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Bollettino Ufficiale n. 08 del 24 / 02 / 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 77-14511
Direttive e linee guida per lapplicazione della disciplina contrattuale dei compensi professionali agli avvocati della Struttura Speciale Avvocatura
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di fornire le seguenti direttive e linee guida per la disciplina della corresponsione dei compensi professionali agli avvocati in servizio presso lAvvocatura, così come di seguito specificati:
a) le norme contrattuali ed i nuovi principi definitori dellistituto indicano che, con il deposito della sentenza favorevole, matura, per gli avvocati, il diritto al compenso professionale;
b) per sentenze favorevoli sintendono quelle che in qualunque stadio e grado di giudizio definiscono la lite decidendo nel merito e quelle che, pur non pronunciandosi sul merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per lAmministrazione (sentenze che dichiarino la nullità o irrecevibilità del ricorso, sentenze che dichiarano lestinzione del giudizio, sentenze di perenzione, sentenze che pronunciano linammissibilità e/o limprocedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, per carenza di interesse, per mancata comparizione delle parti); sono anche ricompresi i procedimenti cautelari (ordinanze del giudice), non anche le decisioni stragiudiziali intervenute prima del giudizio o in corso di giudizio (es. transazioni stragiudiziali o giudiziali); rilevano parimenti le sentenze anche solo parzialmente favorevoli;
c) per la liquidazione dei compensi, gli avvocati redigono apposite notule applicando i minimi tariffari. Le medesime sono decurtate di una percentuale pari al 20% dellimporto della notula stessa in considerazione degli oneri generali di funzionamento dellAvvocatura;
d) per le cause associate (incarico defensionale assunto congiuntamente ad un legale esterno) le notule sono redatte con riferimento allattività in concreto prestata dal legale interno appositamente documentata;
e) i compensi professionali sono ripartiti in parti uguali tra tutti gli avvocati in servizio presso lAvvocatura; è comunque richiesta la permanenza in servizio presso la stessa Struttura Speciale dal 1 gennaio dellanno precedente la distribuzione dei compensi; ad esempio, per partecipare alla attribuzione dei compensi nellanno 2005, lavvocato deve essere stato in servizio presso lAvvocatura già dall1.1.2004;
f) gli importi contenuti nelle notule, costituenti i diritti e gli onorari relativi allattività professionale concernente lassistenza, la difesa e la rappresentanza della Regione (svolta dagli avvocati innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, con esclusione dei collegi arbitrali e di conciliazione), decurtati del 20%, alimentano il Fondo Avvocatura nel quale confluiscono le quote connesse ai compensi professionali spettanti agli avvocati per le cause concluse con sentenza favorevole o anche solo parzialmente favorevole;
g) il Fondo è comprensivo degli oneri riflessi a carico dellAmministrazione;
h) limporto annuo individuale, al netto degli oneri riflessi a carico dellAmministrazione, dei compensi professionali non può essere superiore, per il singolo avvocato, ad un valore differenziale tra limporto corrispondente alla retribuzione di posizione nella misura massima, erogata nellanno solare di riferimento, ai dirigenti responsabili di settore più la retribuzione di risultato (nellimporto contrattuale garantito pari al 15% della retribuzione di posizione) e la retribuzione di posizione del dirigente in posizione di staff tecnico-professionale ovvero nel caso di avvocato inquadrato nella posizione di staff ad alta professionalità tra limporto corrispondente alla retribuzione di posizione nella misura massima, erogata nellanno solare di riferimento, ai dirigenti responsabili di settore più la retribuzione di risultato (nellimporto contrattuale garantito pari al 15% della retribuzione di posizione) e la retribuzione di posizione del dirigente di staff ad alta professionalità;
i) qualora detto importo ecceda il limite massimo determinato come sopra, la parte eccedente trova imputazione nel Fondo riferito allanno successivo e viene divisa tra tutti gli avvocati secondo i criteri enunciati nel presente atto;
l) ai fini della liquidazione dei compensi in questione nellanno successivo a quello interessato dai compensi, il Direttore dellAvvocatura procede alla quantificazione del Fondo ed alla ripartizione dei compensi individuali al netto degli oneri a carico dellAmministrazione, tenendo conto dei tetti previsti alla lettera h) delle presenti linee guida.
In via transitoria verranno assunti provvedimenti separati di ripartizione per ciascun anno a decorrere dai compensi riferiti allanno 2000;
m) nella fase a regime, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dellavvocato (in data antecedente la fase di liquidazione dei compensi professionali) che abbia comunque maturato il diritto al compenso sarà, comunque, necessario computare e corrispondere con le somme presenti nel Fondo gli importi relativi ai compensi spettanti, per intero se, nellanno precedente, sia risultato in servizio per più di un semestre, in caso contrario, in modo proporzionalmente ridotto in ragione della effettiva permanenza in servizio;
n) le norme contrattuali (art. 37 per i dirigenti e art. 27 per le categorie) prevedono regole di disciplina in ordine alla correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato.
In attuazione delle citate norme contrattuali, con il presente atto si rinvia a quanto già oggetto di accordi decentrati per gli avvocati dirigenti (accordo dell8 aprile 2002 recepito con D.G.R n. 1-5799 del 15.4.2002, con accordo sottoscritto il 20.1.2003 e recepito con D.G.R n. 50 - 8295 del 27 gennaio 2003 e protocollo di intesa sottoscritto il 26 gennaio 2004, recepito con D.G.R. n. 22 - 11629 del 2.2.2004.
Per le categorie non essendo mai stata contrattata la materia, si rinvia a specifica contrattazione con le OO.SS e RSU aziendale che definisca tale aspetto senza sospendere, tuttavia, lentrata in vigore e lapplicazione del presente atto deliberativo.
In attesa dellaccordo sindacale verranno comunque corrisposti i compensi professionali, fatti salvi gli eventuali conguagli;
o) in considerazione del lungo tempo trascorso dallapplicazione del precedente contratto al nuovo senza che gli avvocati abbiano percepito le spese liquidate spettanti, né quelle liquidate, incassate e compensate in base al nuovo, e in considerazione pertanto del fatto che lultimo compenso percepito relativamente alle spese liquidate e incassate vigente la precedente normativa contrattuale risale allanno 2000, nel quale sono stati appunto distribuiti - in base al criterio dellavvenuto svolgimento con continuità di funzione di avvocato e iscritto allalbo speciale dalla data di affidamento incarico difensivo con delibera alla data di incasso delle spese liquidate - i compensi relativi alle spese incassate nel 1999 e riferite a sentenze depositate nel l999 e negli anni precedenti - si rende necessario prevedere la seguente norma transitoria di passaggio dal vecchio criterio al nuovo: le spese liquidate da sentenze anteriori allanno 2000, saranno distribuite tra gli avvocati in servizio (con relativa iscrizione allalbo speciale) alla data di deposito della sentenza;
p) lavvocato compila la notula indicando i compensi professionali dovuti esclusivamente in riferimento allattività professionale effettivamente prestata; nel caso in cui in una causa, dallanno 2000 in poi, si sia verificato il subentro di un avvocato diverso dal titolare originario che è cessato dal servizio prima del deposito della sentenza, il diritto di emettere la parcella sorge unicamente in capo allavvocato subentrante in servizio alla data di deposito della sentenza;
q) le modalità di cui al presente atto possono formare oggetto di revisione, anche in connessione con gli altri sistemi incentivanti, in particolare quelli discendenti dallapplicazione della legge Merloni, L. 109/94 e s.m.i.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)