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Bollettino Ufficiale n. 08 del 24 / 02 / 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 88-14520
L.R. 1/2000. Approvazione bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino e Verbano Cusio Ossola e tra la Regione Piemonte e lAgenzia per la Mobilita Metropolitana, per leffettuazione delle corse suppletive complementari al servizio ferroviario regionale per lanno 2005
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
- di approvare le bozze dei Protocolli di Intesa tra la Regione Piemonte e le singole Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino e Verbano-Cusio-Ossola e tra la Regione Piemonte e lAgenzia per la Mobilità Metropolitana per leffettuazione delle corse suppletive complementari al servizio ferroviario regionale, relative allesercizio 2005, composto di n. 6 articoli allegati alla presente per farne parte integrante (Allegato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8);
- di autorizzare il Presidente della Giunta o, in casi di sua assenza od impedimento, lAssessore Regionale ai Trasporti, alla firma dei Protocolli di Intesa di cui al precedente punto, anche in presenza di modifiche non sostanziali.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 della D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF)
PROTOCOLLO DINTESA
TRA
REGIONE PIEMONTE
E
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
PER LEFFETTUAZIONE DELLE CORSE SUPPLETIVE COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE
PREMESSO CHE:
Il Decreto Legislativo 422/97, e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;
Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare lart. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono allaffidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui allart. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per lassegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega Accordi di Programma così come previsto dal regime ordinario ai sensi dellart. 9 della legge stessa;
La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra laltro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;
Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 - 924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;
Con D.G.R. del 19 gennaio 2004 n. 9-11514 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per leffettuazione delle corse suppletive complementari al servizio ferroviario regionale per lanno 2004;
Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza all 11.12.2004 anche per lanno 2005, così come già previsto dal Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per il periodo 2004-2006, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 78-10244 del 1.8.2003, con D.G.R. n. 88-14520 del 29/12/2004 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo dIntesa;
viste
* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;
* il Programma di Attuazione della Provincia di Alessandria;
* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;
* la D.G.R. n° 9-11514 del 19 gennaio 2004;
* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);
* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
art.1 - Richiamo delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo dIntesa (in seguito indicato come Protocollo).
art. 2 - Durata dellaccordo
Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 12.12.2004 al 10.12.2005. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.
art. 3 - Oggetto dellaccordo
Formano oggetto del presente Protocollo lattuazione del programma desercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5, 6 e 7. Gli stessi sono stimati in 130.416 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dallazienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.
art. 4 - Impegni della Regione
Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà con stipula di apposito Protocollo dAccordo a Trenitalia euro 0,52 (L.1.000) bus*km IVA esclusa.
La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convenzione commerciale che preveda laccessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.
art. 5 - Impegni della Provincia
La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con lATI o lAzienda vincitrice della gara, i servizi previsti nellallegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.
La Provincia, su proposta dellATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà lAzienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui allarticolo precedente.
art. 6 - Ulteriori impegni
Le Parti si impegnano inoltre a verificare lefficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2005, al fine di adeguare lofferta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse allinterno dellorario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.
Torino, lì
Per la Regione Piemonte _____
Per la Provincia di Alessandria _____
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Corse suppletive anno 2005
1) Linea Alessandria - Mortara
Alessandria (8.15) - Mortara (9.30) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
Mortara (10.35) - Alessandria (11.50) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
Alessandria (10.15) - Mortara (11.30) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
Mortara (11.35) - Alessandria (12.50) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
Lunghezza tratta: (km 55,-)
Percorrenza anno 2005: km 55 x 4 c. x 234gg = km. 51.480
2) Linea Castagnole Lanze - Nizza Monferrato - Alessandria
Castagnole L. FS (9.15) - Nizza Monferrato (9.54) - Carentino Paese (10.11) - Alessandria FS (10.41) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
Alessandria FS (11.00) - Carentino Paese (11.30) - Nizza Monferrato (11.47) - Castagnole L. FS (12.26) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
Lunghezza tratta: (km. 58,4)
Percorrenza anno 2005: km 58,4 x 2 c. x 234gg = km. 27.331
3) Linea Alessandria - Novi Ligure - Arquata Scrivia
Alessandria (11,00) - Pozzolo F. (11.30) - Novi Ligure (11.37) FER6
Novi Ligure (17.10) - Pozzolo F. (17.17 ) - Alessandria (17.47) FER5
Lunghezza tratta: (km. 23,9)
Percorrenza anno 2005: km 23,9 x 1 c. x 303gg = km. 7.241,7
Percorrenza anno 2005: km 23,9 x 1 c. x 253gg = km. 6.046,7
Arquata Scrivia (7.50) - Novi Ligure (8.15) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
Novi Ligure (10.50) - Arquata Scrivia (11.15) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
Lunghezza tratta: (km. 12,8)
Percorrenza anno 2005: km 12,8 x 2 c. x 234gg = km. 5.990,4
Percorrenza totale anno 2005: km. 19.279
4) Linea Alessandria - Tortona
Tortona (11.00) - Alessandria (11.33) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
Alessandria (11.00) - Tortona (11.33) FER6
Alessandria (19.38) - Tortona (20.11) FER5
Lunghezza tratta: (km. 22,4)
Percorrenza anno 2005 km 22,4 x 1 c. x 234gg = km. 5.241,6
Percorrenza anno 2005 km 22,4 x 1 c. x 303gg = km. 6.787,2
Percorrenza anno 2005 km 22,4 x 1 c. x 253gg = km. 5.667,2
Percorrenza totale anno 2005 km. 17.696
5) Linea Vercelli - Alessandria
Vercelli FS (10.45) - Casale FS (11.15) - Alessandria FS (11.45) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05
Vercelli FS (16.45) - Casale FS (17.15) - Alessandria FS (17.45) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05
Alessandria FS (10.45) - Casale FS (11.15) - Vercelli FS (11.45) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05
Alessandria FS (16.45) - Casale FS (17.15) - Vercelli FS (17.45) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05
Lunghezza tratta: (6,1) nel calcolo della percorrenza viene considerata solo la deviazione per la stazione ferroviaria di Casale
Percorrenza anno 2005: km 6,1 x 4 c. x 239gg = km. 5.832
6) Linea Alessandria -Casale
Alessandria (21.40) - Casale (22.32 ) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
Lunghezza tratta: (km 37,6)
Percorrenza anno 2005: km 37,6 x 1 c. x 234gg = km. 8.798
INTEGRAZIONE TARIFFARIA A CARICO DI TRENITALIA
NOVI LIGURE - ARQUATA SCRIVIA
Arquata Scrivia (5.15) - Novi Ligure (5.35) FER6
Novi Ligure (19.41) - Arquata Scrivia (20.01) FER6
Lunghezza tratta: (km. 12,8)
VERCELLI - ALESSANDRIA
Vercelli FS (7.45) - Alessandria FS (8.35) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05
(*) Vercelli FS (10.45) - Alessandria FS (11.45) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05
Vercelli FS (12.45) - Alessandria FS (13.35) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05
Vercelli FS (13.45) - Alessandria FS (14.35) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05
(*) Vercelli FS (16.45) - Alessandria FS (17.45) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05
Vercelli FS (18.45) - Alessandria FS (19.35) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05
Alessandria FS (7.45) - Vercelli FS (8.35) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05
(*) Alessandria FS (10.45) - Vercelli FS (11.45) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05
Alessandria FS (12.45) - Vercelli FS (13.35) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05
Alessandria FS (13.45) - Vercelli FS (14.35) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05
(*) Alessandria FS (16.45) - Vercelli FS (17.45) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05
Alessandria FS (18.45) - Vercelli FS (19.35) FER5 fino al 5.8. e dal 29.8.05
Lunghezza tratta: km. 57,3
(*) corse con deviazione per Casale
TORTONA - ARQUATA SCRIVIA
Tortona (6.10) - Arquata (6.47) FER6 fino al 6.8. e dal 29.8.05
Tortona (12.19) - Arquata (12.55) FER6 fino al 11.6. e dal 12.9.05
Tortona (19.20) - Arquata (19.56) FER5 fino al 10.6. e dal 12.9.05
Arquata (6.49) - Tortona (7.25) FER6 fino al 6.8. e dal 29.8.05
Arquata (18.40) - Tortona (19.16) FER5 fino al 10.6. e dal 12.9.05
Lunghezza tratta: km. 26
RIEPILOGO PERCORRENZE
Percorrenza km
(dal 12/12/04
al 10/12/05)
1) Alessandria - Mortara 51.480
2)
Castagnole L. - Nizza - Alessandria 27.331
3) Alessandria- Novi L. - Arquata
Scrivia 19.279
4) Alessandria - Tortona 17.696
5) Vercelli - Alessandria (maggior
percorrenza per dev. da Casale) 5.832
6) Alessandria - Casale 8.798
Totale
vett./km 130.416
PROTOCOLLO DINTESA
TRA
REGIONE PIEMONTE
E
PROVINCIA DI ASTI
PER LEFFETTUAZIONE DELLE CORSE SUPPLETIVE COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE
PREMESSO CHE:
Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;
Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare lart. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono allaffidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui allart. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per lassegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega Accordi di Programma così come previsto dal regime ordinario ai sensi dellart. 9 della legge stessa;
La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra laltro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;
Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 -924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;
Con D.G.R. del 19 gennaio 2004 n. 9-11514 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per leffettuazione delle corse suppletive complementari al servizio ferroviario regionale per lanno 2004;
Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza all 11.12.2004 anche per lanno 2005, così come già previsto dal Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per il periodo 2004-2006, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 78-10244 del 1.8.2003, con D.G.R. n. 88-14520 del 29/12/2004 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo dIntesa;
viste
* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;
* il Programma di Attuazione della Provincia di ASTI;
* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;
* la D.G.R. n° 9-11514 del 19 gennaio 2004;
* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);
* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
art.1 - Richiamo delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo dIntesa (in seguito indicato come Protocollo).
art. 2 - Durata dellaccordo
Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 12.12.2004 al 10.12.2005. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.
art. 3 - Oggetto dellaccordo
Formano oggetto del presente Protocollo lattuazione del programma desercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 86.044 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dallazienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.
Art. 4 - Impegni della Regione
Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà con stipula di apposito Protocollo dAccordo a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.
La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda laccessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.
Art. 5 - Impegni della Provincia
La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con lATI o lAzienda vincitrice della gara, i servizi previsti nellallegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.
La Provincia, su proposta dellATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà lAzienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui allarticolo precedente.
Art. 6 - Ulteriori impegni
Le Parti si impegnano inoltre a verificare lefficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2005, al fine di adeguare lofferta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse allinterno dellorario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.
Torino, lì
Per la Regione Piemonte _____
Per la Provincia di Asti _____
PROVINCIA DI ASTI
Corse suppletive anno 2005
1) Linea Asti - Casale Monferrato
a) Asti FS (10.28) - Casale FS (11.28) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
b) Casale FS (11.30) - Asti FS (12.30) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
Lunghezza tratta: (km. 46,-)
Percorrenza anno 2005: km 46 x 2 c. x 234gg = km. 21.528
c) Asti FS (12.45) - Moncalvo (13.15) FER6
Lunghezza tratta: (km. 20,6)
Percorrenza anno 2005: km 20,6 x 1 c. x 303gg = km. 6.242
Percorrenza totale anno 2005: = km. 27.770
2) Linea Asti - Torino
a) Asti FS (10.00) - Torino PN (11.15) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
b) Torino PN (9.45) - Asti FS (11.00) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
Lunghezza tratta: (km. 60,-)
Percorrenza anno 2005: km 60 x 2 c. x 234gg = km. 28.080
3) Linea Acqui - Nizza Monferrato - Asti
a) Asti FS (9.10) - Acqui FS (10.17) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
b) Acqui FS (11.15) - Asti FS (12.22) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
Lunghezza tratta: (km. 51,-)
Percorrenza anno 2005: km 51 x 2 c. x 234gg = km. 23.868
c) Asti FS (7.10) - Nizza Monferrato FS (7.48) FER6 nei soli giorni di scuola fino al 11.6 e dal 12.9.05
Lunghezza tratta: (km. 29,7)
Percorrenza anno 2005: km 29,7 x 1 c. x 213gg = km. 6.326
RIEPILOGO PERCORRENZE
Percorrenza km
(dal 12/12/04
al 10/12/05)
1) Asti - Casale Monferrato 27.770
2)
Asti - Torino 28.080
Acqui - Nizza Monferrato - Asti 23.868
Asti - Nizza Monferrato
6.326
Totale vett./km 86.044
PROTOCOLLO DINTESA
TRA
REGIONE PIEMONTE
E
PROVINCIA DI BIELLA
PER LEFFETTUAZIONE DELLE CORSE SUPPLETIVE COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE
PREMESSO CHE:
Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;
Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare lart. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono allaffidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui allart. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per lassegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega Accordi di Programma così come previsto dal regime ordinario ai sensi dellart. 9 della legge stessa;
La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra laltro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;
Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 -924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;
Con D.G.R. del 19 gennaio 2004 n. 9-11514 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per leffettuazione delle corse suppletive complementari al servizio ferroviario regionale per lanno 2004;
Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza all 11.12.2004 anche per lanno 2005, così come già previsto dal Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per il periodo 2004-2006, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 78-10244 del 1.8.2003, con D.G.R. n. 88-14520 del 29/12/2004 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo dIntesa;
viste
* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;
* il Programma di Attuazione della Provincia di Biella;
* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;
* la D.G.R. n° 9-11514 del 19 gennaio 2004;
* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);
* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
art.1 - Richiamo delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo dIntesa (in seguito indicato come Protocollo).
art. 2 - Durata dellaccordo
Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 12.12.2004 al 10.12.2005. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.
art. 3 - Oggetto dellaccordo
Formano oggetto del presente Protocollo lattuazione del programma desercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 13.923 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dallazienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.
Art. 4 - Impegni della Regione
Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà con stipula di apposito Protocollo dAccordo a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.
La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda laccessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.
Art. 5 - Impegni della Provincia
La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con lATI o lAzienda vincitrice della gara, i servizi previsti nellallegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.
La Provincia, su proposta dellATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà lAzienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui allarticolo precedente.
Art. 6 - Ulteriori impegni
Le Parti si impegnano inoltre a verificare lefficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2005, al fine di adeguare lofferta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse allinterno dellorario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.
Torino, lì
Per la Regione Piemonte _____
Per la Provincia di Biella _____
PROVINCIA DI BIELLA
Corse suppletive anno 2005
1) Linea Novara - Biella
Biella FS (10.40) - Novara FS (12.00) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
Lunghezza tratta: (km. 59,5)
Percorrenza anno 2005: km 59,5 x 1 c. x 234gg = km. 13.923
RIEPILOGO PERCORRENZE
Percorrenza km
(dal 12/12/04
al 10/12/05)
1) Novara - Biella 13.923
PROTOCOLLO DINTESA
TRA
REGIONE PIEMONTE
E
PROVINCIA DI CUNEO
PER LEFFETTUAZIONE DELLE CORSE SUPPLETIVE COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE
PREMESSO CHE:
Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;
Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare lart. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono allaffidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui allart. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per lassegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega Accordi di Programma così come previsto dal regime ordinario ai sensi dellart. 9 della legge stessa;
La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra laltro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;
Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 -924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;
Con D.G.R. del 19 gennaio 2004 n. 9-11514 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per leffettuazione delle corse suppletive complementari al servizio ferroviario regionale per lanno 2004;
Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza al 31.12.2003 anche per lanno 2005, così come già previsto dal Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per il periodo 2004-2006, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 78-10244 del 1.8.2003, con D.G.R. n. 88-14520 del 29/12/2004 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo dIntesa;
viste
* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;
* il Programma di Attuazione della Provincia di Cuneo;
* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;
* la D.G.R. n° 9-11514 del 19 gennaio 2004;
* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);
* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
art.1 - Richiamo delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo dIntesa (in seguito indicato come Protocollo).
art. 2 - Durata dellaccordo
Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 12.12.2004 al 10.12.2005. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.
art. 3 - Oggetto dellaccordo
Formano oggetto del presente Protocollo lattuazione del programma desercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5, 6 e 7. Gli stessi sono stimati in 115.913 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dallazienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.
Art. 4 - Impegni della Regione
Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà con stipula di apposito Protocollo dAccordo a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.
La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda laccessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.
Art. 5 - Impegni della Provincia
La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con lATI o lAzienda vincitrice della gara, i servizi previsti nellallegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.
La Provincia, su proposta dellATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà lAzienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui allarticolo precedente.
Art. 6 - Ulteriori impegni
Le Parti si impegnano inoltre a verificare lefficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2005, al fine di adeguare lofferta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse allinterno dellorario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.
Torino, lì
Per la Regione Piemonte _____
Per la Provincia di Cuneo _____
PROVINCIA DI CUNEO
Corse suppletive anno 2005
1) Linea Fossano - Ceva
a) Fossano FS (10.33) - Mondovì FS (10.58) - Ceva Centro (11.25) FER6 fino al 30.7. e dal 29.8.05
b) Ceva Centro (11.25) - Mondovì FS (11.52) - Fossano FS (12.20) FER6 fino al 30.7. e dal 29.8.05
Lunghezza tratta: km. 49,-
Percorrenza anno 2005: km 49,- x 2 c. x 280gg = km. 27.440
2) Linea Cuneo - Fossano
a) Cuneo FS (10.45) - Fossano FS (11.20) FER6
b) Fossano FS (10.07) - Cuneo FS (10.42) FER6
Lunghezza tratta: km. 30,-
Percorrenza anno 2005: km 30 x 2 c. x 303gg = km. 18.180
3) Linea Cuneo - Mondovì
a) Cuneo FS (9.33) - Mondovì Breo (10.20) FER6
b) Cuneo FS (11.28) - Mondovì Breo (12.12) FER6 dal 24.12.04 al 5.1.05, dal 24.3. al 29.3.05 e dal 13.6. al 10.9.05
c) Cuneo FS (16.28) - Mondovì Breo (17.10) FER6
d) Cuneo FS (6.58) - Mondovì Breo (7.45) FER6 dal 24.12.04 al 5.1.05, dal 24.3 al 29.3.05 e dal 1.8. al 27.8.05
e) Cuneo FS (7.58) - Mondovì Breo (8.45) FER6 dal 24.12.04 al 5.1.05, dal 24.3 al 29.3.05 e dal 1.8. al 27.8.05
f) Cuneo FS (13.38) - Mondovì Breo (14.25) FER6 dal 24.12.04 al 5.1.05, dal 24.3 al 29.3.05 e dal 1.8. al 27.8.05
g) Cuneo FS (17.28) - Mondovì Breo (18.17) FER6 dal 24.12.04 al 5.1.05, dal 24.3 al 29.3.05 e dal 1.8. al 27.8.05
h) Mondovì Breo (12.45) - Cuneo FS (13.30) FER6
i) Mondovì Breo (15.47) - Cuneo FS (16.28) FER6 fino al 11.6. e dal 12.9.05 escluso periodo di vacanze di Natale e Pasqua
j) Mondovì Breo (7.00) - Cuneo FS (7.45) FER6 dal 24.12.04 al 5.1.05, dal 24.3 al 29.3.05 e dal 1.8. al 27.8.05
k) Mondovì Breo (8.02) - Cuneo FS (8.45) FER6 dal 24.12.04 al 5.1.05, dal 24.3 al 29.3.05 e dal 1.8. al 27.8.05
l) Mondovì Breo (10.25) - Cuneo FS (11.10) FER6 dal 24.12.04 al 5.1.05, dal 24.3 al 29.3.05 e dal 1.8. al 27.8.05
m) Mondovì Breo (15.07) - Cuneo FS (15.50) FER6 dal 24.12.04 al 5.1.05, dal 24.3 al 29.3.05 e dal 13.6. al 10.9.05
Lunghezza tratta: km. 32,8
Percorrenza anno 2005: km 32,8 x 3 c. x 303gg = km. 29.815,2
Percorrenza anno 2005: km 32,8 x 7 c. x 36gg = km. 8.265,6
Percorrenza anno 2005: km 32,8 x 2 c. x 90gg = km. 5.904
Percorrenza anno 2005: km 32,8 x 1 c. x 213gg = km. 6.986,4
n) Mondovì FS (18.20) - Cuneo (19.00) FER6 dal 24.12.04 al 5.1.05, dal 24.3 al 29.3.05 e dal 1.8. al 27.8.05
Lunghezza tratta: km. 31,4
Percorrenza anno 2005: km 31,4 x 1 c. x 36gg = km. 1.130,4
o) Cuneo FS (11.10) - Margarita (11.37) - Mondovì Breo (11.58) FER6 nei soli gg. Di scuola fino al 11.6. e dal 12.9.05 (escluso periodo vacanze di Natale e Pasqua)
p) Mondovì Breo (10.47) - Margarita (11.08) - Cuneo FS (11.35) FER6 fino al 30.7. e dal 29.8.05
Lunghezza tratta: km. 36,9
Percorrenza anno 2005: km 36,9 x 1 c. x 213gg = km. 7.859,7
Percorrenza anno 2005: km 36,9 x 1 c. x 280gg = km. 10.332
Percorrenza totale anno 2005: km. 70.293
INTEGRAZIONE TARIFFARIA A CARICO DI TRENITALIA
Cuneo - Mondovì
Servizio festivo
Cuneo (6.54) - Mondovì FS (7.35) festiva annuale
Cuneo (8.54) - Mondovì FS (9.35) festiva annuale
Cuneo (11.28) - Mondovì FS (12.10) festiva annuale
Cuneo (14.54) - Mondovì FS (15.35) festiva annuale
Cuneo (18.04) - Mondovì FS (18.45) festiva annuale
Cuneo (20.09) - Mondovì FS (20.50) festiva annuale
Mondovì FS (7.50) - Cuneo (8.31) festiva annuale
Mondovì FS (10.20) - Cuneo (11.01) festiva annuale
Mondovì FS (12.20) - Cuneo (13.01) festiva annuale
Mondovì FS (14.15) - Cuneo (14.54) festiva annuale
Mondovì FS (16.20) - Cuneo (17.01) festiva annuale
Mondovì FS (19.10) - Cuneo (19.51) festiva annuale
Lunghezza tratta: km. 31,4
Saluzzo - Cuneo
Cuneo (11.38)-Saluzzo (12.25) FER5 dal 27.12.04 al 7.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 2.9.05
Cuneo (12.33)-Saluzzo (13.25) FER6 dal 27.12.04 al 8.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 3.9.05
Cuneo (14.08)-Saluzzo (14.55) FER5 dal 27.12.04 al 7.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 2.9.05
Cuneo (16.33)-Saluzzo (17.20) FER5 dal 27.12.04 al 7.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 2.9.05
Cuneo (17.28)-Saluzzo (18.20) FER5 dal 27.12.04 al 7.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 2.9.05
Cuneo (19.38)-Saluzzo (20.20) FER6 dal 27.12.04 al 8.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 3.9.05
Saluzzo (6.45)-Cuneo (7.35) FER5 dal 27.12.04 al 7.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 2.9.05
Saluzzo (7.05)-Cuneo (7.55) FER6 dal 27.12.04 al 8.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 3.9.05
Saluzzo (8.00)-Cuneo (8.50) FER6 dal 27.12.04 al 8.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 3.9.05
Saluzzo (12.40)-Cuneo (13.35) FER6 dal 27.12.04 al 8.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 3.9.05
Saluzzo (13.30)-Cuneo (14.25) FER6 dal 27.12.04 al 8.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 3.9.05
Saluzzo (17.20)-Cuneo (18.15) FER5 dal 27.12.04 al 7.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 2.9.05
Saluzzo (18.20)-Cuneo (19.10) FER5 dal 27.12.04 al 7.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 2.9.05
Saluzzo (18.40)-Busca (19.00) FER5 dal 27.12.04 al 7.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 2.9.05
Saluzzo (19.30)-Cuneo (20.15) FER6 dal 27.12.04 al 8.1.05, dal 24.3 al 29.3 e dal 13.6 al 3.9.05
RIEPILOGO PERCORRENZE
Percorrenza km
(dal 12/12/04
al 10/12/05)
1) Fossano - Ceva 27.440
2) Cuneo
- Fossano 18.180
3) Cuneo - Mondovì 70.293
Totale vett./km 115.913
PROTOCOLLO DINTESA
TRA
REGIONE PIEMONTE
E
PROVINCIA DI NOVARA
PER LEFFETTUAZIONE DELLE CORSE SUPPLETIVE COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE
PREMESSO CHE:
Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;
Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare lart. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono allaffidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui allart. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per lassegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega Accordi di Programma così come previsto dal regime ordinario ai sensi dellart. 9 della legge stessa;
La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra laltro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;
Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 -924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;
Con D.G.R. del 19 gennaio 2004 n. 9-11514 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per leffettuazione delle corse suppletive complementari al servizio ferroviario regionale per lanno 2004;
Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza all11.12.2004 anche per lanno 2005, così come già previsto dal Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per il periodo 2004-2006, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 78-10244 del 1.8.2003, con D.G.R. n. 88-14520 del 29/12/2004 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo dIntesa;
viste
* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;
* il Programma di Attuazione della Provincia di Novara;
* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;
* la D.G.R. n° 9-11514 del 19 gennaio 2004;
* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);
* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
art.1 - Richiamo delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo dIntesa (in seguito indicato come Protocollo).
art. 2 - Durata dellaccordo
Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 12.12.2004 al 10.12.2005. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.
art. 3 - Oggetto dellaccordo
Formano oggetto del presente Protocollo lattuazione del programma desercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 25.149 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dallazienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.
Art. 4 - Impegni della Regione
Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà con stipula di apposito Protocollo dAccordo a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.
La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda laccessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.
Art. 5 - Impegni della Provincia
La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con lATI o lAzienda vincitrice della gara, i servizi previsti nellallegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.
La Provincia, su proposta dellATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà lAzienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui allarticolo precedente.
Art. 6 - Ulteriori impegni
Le Parti si impegnano inoltre a verificare lefficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2005, al fine di adeguare lofferta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse allinterno dellorario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.
Torino, lì
Per la Regione Piemonte _____
Per la Provincia di Novara _____
PROVINCIA DI NOVARA
Corse suppletive anno 2005
Linea Arona - Novara
a) Novara (7.38) - Arona (8.55) FER6
b) Arona (8.50) - Novara (9.54) FER6
Lunghezza tratta: (km. 41,5)
Percorrenza anno 2005: km 41,5 x 2 c. x 303gg = km. 25.149
INTEGRAZIONE TARIFFARIA A CARICO DI TRENITALIA
Linea Belgirate - Arona
a) Belgirate (7.24) - Arona (7.40) FER5
Lunghezza tratta: km. 12
RIEPILOGO PERCORRENZE
Percorrenza km
(dal 12/12/04
al 10/12/05)
1) Arona - Novara 25.149
PROTOCOLLO DINTESA
TRA
REGIONE PIEMONTE
E
PROVINCIA DI TORINO
PER LEFFETTUAZIONE DELLE CORSE SUPPLETIVE COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE
PREMESSO CHE:
Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;
Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare lart. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono allaffidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui allart. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per lassegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega Accordi di Programma così come previsto dal regime ordinario ai sensi dellart. 9 della legge stessa;
La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra laltro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;
Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 -924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;
Con D.G.R. del 19 gennaio 2004 n. 9-11514 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per leffettuazione delle corse suppletive complementari al servizio ferroviario regionale per lanno 2004;
Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza all 11.12.2004 anche per lanno 2005, così come già previsto dal Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per il periodo 2004-2006, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 78-10244 del 1.8.2003, con D.G.R. n. 88-14520 del 29/12/2004 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo dIntesa;
viste
* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;
* il Programma di Attuazione della Provincia di Torino;
* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;
* la D.G.R. n° 9-11514 del 19 gennaio 2004;
* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);
* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
art.1 - Richiamo delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo dIntesa (in seguito indicato come Protocollo).
art. 2 - Durata dellaccordo
Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 12.12.2004 al 10.12.2005. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.
art. 3 - Oggetto dellaccordo
Formano oggetto del presente Protocollo lattuazione del programma desercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 59.514 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dallazienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.
art. 4 - Impegni della Regione
Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà con stipula di apposito Protocollo dAccordo a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.
La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda laccessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.
art. 5 - Impegni della Provincia
La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con lATI o lAzienda vincitrice della gara, i servizi previsti nellallegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.
La Provincia, su proposta dellATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà lAzienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui allarticolo precedente.
art. 6 - Ulteriori impegni
Le Parti si impegnano inoltre a verificare lefficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2005, al fine di adeguare lofferta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse allinterno dellorario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.
Torino, lì
Per la Regione Piemonte _____
Per la Provincia di Torino _____
PROVINCIA DI TORINO
Corse suppletive anno 2005
1) Linea Torino - Pinerolo
a) Torino PN (9.45) - Pinerolo FS (10.55) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
b) Pinerolo FS (9.20) - Torino PN (10.25) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
c) Torino PN (20.55) - Pinerolo FS (22.00) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
d) Pinerolo FS (22.50) - Torino PN (23.55) Festiva
Lunghezza tratta: (km. 41,4)
Percorrenza anno 2005: km 41,4 x 3 c. x 234gg = km. 29.062,8
Percorrenza anno 2005: km 41,4 x 1 c. x 61gg = km. 2.525,4
Percorrenza totale anno 2005: km. 31.588
2) Linea Pinerolo - Torre Pellice
a) Pinerolo FS (10.55) - Torre Pellice (11.30) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
b) Torre Pellice (8.50) - Pinerolo FS (9.20) FER6 fino al 30.7. e dal 29.8.05
Lunghezza tratta: (km. 17,-)
Percorrenza anno 2005: km 17 x 1 c. x 234gg = km. 3.978
Percorrenza anno 2005: km 17 x 1 c. x 280gg = km. 4.760
Percorrenza totale anno 2005 = km. 8.738
3) Linea Chivasso - Ivrea
a) Chivasso FS (11.25) - Ivrea FS (12.20) FER5 fino al 29.7 e dal 29.8.05
b) Ivrea FS (9.42) - Chivasso Piazzale Ceresa (10.35) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
Lunghezza tratta: (km. 41,- )
Percorrenza anno 2005: km 41 x 2 c. x 234gg = km. 19.188
RIEPILOGO PERCORRENZE
Percorrenza km
(dal 12/12/04
al 10/12/05)
1) Torino - Pinerolo 31.588
2)
Pinerolo - Torre Pellice 8.738
3) Chivasso - Ivrea 19.188
Totale vett./km 59.514
PROTOCOLLO DINTESA
TRA
REGIONE PIEMONTE
E
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
PER LEFFETTUAZIONE DELLE CORSE SUPPLETIVE COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE
PREMESSO CHE:
Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;
Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare lart. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono allaffidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui allart. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per lassegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega Accordi di Programma così come previsto dal regime ordinario ai sensi dellart. 9 della legge stessa;
La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra laltro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;
Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37 -924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;
Con D.G.R. del 19 gennaio 2004 n. 9-11514 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per leffettuazione delle corse suppletive complementari al servizio ferroviario regionale per lanno 2004;
Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza all 11.12.2004 anche per lanno 2005, così come già previsto dal Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per il periodo 2004-2006, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 78-10244 del 1.8.2003, con D.G.R. n. 88-14520 del 29/12/2004 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo dIntesa;
viste
* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;
* il Programma di Attuazione della Provincia del Verbano Cusio Ossola;
* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;
* la D.G.R. n° 9-11514 del 19 gennaio 2004;
* la D.G.R. n°(delibera di approvazione del presente Protocollo);
* (eventuale atto di approvazione da parte della Provincia).
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
art.1 - Richiamo delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo dIntesa (in seguito indicato come Protocollo).
art. 2 - Durata dellaccordo
Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 12.12.2004 al 10.12.2005. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.
art. 3 - Oggetto dellaccordo
Formano oggetto del presente Protocollo lattuazione del programma desercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 18.252 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dallazienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Provincia-Trenitalia un diverso percorso.
art. 4 - Impegni della Regione
Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà con stipula di apposito Protocollo dAccordo a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.
La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda laccessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dalla Provincia per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.
art. 5 - Impegni della Provincia
La Provincia si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con lATI o lAzienda vincitrice della gara, i servizi previsti nellallegato. La Provincia corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.
La Provincia, su proposta dellATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà lAzienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui allarticolo precedente.
art. 6 - Ulteriori impegni
Le Parti si impegnano inoltre a verificare lefficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2005, al fine di adeguare lofferta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse allinterno dellorario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.
Torino, lì
Per la Regione Piemonte _____
Per la Provincia del Verbano Cusio Ossola _____
PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA
Corse suppletive anno 2005
Linea Domodossola - Omegna - Novara
Domodossola FS (9.20) - Omegna FS (10.18) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
Omega FS (10.35) - Domodossola FS (11.33) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
Lunghezza tratta: (km. 39,-)
Percorrenza anno 2005: km 39 x 2 c. x 234gg = km. 18.252
RIEPILOGO PERCORRENZE
Percorrenza km
(dal 12/12/04
al 10/12/05)
1) Domodossola - Omegna - Novara 18.252
PROTOCOLLO DINTESA
TRA
REGIONE PIEMONTE
E
AGENZIA PER LA MOBILITA METROPOLITANA
PER LEFFETTUAZIONE DELLE CORSE SUPPLETIVE COMPLEMENTARI AL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE
PREMESSO CHE:
Il Decreto Legislativo 422/97 e successive modificazioni e integrazioni, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporti pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate, al fine di addivenire ad una programmazione integrata del complesso dei servizi di pubblico trasporto sul territorio;
Il predetto Decreto Legislativo è stato recepito con Legge Regionale del 4 gennaio 2000 n.1 ed in particolare lart. 21 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2002 durante il quale gli Enti procedono allaffidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui allart. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per lassegnazione delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti Soggetti di delega Accordi di Programma così come previsto dal regime ordinario ai sensi dellart. 9 della legge stessa;
La D.G.R. del 1 marzo 2000 n. 98 - 29587 ha approvato il documento Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002" che tra laltro prevedeva, al fine di realizzare un cadenzamento minimo orario su tutta la rete regionale, in aggiunta ai servizi ferroviari esistenti, servizi autobus suppletivi", la cui quantificazione definitiva veniva rimandata, per ciascuna linea, agli Accordi di Programma con le Province interessate;
Con D.G.R. del 25 settembre 2000 n. 37-924 sono state approvate le bozze di Accordo di Programma con tutte le Province piemontesi;
Con D.G.R. del 19 gennaio 2004 n. 9-11514 sono state approvate le bozze di Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, V.C.O., per leffettuazione delle corse suppletive complementari al servizio ferroviario regionale per lanno 2004;
La L.R. 4 gennaio 2000, n. 1, allart. 8, prevede che la Regione promuova, aderendovi, la costituzione di un Consorzio denominato Agenzia per la Mobilità Metropolitana (A.M.M.), tra la stessa Regione Piemonte e gli Enti locali interessati;
Con la D.G.R. n. 101-6933 del 5 agosto 2002 e la D.G.R. n. 1-8692 del 17 marzo 2003 sono stati approvati gli schemi di Statuto e di Convenzione tra la Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino per la costituzione del Consorzio ai sensi e per gli effetti dellart.8 della L.R. 1/2000;
LAgenzia è operativa per deliberazione dellAssemblea dellAgenzia a partire dal 1 gennaio 2004 ed ai sensi dellart. 2, comma 2 dello stesso Statuto gli Enti che aderiscono allAgenzia conferiscono alla stessa tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale in ambito metropolitano. Tra le funzioni trasferite rientra anche la gestione della linea ferroviaria Torino - Bussoleno - Susa sulla quale viene effettuato il servizio suppletivo. Tale servizio era compreso nel Protocollo di Intesa stipulato tra la Regione Piemonte e la Provincia di Torino per lanno 2004;
Ritenuto opportuno dare prosecuzione ai servizi suppletivi in scadenza all 11.12.2004 anche per lanno 2005, così come già previsto dal Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale per il periodo 2004-2006, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 78-10244 del 1.8.2003, con D.G.R. n. 88-14520 del 29/12/2004 è stata approvata dalla Giunta Regionale la presente bozza di Protocollo dIntesa;
In considerazione che il servizio suppletivo Torino-Bussoleno-Susa è stato conferito dalla Provincia di Torino allAgenzia per la Mobilità Metropolitana si provvede con il presente atto alla regolazione del servizio succitato tra Regione Piemonte e A.M.M.;
viste
* la D.G.R. n° 98-29587 del 1 marzo 2000;
* il Programma di Attuazione della Provincia di Torino;
* la D.G.R. n° 37-924 del 25 settembre 2000;
* la D.G.R. n° 9-11514 del 19 gennaio 2004;
* la D.G.R. n°(deliberazione di approvazione del presente Protocollo);
* (eventuale atto di approvazione da parte dellAgenzia per la Mobilità Metropolitana).
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:
art. 1 - Richiamo delle premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo dIntesa (in seguito indicato come Protocollo).
art. 2 - Durata dellaccordo
Il presente Protocollo ha validità per il periodo dal 12.12.2004 al 10.12.2005. La validità del presente Protocollo potrà essere prorogata qualora le Parti ne ravvisino la necessità.
art. 3 - Oggetto dellaccordo
Formano oggetto del presente Protocollo lattuazione del programma desercizio dei servizi suppletivi riportato in dettaglio a pag. 5. Gli stessi sono stimati in 13.642 bus/km. I servizi suppletivi sono considerati a tutti gli effetti dei servizi ferroviari, per cui sono ammessi su tali corse tutti gli utenti ferroviari provvisti di valido documento di viaggio rilasciato da Trenitalia S.p.A.. Sono comunque ammessi tutti gli utenti che hanno per tale direttrice o parte di essa un titolo di viaggio, a tariffa regionale, rilasciato dallazienda esercente il servizio. Le corse di norma devono transitare dalla stazione ferroviaria, salvo venga concordato tra Regione-Agenzia per la Mobilità Metropolitana-Trenitalia un diverso percorso.
art. 4 - Impegni della Regione
Per i servizi suppletivi di cui al presente Protocollo, la Regione riconoscerà con stipula di apposito Protocollo dAccordo a Trenitalia euro 0.52 ( L.1.000) bus*km IVA esclusa.
La Regione impegna Trenitalia alla sottoscrizione di una convezione commerciale che preveda laccessibilità ai mezzi con i titoli di viaggio sopra individuati e il riconoscimento degli oneri derivanti da tali condizioni tariffarie con il vettore che sarà indicata dallAgenzia per la Mobilità Metropolitana per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente accordo, fermo restando il limite determinato al comma precedente.
art. 5 - Impegni dellAgenzia per la Mobilità Metropolitana
LAgenzia per la Mobilità Metropolitana si impegna a inserire nel proprio Contratto di Servizio con lATI o lAzienda vincitrice della gara, i servizi previsti nellallegato. LAgenzia per la Mobilità Metropolitana corrisponderà alla Società lo stesso corrispettivo previsto per servizi analoghi previsti dal Contratto di Servizio.
LAgenzia per la Mobilità Metropolitana, su proposta dellATI che sta operando nel territorio interessato dalle corse suppletive, individuerà lAzienda che dovrà stipulare con Trenitalia S.p.A. la convezione di cui allarticolo precedente.
art. 6 - Ulteriori impegni
Le Parti si impegnano inoltre a verificare lefficacia della offerta di trasporto prevista dal presente programma di attuazione entro il 15 settembre 2005, al fine di adeguare lofferta alla domanda che nel frattempo si sarà monitorata, e permettere la stampa delle corse allinterno dellorario ufficiale di Trenitalia, le cui modifiche possono essere apportate solo entro tale data.
Torino, lì
Per la Regione piemonte _____
Per lAgenzia per la Mobilità Metropolitana _____
AGENZIA PER LA MOBILITA METROPOLITANA
Corse suppletive anno 2005
1) Linea Torino - Bussoleno - Susa
Torino PN (10.20) - Bussoleno FS (11.40) - Susa FS (11.50) FER5 fino al 29.7. e dal 29.8.05
Lunghezza tratta: (km. 58,3)
Percorrenza anno 2005: km 58,3 x 1 c. x 234gg = km. 13.642
RIEPILOGO PERCORRENZE
Percorrenza km
(dal 12/12/04
al 10/12/05)
1) Torino - Bussoleno - Susa 13.642