune potrà usufruire delle prestazioni tecniche della informatizzazione, rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.
Art. 45
Convenzioni
1. Il Comune può stipulare, con Enti locali e con altri Enti, apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Art. 46
Consorzi
1. Il Comune può costituire con gli Enti previsti dalla legge un consorzio:
- per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica e imprenditoriale, secondo le norme che disciplinano le aziende speciali, in quanto compatibili;
- per lesercizio associato di funzioni, secondo le norme dettate per gli Enti locali.
2. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione costitutiva del Consorzio e lo Statuto del Consorzio stesso.
Art. 47
Unioni
1. Per lesercizio di funzioni proprie o trasferite, il Comune può costituire una Unione con Comuni, di norma, contermini.
2. Lo Statuto dellUnione individua:
- gli organi di governo dellEnte, garantendo la rappresentanza delle minoranze presenti nei Comuni che si associano;
- le funzioni da esercitarsi in forma associata;
- le risorse necessarie per il funzionamento dellUnione, incrementative degli introiti derivanti dalla gestione dei servizi affidati.
3. AllUnione si applicano, in quanto compatibili, i principi che la legislazione, in materia di ordinamento degli Enti locali, indica espressamente come limiti inderogabili allautonomia normativa degli Enti stessi.
CAPO II
FORME DI COLLABORAZIONE
Art. 48
Accordi di programma
1. Per la definizione, lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la completa realizzazione, lazione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Il Consiglio comunale stabilisce le linee e le dovute procedure a cui il Sindaco uniformerà il suo comportamento.
3. Laccordo può prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempimenti dei soggetti partecipanti.
4. Per verificare la possibilità di concordare laccordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5. Laccordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
Art. 49
Conferenza di servizi
1. Qualora il Comune ritenga opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di interesse generale dei cittadini può indire una conferenza di servizi a norma e per gli effetti dellart. 14 della legge 7 agosto 1990 nr. 241;
2. La conferenza di servizi può essere indetta anche quando il Comune ritiene opportuno acquisire in modo contestuale intese, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
3. Il Comune può definire attraverso la conferenza di servizi, con altre amministrazioni e con Enti interessati, accordi di programma per interventi richiedenti lazione integrata e coordinata di più soggetti pubblici o per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Art. 50
Contratti di sponsorizzazione,
accordi di collaborazione e convenzioni
1. In applicazione della legislazione vigente, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
TITOLO VI
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
CAPO I
CONTABILITA E PATRIMONIO
Art. 51
Finanza locale
1. Nellambito e nei limiti disposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie o trasferite.
2. Il Comune ha autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del Comune è costituita da:
a. imposte proprie;
b. addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c. tasse e diritti per i servizi pubblici;
d. trasferimenti regionali e statali;
e. altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
f. risorse per investimenti;
g. altre entrate.
4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata allerogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici.
5. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
6. Nel caso in cui lo Stato o la Regione provvedano con legge ipotesi di gratutità nei servizi di competenza del Comune ovvero determinino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.
Art. 52
Bilancio e programmazione
1. I criteri ed i termini per la predisposizione e la redazione di documenti programmatici, del bilancio e del rendiconto della gestione, sono stabiliti dalla legge.
2. Nel rispetto delle norme legislative il Comune caratterizza la propria azione privilegiando il metodo e gli strumenti della programmazione.
3. La gestione delle risorse finanziarie e la redazione degli strumenti contabili avvengono nel rispetto dei principi della chiarezza, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
4. Le approvazioni del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione sono assistite dalla relazione della Giunta, che consente di individuare rispettivamente gli indirizzi per lanno di riferimento ed il loro rispetto.
Art. 53
Mancata approvazione del bilancio nei termini - Commissariamento
1. Qualora nei termini fissati dalla legge non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema di bilancio o di previsione e comunque il Consiglio comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, con la procedura riportata nei seguenti commi.
2. Il segretario comunale attesta con propria dichiarazione, da comunicare al Sindaco entro cinque giorni dalla scadenza, lavvenuto decorso dei termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina del commissario ad acta per ladempimento surrogatorio. La comunicazione deve pervenire al Sindaco tramite il servizio di protocollo.
3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca la Giunta comunale, entro i due giorni successivi allassunzione della stessa al protocollo, per procedere alla nomina del commissario incaricato alla predisposizione dello schema ed approvazione del bilancio, nellipotesi di cui allart. 141, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, scegliendo tra segretari comunali/provinciali, dirigenti o funzionari amministrativi, sia in servizio che in quiescenza, avvocati o commercialisti di provata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari in materie di diritto amministrativo. Qualora lincarico fosse conferito a dipendenti di Amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di cui allart. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.
4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta comunale nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale ne dà immediata comunicazione al Prefetto, affinchè provveda in merito.
5. Il commissario, qualora la Giunta comunale non abbia formulato lo schema di bilancio, provvede alla sua predisposizione dufficio entro dieci giorni dalla notifica dellatto di nomina.
6. Il commissario, nei successivi cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, invia a ciascun consigliere con lettera notificata in forma amministrativa lavviso di convocazione della seduta di approvazione del bilancio stesso con lavvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria. Il termine di convocazione non deve superare i venti giorni dalla data della lettera di invito. Non si applicano o termini previsti dal Regolamento di contabilità per lapprovazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. I termini di cui al precedente comma sei, nel caso in cui la Giunta comunale avesse predisposto nei termini lo schema di bilancio, decorrono dalla data di notifica della nomina del commissario ad acta.
8. Qualora il Consiglio comunale non approvi il bilancio di previsione entro il termine assegnato dal commissario, questo provvede direttamente entro i successivi due giorni da quello di scadenza di tale termine ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto ai fini dellavvio della procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dellart. 141, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Art. 54
Demanio e patrimonio
1. Il comune ha un proprio demanio e un patrimonio.
2. I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dellutilità pubblica.
4. Lelenco di tutti i beni comunali è contenuto in un inventario dettagliato diviso in beni mobili e beni immobili. Esso è completo e aggiornato a norma del regolamento sullamministrazione del patrimonio.
5. Il personale dipendente incaricato della tenuta dellinventario dei beni ha altresì lobbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.
CAPO II
CONTROLLO INTERNO
Art. 55
Principi generali del controllo interno
1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dellattività svolta, lEnte si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
a. vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente allacquisizione delle entrate, alleffettuazione delle spese, allattività contrattuale, allamministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
b. controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dellazione amministrativa ai principi dellordinamento finanziario e contabile;
2. controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nellambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
3. controllo strategico, teso a verificare la coerenza tra gli obiettivi politici programmati ed i risultati conseguiti dalla gestione.
Art. 56
Organo di revisione dei conti
1. Lattività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dallorgano di revisione dei conti.
2. Lorgano è eletto dal Consiglio secondo le modalità previste dalla legge; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sullordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per lelezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.
3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dellorgano di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
4. Nellesercizio delle proprie funzioni, lorgano di revisione può accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio dellEnte, che hanno lobbligo di rispondere; può presentare relazioni e documenti al Consiglio.
5. Lorgano di revisione può partecipare alle sedute del Consiglio, delle commissioni e dei Consigli di amministrazione delle istituzioni. Su richiesta del Sindaco, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.
Art. 57
Controllo interno di regolarità contabile
1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento allandamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.
2. LEnte è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione, il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con lapplicazione dei principi dettati dallordinamento.
Art. 58
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare lutilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dellorganizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. La funzione del controllo di gestione è assegnata dal Sindaco al segretario comunale o ad esperti, che si avvalgono della collaborazione dei responsabili di servizio e della struttura operativa dei servizi finanziari.
3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dellesercizio, sono disciplinati dal regolamento.
Art. 59
Controllo per la valutazione del personale
1. Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate, sono soggette a valutazione.
2. Apposito nucleo di valutazione, nominato dal Sindaco, verifica annualmente, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dellattività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta comunale.
3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.
4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per lerogazione dei trattamenti economici accessori, che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.
5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi ed alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a. conoscenza dellattività del soggetto valutato;
b. partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dellinteressato, qualora il giudizio non sia positivo.
6. La procedura di valutazione è propedeutica allaccertamento delle responsabilità dei responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dellincarico.
Art. 60
Controllo strategico
1. Lattività di programmazione è sottoposta a verifica periodica e comunque entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. Il Sindaco provvede a convocare gli assessori ed i responsabili di servizio per esaminare landamento dei risultati gestionali dellesercizio in corso, in relazione ai programmi approvati e per elaborare linee di indirizzo nellimpostazione delle nuove manovre di bilancio.
3. Qualora, in tale sede, si rilevino significativi scostamenti tra programmi e risultati nellesercizio in corso, il Sindaco dispone gli opportuni adeguamenti attraverso la rivisitazione della struttura organizzativa, ovvero ne prende atto in funzione della elaborazione di nuove linee di indirizzo.
Art. 61
Controllo e pubblicità degli atti monocratici
1. Le determinazioni dei responsabili di servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.
2. Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni dellEnte ed allobbligo della comunicazione alla Giunta.
TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
LA PARTECIPAZIONE ALLATTIVITA DEL COMUNE
Art. 62
Difensore civico
1. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il difensore civico venga eletto, dintesa con i Comuni aderenti alla Comunità Montana, dal Consiglio della Comunità Montana, in modo da assolvere le sue funzioni per tutti i cittadini della Comunità Montana stessa.
Art. 63
Partecipazione dei cittadini
1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi e, pertanto:
a. valorizza le libere forme associative e promuove organismi a carattere associativo di partecipazione popolare allamministrazione. I rispettivi rapporti sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento;
b. assicura il rispetto del principio del contraddittorio, sancito dalla L. 241/90 - principio del giusto procedimento - al fine di realizzare il contemperamento dellinteresse pubblico con le posizioni giuridiche dei privati;
c. favorisce la collaborazione partecipativa dei cittadini alla formazione dei provvedimenti amministrativi;
d. assicura il diritto di iniziativa e proposta da parte dei cittadini singoli e portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, su problemi di rilevanza generale per la migliore tutela degli interessi collettivi.
Art. 64
Associazionismo e partecipazione
1. Gli organi del Comune si avvalgono, per lamministrazione dellEnte, della partecipazione dei cittadini, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. Il Comune valorizza, altresì, le libere forme associative senza scopi di lucro, operanti sul territorio ed aventi finalità sociali nei campi dei servizi alla persona, della valorizzazione e tutela dellambiente, del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
3. Il Comune, nel procedimento relativo alladozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati allatto da emanarsi.
Art. 65
Incentivi e contributi
1. Alle associazioni ed agli altri organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con contributi di natura finanziaria o patrimoniale su specifici progetti qualora il progetto proposto presenti un oggettivo interesse collettivo.
Art. 66
Partecipazione popolare
1. I cittadini, singoli o associati, esercitano liniziativa di intervento su problematiche locali particolarmente rilevanti e per interventi diretti alla migliore tutela di interessi collettivi, mediante istanze, petizioni, proposte:
a. Istanze: i cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze al Sindaco in merito a specifici problemi locali o che abbiano, comunque, riflesso sulla realtà comunale o su aspetti dellattività amministrativa. La risposta alle istanze, riportante la motivazione, è fornita entro 30 giorni decorrenti dalla data della loro presentazione.
b. Petizioni: chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dellAmministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze locali di natura collettiva.
La raccolta delle adesioni avviene, senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono avanzate allAmministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che, entro dieci giorni dalla data di ricevimento al protocollo del Comune, la assegna in esame allorgano o ufficio competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari. Lorgano o lufficio competente si pronuncia in merito, entro i successivi trenta giorni.
Il contenuto della decisione dellorgano o dellufficio competente, unitamente al testo della petizione, è affisso allAlbo Pretorio.
c. Proposte: gli elettori del Comune possono formulare proposte di atti deliberativi di competenza del Comune ed inoltrarle al Sindaco. La proposta. motivata, deve essere sottoscritta da almeno cinquanta residenti elettori. La proposta deve essere inoltrata alla Segreteria del Comune da non meno di sei presentatori, la cui sottoscrizione è autenticata nelle forme di legge. Il numero minimo di sottoscrizioni prescritto dal presente Statuto, dovrà essere raggiunto entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di presentazione della proposta. La proposta deve essere dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e sul suo contenuto dispositivo. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dallorgano competente entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione e di raccolta delle firme.
Art. 67
Referendum
1. E ammesso referendum su materie di esclusiva competenza comunale:
a. quando venga deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
b. quando lo richieda il 30% degli elettori appartenenti alle liste elettorali del Comune.
2. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i residenti elettori.
3. Non è ammesso referendum per tutti gli atti concernenti le seguenti materie: revisione dello Statuto comunale; tributi; tariffe; bilancio; designazioni e nomine; atti vincolati; piano urbanistico comunale e strumenti urbanistici attuativi; ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Sindaco; materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nellultimo quinquennio.
4. Il quesito referendario deve essere formulato in modo da non ingenerare equivoci ed essere di immediata comprensione.
5. Il referendum è valido quando partecipa alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Il quesito referendario si intende approvato quando i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori a quelli attribuiti alla risposta negativa, altrimenti è dichiarato respinto.
6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine ad atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 3 del presente articolo.
7. Le norme per lattuazione del referendum sono stabilite nellapposito regolamento, fermo restando che, qualora il risultato del referendum sia favorevole allabrogazione di atti amministrativi o parte di essi, labrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione allAlbo Pretorio del Comune del provvedimento consiliare di cui al comma successivo.
8. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria, che ha avuto esito positivo, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco e provvedere in merito alloggetto del quesito sottoposto a referendum.
9. Il Regolamento stabilisce le modalità di ammissione del quesito referendario ed il permanere della sua attualità, una volta intervenuti atti modificativi e/o correttivi di quelli oggetto di consultazione referendaria, ed i tempi entro i quali la consultazione referendaria si dovrà tenere.
Art. 68
Adunanze consiliari aperte
1. Il Consiglio comunale informa i cittadini della propria attività promuovendo incontri su temi di particolare interesse comunale nelle forme del consiglio aperto.
2. Nelle sedute del consiglio pubbliche e formali è consentito al Presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo aver interrotto i lavori e resa ladunanza nelle forme del consiglio aperto.
3. Il Consiglio comunale, in caso di calamità naturali o di fatti gravi o eccezionali, può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni di legge e del presente Statuto. Ricorrendo tale situazione la seduta sarà valida e le decisioni assunte avranno efficacia purchè vi sia la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati e le delibere siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri presenti.
Art. 69
Azione popolare e delle Associazioni di Protezione Ambientale
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. Ai fini che precedono, agli elettori di cui trattasi, è consentita, salvo il limite della riservatezza ex D.Lgs. 196/2003, laccesso agli atti necessari allinstaurazione del procedimento.
3. LEnte, ove a conoscenza del giudizio, dovrà:
a. valutare, con atto formale dellorgano competente, lopportunità di intervenire nel giudizio;
b. definire le modalità di regolamentazione degli esiti dello stesso.
4. Le Associazioni di Protezione Ambientale di cui allart. 13 della L. 349/1986, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. Leventuale risarcimento è liquidato in favore dellEnte sostituito e le spese processuali sono liquidate a favore o a carico dellAssociazione.
CAPO II
ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELLAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 70
Accesso
1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente Statuto, il Regolamento stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Comune e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimento attuativi che determineranno i tempi di ciascun tipo di procedimento, devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
3. Allorchè un provvedimento dellAmministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono riceverne preventiva comunicazione, al fine di consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
4. Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dellintervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e lAmministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
5. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati, nonché quelli dichiarati riservati per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, per non pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese.
6. Il regolamento disciplina, altresì, listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
7. E in ogni caso fatta salva la facoltà per lAmministrazione di concludere accordi con soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.
Art. 71
Pubblicità degli atti e delle informazioni
1. Tutti gli atti dellAmministrazione, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri Enti funzionali e dipendenti dal Comune, sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e limparzialità dellAmministrazione.
2. Linformazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. Il Comune utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che coinvolgano loro interessi, nellambito delle attività svolte dallEnte.
Art. 72
Albo pretorio
1. Il Consiglio comunale individua, nellambito del palazzo civico, un apposito spazio da destinarsi ad albo pretorio, per la pubblicazione di ogni atto ed avviso per il quale la legge, lo Statuto o una norma regolamentare impongono la pubblicazione.
2. La pubblicazione deve assicurare laccessibilità o la fruibilità della lettura ad ogni cittadino, anche se portatore di handicap motorio.
3. Il Segretario Comunale cura laffissione degli atti allAlbo Pretorio avvalendosi di un impiegato delegato e su attestazione di questo ne certifica lavvenuta pubblicazione.
4. Responsabili della corretta tenuta dellAlbo Pretorio sono i messi comunali.
TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 73
Statuto
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune. Per quanto non disciplinato dallo Statuto si applicano i principi dettati dal D.Lgs. 267/2000.
2. E ammessa liniziativa di almeno il 15% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, per proporre modificazioni allo Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per lammissione delle proposte di iniziativa popolare.
Art. 74
Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti:
a. nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
b. in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza, individuate dalla legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi dettati dalla stessa, dalle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allalbo pretorio: dopo ladozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 75
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione e nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi allentrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Costituiscono limite per lautonomia normativa dellEnte solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.
Art. 76
Violazione di norme comunali - Sanzioni
1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali, salvo diversa disposizione di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dellart. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., in osservanza a quanto disposto dalla L. 3/2003.
2. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo I della L. 689/1981 e ss.mm..
Art. 77
Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allalbo pretorio.
2. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 120 giorni dallentrata in vigore del presente Statuto.