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Bollettino Ufficiale n. 08 del 24 / 02 / 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 47-14763
Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di assimilazione, per qualita e quantita, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
A relazione dellAssessore Cavallera:
Il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 prevede, allart. 18, comma 2, let. d), che lo Stato determini i criteri qualitativi e quantitativi, per lassimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e allart. 21, comma 2, lett. g), che le Amministrazioni comunali disciplinino la gestione dei rifiuti urbani tramite appositi regolamenti, redatti, per quanto concerne lassimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, in base ai criteri fissati dallo Stato.
La Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 Norme per la gestione dei rifiuti, attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di regolamentare, mediante ladozione di procedure, direttive ed indirizzi anche ad integrazione di quelle emanate dallo Stato, le attività di gestione dei rifiuti ed in particolare prevede, allart. 2, comma 1, let. v), la predisposizione dei criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, in attesa dellemanazione degli stessi criteri, da parte dello Stato, ai sensi dellarticolo 18, comma 2, lettera d), del succitato Decreto Legislativo.
In attuazione della Legge Regionale 24/2002 e per ottimizzare le azioni di programmazione dei sistemi integrati di gestione dei rifiuti, fornendo alle Amministrazioni comunali ed ai loro Consorzi di Bacino, criteri di assimilazione uniformi per lintero territorio regionale, sono stati predisposti i criteri regionali di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, contenuti in allegato alla presente Deliberazione.
Al fine di permettere ladeguamento dei regolamenti di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni e dei loro Consorzi di Bacino, ai criteri di assimilazione regionali, si ritiene necessario prevedere un periodo transitorio di dodici mesi.
Sentite le Amministrazioni provinciali e le Associazioni di categoria piemontesi;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, nella seduta del 19 gennaio 2005;
Visto laccordo quadro ANCI - CONAI, relativo agli imballaggi usati ed ai rifiuti da imballaggio;
La Giunta Regionale, unanime,
delibera
per le considerazioni espresse in premessa
a) di approvare, in attesa dellemanazione dei criteri statali, i criteri regionali di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi, ai rifiuti urbani, di cui allallegato alla presente Deliberazione e costituente parte integrante della medesima.
b) di stabilire che le Amministrazioni comunali e i loro Consorzi di Bacino applichino i criteri di assimilazione, di cui alla lettera a), entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, utilizzando tale periodo per adeguare i rispettivi regolamenti comunali e consortili, le modalità di erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti non domestici e per adottare ogni altra iniziativa necessaria ai fini dellapplicazione dei succitati criteri di assimilazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF)
CRITERI REGIONALI DI ASSIMILAZIONE, PER QUALITA E QUANTITA, DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
CRITERI GENERALI
I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
1. i rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nellelenco di cui ai criteri qualitativi, del presente Allegato;
2. i rifiuti speciali non pericolosi siano individuati, per qualità e quantità, dai regolamenti consortili e comunali di gestione dei rifiuti urbani, di cui allart.21, comma 2, del D.Lgs 22/97, sulla base dei criteri di assimilazione indicati nel presente Allegato;
3. i rifiuti speciali non pericolosi, abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
4. i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti indicati nei criteri quantitativi, di cui al presente Allegato;
5. la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, di cui allelenco dei criteri qualitativi, sia assicurata dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;
6. i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, siano destinati alle operazioni di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente indicati nel presente Allegato;
7. i rifiuti speciali non pericolosi, siano compatibili, sia con lorganizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio del Consorzio di Bacino di appartenenza, sia con leffettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
8. i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui allart.21, comma 2, del D.Lgs 22/97, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, siano rispettati dai Comuni e dai loro Consorzi di Bacino, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità contenute nel presente Allegato, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale, a livello di mercato.
CRITERI QUALITATIVI
I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto dei criteri generali e dei CRITERI QUANTITATIVI, di cui al presente Allegato:
02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura
02 01 03 scarti di tessuti vegetali
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10 rifiuti metallici
02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.
03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01 scarti di corteccia e legno
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 13 rifiuti plastici
07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.
08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.
12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
(lassimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)
15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi in materiali compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELLELENCO
16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneumatici fuori uso
16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.
16 01 17 metalli ferrosi
16 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica
16 01 20 vetro
16 01 22 componenti non specificati altrimenti
16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14 apparecchiature fuori uso,non contenenti componenti pericolosi.
16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.
16 06 batterie ed accumulatori
16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.
16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.
17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 02 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 04 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti 3
18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)
18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose
18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.
20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
20 03 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti"
CRITERI QUANTITATIVI
Fermo restando il rispetto dei criteri generali, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nellelenco relativo ai criteri qualitativi, possono essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, a condizione che:
a) i Comuni ed i loro Consorzi di Bacino, quantifichino i rifiuti assimilati, in base alle produzioni specifiche per ogni categoria di attività, desunte da rilevamenti puntuali o campagne di monitoraggio, ovvero sulla base delle quantità indicate nella tabella relativa alla produzione delle utenze non domestiche, di cui allAll.1, del D.P.R. 158/99;
b) le frazioni indifferenziate, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati di cui alla lettera a), destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate.
1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto
fino ad un max di 4 kg/mq allanno;
2 Sale teatrali e cinematografiche
fino ad un max di 2 kg/mq allanno;
3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta
fino ad un max di 3 kg/mq allanno;
4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi
fino ad un max di 4 kg/mq allanno;
5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini
fino ad un max di 3 kg/mq allanno;
6 Esposizioni, Autosaloni
fino ad un max di 2 kg/mq allanno;
7 Alberghi con ristorante
fino ad un max di 7 kg/mq allanno;
8 Alberghi senza ristorante
fino ad un max di 4 kg/mq allanno;
9 Case di cura e di riposo
fino ad un max di 8 kg/mq allanno;
10 Ospedali
fino ad un max di 9 kg/mq allanno;
11 Uffici, Agenzie, Studi professionali
fino ad un max di 6 kg/mq allanno;
12 Banche ed Istituti di credito
fino ad un max di 3 kg/mq allanno;
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
fino ad un max di 6 kg/mq allanno;
14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze
fino ad un max di 7 kg/mq allanno;
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato
fino ad un max di 4 kg/mq allanno;
16 Banchi di mercato di beni durevoli
fino ad un max di 8 kg/mq allanno;
17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista
fino ad un max di 7 kg/mq allanno;
18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista
fino ad un max di 5 kg/mq allanno;
19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto
fino ad un max di 6 kg/mq allanno;
20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio,recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)
fino ad un max di 10 kg/mq allanno;
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
fino ad un max di 8 kg/mq allanno;
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie
fino ad un max di 33 kg/mq allanno;
23 Mense, Birrerie, Amburgherie
fino ad un max di 25 kg/mq allanno;
24 Bar, Caffè, Pasticcerie
fino ad un max di 26 kg/mq allanno;
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari
fino ad un max di 15 kg/mq allanno;
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
fino ad un max di 13 kg/mq allanno;
27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio
fino ad un max di 35 kg/mq allanno;
28 Ipermercati di generi misti
fino ad un max di 14 kg/mq allanno;
29 Banchi di mercato di generi alimentari
fino ad un max di 38 kg/mq allanno;
30 Discoteche, Night club
fino ad un max di 7 kg/mq allanno
31Attività agricole (limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali)
fino ad un max di 20 kg/mq allanno
I limiti quantitativi massimi delle frazioni di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento, desunti dalla comparazione dei dati riscontrati in merito sul territorio piemontese e dalle risultanze relative a ricerche e studi di settore, potranno essere oggetto di modifiche regionali, a seguito di specifiche indagini territoriali.
I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati destinati allo smaltimento, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.
Le categorie di attività artigianali, commerciali e di servizio, possono essere eventualmente integrate con laggiunta di ulteriori sottocategorie, al fine di soddisfare le specificità presenti sui vari territori comunali e consortili, a condizione che le sottocategorie aggiunte siano equiparabili con quelle già presenti nella categoria che si intende integrare e che abbiano analoga produzione quali.quantitativa di rifiuti speciali non pericolosi.
I Consorzi di Bacino, ai sensi delle competenze loro attribuite dalla L.R.24/02, organizzano campagne di monitoraggio e di verifica, anche eventualmente adottando un sistema a campione, finalizzate ad individuare i rifiuti assimilati, prodotti e conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche ed a quantificare le frazioni dei medesimi rifiuti destinate allo smaltimento.
Le risultanze delle suddette operazioni di monitoraggio sono trasmesse alle Amministrazioni comunali interessate ed al Settore Programmazione Gestione Rifiuti della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale.
Il mancato rispetto dei Criteri Qualitativi ed il superamento dei limiti individuati nei Criteri Quantitativi, di cui al presente Allegato, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina lapplicazione di sanzioni amministrative, il cui ammontare è definito dalle Amministrazioni comunali e dai loro Consorzi di Bacino, nei rispettivi regolamenti di gestione rifiuti urbani.
Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, lammontare della T.A.R.S.U. o della Tariffa, deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.Lgs 507/93 e del D.Lgs 22/97, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua lattività di recupero dei rifiuti stessi.