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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 09

Deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2005, n. 15-14886

Decreto 13 dicembre 2004, n. 5406 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali “Attuazione dell’art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizione per l’attuazione della riforma politica agricola comune” - Condizionalità

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Il regolamento (CE) n.1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, ha stabilito delle norme relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune.

A partire dal 1 gennaio 2005, secondo quanto disposto dagli artt. 3 - 9 del predetto regolamento, gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti saranno tenuti a rispettare taluni criteri di gestione obbligatori e delle norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali che vanno a costituire il regime della cosiddetta “condizionalità”.

Il decreto Decreto 13 dicembre 2004, n. 5406 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali “Attuazione dell’art. 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l’attuazione della riforma politica agricola comune” riguarda l’applicazione delle norme comunitarie relative alla “condizionalità ”

L’art. 2 del predetto decreto dispone che le regioni e province autonome, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, possano definire l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell’allegato 1 al decreto (Criteri di Gestione Obbligatori) ed alle norme quadro di cui all’allegato 2 (Buone Condizioni Agronomiche ed ambientali).

E’ necessario, pertanto, che la Regione, ad integrazione di quanto già disposto dal Decreto Ministeriale, definisca il predetto elenco con proprio provvedimento tenendo conto della normativa regionale attualmente in vigore.

Va rilevato, in particolare, che il Piemonte ha applicato la Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, attraverso il D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002.

Tuttavia occorre considerare che:

* l’applicazione della Direttiva è in una fase iniziale e sono ancora necessarie approfondite verifiche dell’impatto economico da essa determinato sulle aziende;

* la designazione delle zone vulnerabili ha riguardato una parte, anche se tutt’altro che marginale, del territorio regionale;

* a livello nazionale sono state evidenziate differenze significative tra le Regioni per quanto attiene le modalità di recepimento della Direttiva (entità dei territori designati come vulnerabili da nitrati ed emanazione dei relativi programmi d’azione);

* l’applicazione del Regolamento regionale, in relazione alla difficoltà ed ai costi collegati ad alcune delle limitazioni imposte, deve necessariamente prevedere forme di adeguamento progressivo alle norme, garantendo nel contempo la parità di trattamento degli agricoltori ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza;

Ne consegue che per il 2005, a norma dall’art. 2 comma 2 del Decreto 13 dicembre 2004, n. 5406 le aziende, relativamente alla Direttiva 91/676/CEE, dovranno unicamente rispettare le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali di cui all’Allegato 2 del predetto Decreto

In riferimento alle materie di rispettiva competenza sono stati sentite le seguenti Direzioni Regionali:

- Direzione (21) Turismo, Sport e Parchi

- Direzione(22) Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti

Sentite le Amministrazioni Provinciali, le Organizzazioni Professionali Agricole e Organizzazioni Regionali delle Cooperative Agricole nella riunione del 27 gennaio 2005.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) - In applicazione dell’art. 2 comma 1 del Decreto13 dicembre 2004, n. 5406 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali è approvato l’elenco dei seguenti impegni applicabili a livello territoriale:

A) Criteri di Gestione Obbligatori, campo di condizionalità (Allegato 1)

– Ambiente,

– Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali.

B) Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (Allegato 2)

- Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche.

2) Di incaricare la Direzione Regionale 12 a divulgare l’elenco degli obblighi che l’agricoltore deve rispettare in relazione ai premi richiesti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

Campo di condizionalità: Ambiente

Atto a1 - Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Considerando che le misure di attuazione della presente direttiva non sono ancora state completamente adeguate ai rilievi della Commissione Europea, sarà applicato l’art. 2 comma 2 del Decreto 13 dicembre 2004, n. 5406.

Pertanto, per il 2005, in riferimento alla Direttiva 79/409/CEE, le aziende dovranno unicamente rispettare le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali di cui all’Allegato 2 del predetto Decreto.

Atto a2 - Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

L’applicazione, come previsto dal decreto stesso, sarà fatta unicamente sulla base della normativa nazionale (Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

Atto a3 - Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

L’applicazione, come previsto dal decreto stesso, sarà fatta unicamente sulla base della normativa nazionale (Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.99).

Atto a4 - Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Il Piemonte ha applicato la presente direttiva attraverso il D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002.

Tuttavia, per il 2005, a norma dall’art. 2 comma 2 del Decreto 13 dicembre 2004, n. 5406 e per le motivazioni espresse nella premessa della presente Deliberazione, le aziende, in riferimento alla Direttiva 91/676/CEE, dovranno unicamente rispettare le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali di cui all’Allegato 2 del predetto Decreto.

Atto a5 - Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica

Considerando che le misure di attuazione della presente direttiva non sono ancora state completamente adeguate ai rilievi della Commissione Europea, sarà applicato l’art. 2 comma 2 del Decreto 13 dicembre 2004, n. 5406.

Pertanto, per il 2005, in riferimento alla Direttiva 92/43/CEE, le aziende dovranno unicamente rispettare le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali di cui all’Allegato 2 del predetto Decreto.

Campo di condizionalità: Sanità Pubblica, Salute, Identificazione e registrazione degli animali.

Atto a6 - Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali

Atto a7 - Regolamento CE 2629797 (Abrogato dal Regolamento CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 820/97 (Abrogato dal Regolamento CE 1760/ 2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

Atto a8 - Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina e che abroga il Regolamento CE 820/97

L’applicazione, come previsto dal decreto stesso, sarà fatta unicamente sulla base della normativa nazionale:

- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina (G.U. 26 marzo 2002 n. 72)

- D.M. 7 giugno 2002 - approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (Supplemento ordinario n. 137 G.U. n. 152 del 1.7.2002) e successive modifiche.

Allegato 2

Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche (art. 5 Reg. CEE 1782/03 e allegato IV)

Tutte le norme saranno applicate come previsto a livello nazionale senza l’introduzione di ulteriori disposizioni a livello regionale ad eccezione di quelle sotto elencate.

Obiettivo 2: sostanza organica del suolo

Norma 2.1 gestione delle stoppie e dei residui vegetali:

Sarà applicato il divieto della bruciatura secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale. Per quanto riguarda le deroghe si farà ricorso a quella prevista per le superfici a riso.

Obiettivo 4: Livello minimo di mantenimento

Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Considerate le caratteristiche pedoclimatiche del Piemonte il periodo di divieto di sfalcio dovrà essere ridotto e anticipato il più possibile al fine di ridurre il volume della massa vegetale a rischio di incendio nei periodi più pericolosi.

Di conseguenza il divieto di sfalcio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE avrà inizio il 15 febbraio e sarà pari a 150 giorni consecutivi. Per le altre aree avrà inizio il 15 marzo e sarà pari a 120 giorni consecutivi.