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Bollettino Ufficiale n. 08 del 24 / 02 / 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005, n. 23-14739
Approvazione dello schema di Accordo di Programma quadro per il potenziamento delle infrastrutture per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 nellambito dellintesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Piemonte (Delibere CIPE 19 e 20/2004)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1) di approvare lo schema di Accordo di Programma Quadro per il potenziamento delle infrastrutture per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", di cui allallegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2) di autorizzare il Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, Dott.ssa Giuliana Bottero, alla firma dellAccordo di cui alloggetto della presente delibera apportando le eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie per la sua puntuale sottoscrizione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF)
Regione Piemonte
Ministero dellEconomia e delle Finanze
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA REGIONE PIEMONTE
SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006"
Roma, Febbraio 2005
PREMESSE
Visto larticolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;
Vista in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e traccia i punti cardine dellAccordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato allattuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo dinterventi dinteresse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che lAccordo di Programma Quadro deve contenere;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 recante Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici dell11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto daccesso ai documenti amministrativi;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni recante Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni recante Misure urgenti per lo snellimento dellattività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Visto larticolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che disciplina gli Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spese contabili;
Visto larticolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra larticolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che regola la programmazione negoziata, e larticolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367 recante disposizioni per le contabilità speciali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che attribuisce al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e affari generali le competenze in materia di reti e nodi di servizio;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 dicembre 2001, n. 1751, e relativo allegato A, con il quale la competenza in materia di Accordi di programma quadro, nellambito delle Intese istituzionali di programma, è attribuita alla Direzione generale per le trasformazioni territoriali;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 giugno 2002, n. 51 recante disposizioni in merito allIntesa sullelenco delle opere da dichiarare connesse ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006";
Vista lIntesa Istituzionale di Programma tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Piemonte sottoscritta il 22 marzo 2000 con la quale sono individuati i settori di intervento da attuarsi mediante la stipula di Accordi di Programma Quadro;
Visto il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica approvato con D.P.R. 14 marzo 2001;
Visto il Piano Territoriale Regionale, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 19 giugno 1997, n. 388 - 9126;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione 21 maggio 2001, n. 16 - 3001, proposto al Consiglio Regionale per lapprovazione;
Vista la delibera del CIPE 21 marzo 1997, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1. sullIntesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è preVisto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dellarticolo 2 della legge n. 662/1996;
Vista la delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 76, concernente Accordi di programma quadro. Modifica scheda-intervento di cui alla Delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio
Vista la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma quadro emanata dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese e trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003;
Vista lassegnazione alla Regione Piemonte dei XX giochi olimpici invernali denominati Torino 2006";
Vista la legge 9 ottobre 2000, n. 285 Interventi per i giochi olimpici invernali Torino 2006"" e sue modificazioni che disciplina la realizzazione di opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici;
Vista la legge n. 48 del 26 marzo 2003, che modifica la legge 9 ottobre 2000, n. 285 Interventi per i giochi olimpici invernali Torino 2006"";
Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 21 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti recante modifiche alla legge 9 ottobre 2000, n. 285 Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006"" che disciplina, tra laltro, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2002, n. 1 - 6429, modificata dalla D.G.R. 11 novembre 2002 n. 49-7657 in cui sono definite le opere connesse ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" e sono definite come opere prioritarie gli interventi relativi dellaeroporto di Torino Caselle;
Visto il D.P.C.M. 18 dicembre 2002 relativo alle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali Torino 2006";
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 22 maggio 2003, n. 63-9339 in cui, in relazione alle opere connesse sono definiti i soggetti competenti alla progettazione ed i soggetti che svolgono la funzione di stazione appaltante;
Visto il D.P.C.M. 15 settembre 2003 recante il riparto di risorse per il finanziamento delle opere connesse agli interventi per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali Torino 2006" di cui al D.P.C.M. 6 giugno 2003;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che attribuisce al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali e alla Direzione generale per la programmazione e i programmi europei la promozione, nellambito delle Intese istituzionali di programma, degli Accordi tra lo Stato e le Regioni;
Vista la delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 19, Ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate -triennio 2004/2007 (LF 2004. art. 4 comma 130), che stabilisce al punto 12 il riparto di una quota pari a 307 milioni di euro tra le Regioni e le Province autonome per finanziare il programma di accelerazione della spesa in conto capitale secondo i criteri di destinazione stabiliti dintesa tra il Ministero dellEconomia e Finanze- Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e le relative Regioni entro il 31.12.20004.
Vista la nota informativa inviata dal Ministero dellEconomie e Finanze del 29 dicembre 2004 prot. n. 0041533 che attribuisce alla Regione Piemonte, nellambito del riparto regionale, la quota complessiva di 54.049.842,00 euro e che stabilisce i criteri di destinazione delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 19/2004 punto 12 concordarti le i Regioni e le Province Autonome secondo i quali possono accedere alle risorse interventi strategici che assicurano unaccelerazione della spesa programmata, in particolare che assicurano entro il 30.09.2006 una spesa pari al 30% della quota ripartita con la delibera CIPE 19/04.
Vista la medesima nota che stabilisce che, ai fini dellattivazione delle risorse, in coerenza con il principio di accelerazione della spesa, ciascuna Regione e Provincia Autonoma concerta gli interventi da finanziare entro il 31.01.2005 con il Ministero dellEconomia e delle Finanze- Dipartimento politiche di sviluppo e coesione- e con lAmministrazione centrale competente e stipula i relativi APQ entro il 28.02.2005
Vista la delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 20, Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge 208/1998 - Periodo 2004/2007 (legge finanziaria 2004), nellambito della quale, relativamente alle risorse della stessa destinate alle infrastrutture, è stabilito che la quota ordinaria di risorse finanziarie attribuite alla Regione Piemonte ammonta a complessivi 80.209.364,00 euro.
Vista la deliberazione n. 48-13152 del 26.07.2004 con la quale la Giunta regionale ha definito i criteri di selezione per lutilizzo delle risorse per le aree sottoutilizzate attribuite con la delibera CIPE 2004 e ha destinato fino al 60% delle risorse ad interventi di viabilità, trasporti ed opere olimpiche
Vista la deliberazione n. 49-14205 del 29 novembre 2004 della Giunta Regionale che assegna al settore Trasporti e Opere Olimpiche la quota complessiva di 46.949.618,40 di euro a valere sulle risorse attribuite con la delibera CIPE 20/2004 .
Vista la deliberazione n. 50-14400 del 20 dicembre 2004 con la quale la Giunta Regionale approva lelenco degli interventi da proporre al CIPE per il finanziamento a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n. 20/2004 come risulta dallallegato 1 e lelenco dei progetti a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE n. 19/2004 come risulta dallallegato 2 in quanto, questultimi,coerenti con i criteri di selezione di cui art. 4 c) della nota inviata dal Ministero dellEconomie e Finanze del 29 dicembre 2004 prot. n. 0041533.
Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 gennaio 2005 prot. n. 160 in cui si esprime parere positivo sugli interventi proposti a valere sulle delibere CIPE 19/2004 e 20/2004 in seguito alla verifica del rispetto del criterio di cui al punto 4 c) della nota inviata dal Ministero dellEconomie e Finanze del 29 dicembre 2004 prot. n. 0041533 e del punto 5 della delibera CIPE n. 20/2004, e che ha fissato al 28 febbraio 2005 la data di stipula del relativo Accordo di programma quadro, secondo quanto stabilito dal punto 7 della delibera CIPE 19/04;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 23-14739 del 14/2/2005 che approva il presente Accordo di programma quadro;
il Ministero dellEconomia e delle Finanze
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
la Regione Piemonte
STIPULANO IL SEGUENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE E IMPIANTI DI RISALITA
In vista dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006"
Articolo 1 - Recepimento delle premesse
1. Le premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma Quadro.
Articolo 2 - Finalità ed obiettivi
1. Il presente Accordo di Programma Quadro (nel prosieguo denominato Accordo) costituisce strumento attuativo dellIntesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 22 marzo 2000 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Piemonte. Esso è finalizzato alla realizzazione di opere di viabilità e di infrastrutture connesse ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 illustrate in dettaglio nella Relazione Tecnica (Allegato 1) e nelle schede intervento (Allegato 2), parti integranti del presente atto.
Articolo 3 - Programma attuativo e costo degli interventi
1. LAccordo è costituito da n. 6 interventi, elencati nella successiva Tabella 1 e descritti nella Relazione tecnica predisposta dalla Regione e nelle schede intervento redatte ai sensi della delibera del CIPE n. 76 del 2 agosto 2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma quadro, citata in premessa.
2. Ogni scheda intervento riporta lindicazione del soggetto pubblico attuatore, che ha redatto la scheda stessa e ne assicura la veridicità. Nel caso in cui il soggetto attuatore non sia stato ancora individuato, tali responsabilità sono state assunte dal soggetto proponente lintervento, indicato nella stessa scheda intervento
3. Le schede intervento forniscono lindicazione relativa ai soggetti attuatori, al soggetto responsabile dellintervento, al costo complessivo, al fabbisogno finanziario e alla sua articolazione nel tempo, con individuazione delle relative fonti di copertura, allimpegno finanziario di ciascun soggetto, ai tempi di attuazione, ed alle procedure tecnico/amministrative necessarie per lattuazione degli interventi, con leventuale individuazione di termini ridotti.
Tab. 1 - Gli interventi finanziati
Codice Denominazione intervento Euro
interv.
1 SS23 Tratto del Sestriere S.
Germano- Perosa 53.963.000,00
2 Realizzazione di variante alla
SP156 di Lusernetta
tra labitato
di Bibiana e Luserna San
Giovanni strada delle Cave 9.300.000,00
3 Lavori
di adeguamento della
SS24 del Monginevro nel tratto
Cesana torinese- Claviere,
compresa
le realizzazione della variante allambito
di Claviere 131.426.000,00
4 Seggiovia
quadriposto fissa
Nuova Sauze dOulx- Clotes" 4.290.000,00
5 Telecabina
8 posti Sestriere-
Fraiteve 18.850.000,00
Totale 217.829.000,00
4. Per quanto attiene gli interventi denominati a fune (Seggiovia quadriposto fissa Nuova Sauze dOulx- Clotes" e Telecabina 8 posti Sestriere- Fraiteve) si precisa che la proprietà di tali impianti è, o comunque sarà, pubblica.
Articolo 4 - Flusso informativo
2. I soggetti sottoscrittori del presente APQ si impegnano a dar vita ad un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente allambito territoriale interessato. Lo scambio di informazioni avverrà in coincidenza con il monitoraggio di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera d).
Articolo 5 - Quadro finanziario degli interventi
1. Il costo complessivo degli interventi attivati con il presente Accordo di programma quadro ammonta ad Euro 217.829.000,00.
2. La copertura finanziaria degli interventi è riportata nella tabella seguente:
Tab. 2 - Fonti finanziarie
FONTE Euro
Delibera CIPE n. 19/2004 - Quota F3 54.049.842,00
Delibera CIPE
n. 20/2004 - Quota E3 46.949.618,00
Stato- Legge 285/00 (già trasferiti) 38.700.000,00
Totale
STATO 139.699.460,00
Provincia di Torino 5.553.540,00
Provincia di Cuneo 350.000,00
Enti
locali Val Pellice 1.150.000,00
Totale Enti locali 7.053.540,00
Soc. Ponte
Vecchio spa 500.000,00
Fondi Piano ANAS- 2002-2004
(specificare capitolo,
rubrica, ecc.) 36.150.000,00
Fondi residui passivi ANAS (specificare
latto
di programmazione nel quale sono
compresi, ecc.) 34.426.000,00
Totale Altri
Enti 71.076.000,00
TOTALE 217.829.000,00
3. La copertura finanziaria di ciascun intervento è riportata nella Relazione tecnica
4. Le risorse previste dalla legge 9 ottobre 2000, n. 285 Interventi per i giochi olimpici invernali Torino 2006" sono già stata trasferite allANAS (verificare).
5. La disponibilità delle risorse a valere sulla delibera CIPE n.19/04 è vincolata al rispetto dei criteri delineati al punto 12 della delibera CIPE n.19/04 e al punto 5.1 della nota informativa inviata dal Ministero dellEconomie e Finanze del 29 dicembre 2004 prot. n. 0041533. In particolare, se eventuali decurtazioni legate alla mancanza di una spesa pari al 30% della quota ripartita entro il 30 settembre 2006 dovessero ridurre la disponibilità effettiva delle risorse finanziarie dei singoli interventi, allinterno della procedura di monitoraggio, si potrà procedere allintegrazione delle risorse ovvero alla sospensione dellintervento.
6. La procedura di trasferimento delle risorse finanziarie di cui alla delibera CIPE n. 19/2004 avverrà in coerenza con il profilo di spesa preVisto nella scheda intervento come disposto al punto 7.3 della nota informativa inviata dal Ministero dellEconomie e Finanze del 29 dicembre 2004 prot. n. 0041533;
7. La disponibilità delle risorse a valere sulla delibera CIPE n. 20/04 è vincolata al rispetto dei criteri delineati al punto 6.7 della delibera CIPE n. 20/04. In particolare, se eventuali decurtazioni legate al mancato impegno delle risorse - mediante obbligazioni giuridicamente vincolanti dei beneficiari finali entro il 31 dicembre 2007- dovessero ridurre la disponibilità effettiva delle risorse finanziarie dei singoli interventi, allinterno della procedura di monitoraggio si potrà procedere allintegrazione delle risorse ovvero alla sospensione dellintervento.
8. La procedura di trasferimento delle risorse finanziarie di cui alla delibera CIPE n. 20/2004 avverrà nel rispetto dei limiti delle autorizzazioni annuali di stanziamento; in particolare il trasferimento delle annualità 2004 e 2005 verrà disposto in ununica soluzione dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale, entro 120 giorni dalla sottoscrizione dellAccordo, previa disponibilità di cassa.
9. Il trasferimento delle quote di competenza per gli anni 2006 e 2007 della citata delibera CIPE n. 20/2004 sono subordinati alla chiusura dei monitoraggi degli anni precedenti.
10. Le eventuali economie derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo sono riprogrammate con le modalità previste dallarticolo 8, comma 2, dellIntesa istituzionale di programma.
11. Nel caso in cui, a seguito del completamento delliter progettuale e autorizzativo, il costo totale degli stessi sia maggiore di quello indicato nel precedente comma 1 e non sia possibile assicurarne la copertura mediante utilizzo di economie di spesa o ribassi dasta, la Regione Piemonte si farà carico del maggior onere.
12. Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, uno o più degli interventi previsti dal presente Accordo non siano realizzabili, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione, revoca o rimodulazione degli interventi, di cui allarticolo 9 dellIntesa istituzionale di programma.
Articolo 6 - Impegni dei soggetti sottoscrittori
13. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma Quadro si impegnano, nello svolgimento dellattività di propria competenza:
a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presente Accordo di Programma Quadro;
b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, in particolare, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dellattività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
c) a stipulare gli atti convenzionali che regolano le procedure amministrative e finanziarie necessarie allattuazione del presente accordo;
d) a procedere con periodicità semestrale al monitoraggio ed alla verifica dellAccordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al soggetto responsabile dellattuazione di cui al successivo articolo 7, secondo le disposizioni della Delibera Cipe n. 76/02 e le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata nelle premesse;
e) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
f) a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, gli eventuali ostacoli, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, lintervento sostitutivo dellautorità competente individuata, per ogni intervento, ai sensi del successivo articolo 9.
Articolo 7 - Soggetto Responsabile dellattuazione dellAccordo
Ai fini del coordinamento e della vigilanza sullattuazione del presente Accordo si individua quale Responsabile dellattuazione del seguente Accordo di Programma Quadro la dott.sa Giuliana Bottero, Responsabile del Gabinetto della Presidenza della Giunta della Regione Piemonte.
Per quanto attiene gli interventi nn. 2 e 3 il responsabile dellAccordo opererà in coordinamento con ling. Enzo Gino, Responsabile del Settore Grandi Infrastrutture e Ferrovie - Direzione Trasporti della Regione Piemonte.
Il responsabile dellAccordo ha il compito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nellAccordo;
c) promuovere, di concerto con i responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dellAccordo;
d) nel corso dellistruttoria dellaccordo e nei monitoraggi semestrali, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli APQ citata in premessa, coordinare la raccolta dei dati effettuata dai Responsabili di intervento e verificare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come lassenza per le stesse di codici di errore nellapplicativo informatico per il monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro (di seguito denominato Applicativo Intese) del Ministero Economia e Finanze.
e) nel corso dei monitoraggi semestrali, ed in particolare nella iniziale fase di aggiornamento delle schede intervento, comunicare al Ministero dellEconomia e Finanze - Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese la lista degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto allultima versione monitorata, come indicato al par. 4.2 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio allinterno del relativo rapporto di monitoraggio;
f) nel corso dei monitoraggi semestrali, assicurare il completo inserimento dei dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
g) inviare al Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese entro il 28 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno - a partire dal primo semestre successivo alla stipula dellAPQ - il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dellAPQ, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, da trasmettere successivamente al Comitato Paritetico di Attuazione;
h) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente tale termine, segnala linadempienza al Comitato Paritetico di Attuazione per le necessarie valutazioni.
Articolo 8 - Responsabile del singolo intervento
1. Per ogni intervento viene indicato nelle apposite schede (Allegato 2) il Responsabile di intervento, che nel caso di lavori pubblici corrisponde al soggetto già individuato come Responsabile unico di procedimento ai sensi del DPR 554/1999 e successive modificazioni;
2. Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile di procedimento dallart. 8 del DPR 554/1999 e successive modificazioni, il Responsabile di Intervento ai fini dellAPQ svolge nel corso dei monitoraggi semestrali i seguenti compiti:
a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dellintervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti-cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
b) organizzare, dirigere, valutare e controllare lattivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dellintervento;
c) raccogliere ed immettere nellApplicativo Intese i dati delle schede intervento e ne risponde della loro veridicità;
d) verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e lattuazione degli impegni assunti, cosi come porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dellintervento nei tempi previsti;
e) monitorare costantemente lattuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto le schede di intervento, segnalando tempestivamente al Responsabile dellAPQ gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono lattuazione;
f) trasmettere al responsabile dellAPQ la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, lindicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dellintervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dellAPQ;
g) fornire al responsabile dellattuazione dellAccordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dellintervento.
Articolo 9 - Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze
1. Lesercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto preVisto dallordinamento vigente.
2. Linerzia, lomissione e lattività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Responsabile dellAccordo di Programma Quadro invita il soggetto, al quale il ritardo, linerzia o linadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile linadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal Responsabile dellAccordo, le iniziative a tal fine assunte ed i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza, il Responsabile dellAccordo invia gli atti, con relazione motivata, al Comitato Paritetico di Attuazione, preVisto allart. 8 dellIntesa Istituzionale di Programma, formulando, se del caso, una proposta delle misure da adottare in via sostitutiva, nel rispetto delle normative vigenti per gli organismi coinvolti.
6. Il Comitato Paritetico di Attuazione propone al Comitato Istituzionale di Gestione dellIntesa, per la relativa decisione, le misure più efficaci da adottare in relazione agli accertati inadempimenti, nel rispetto delle normative vigenti per gli organismi coinvolti.
7. Il Comitato istituzionale di gestione può adottare le misure individuate dal Comitato paritetico di attuazione o le altre che ritenesse più opportune per risolvere le inottemperanze prospettate, nel rispetto delle normative vigenti per gli organismi coinvolti, ivi compresa la modifica o la ridefinizione degli interventi previsti nel presente accordo e la riprogrammazione delle relative risorse.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica lesercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile linadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dellinadempimento contestato compete comunque lazione di ripetizione degli oneri medesimi.
Articolo 10 - Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti allAccordo
1. In caso di insorgenza di conflitti, tra due o più soggetti partecipanti allAccordo sottoscritto, in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato Paritetico di Attuazione, su segnalazione del Responsabile dellAccordo Quadro, ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche dufficio, convoca le parti in conflitto per lesperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga unintesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari allosservanza dellaccordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, il Comitato Paritetico di Attuazione rimette la questione al Comitato Istituzionale di Gestione.
Articolo 11 - Disposizioni generali
1. Il presente Accordo di Programma Quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione del Comitato Istituzionale di Gestione, possono aderire allAccordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997 n. 29, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dellintervento preVisto dal presente Accordo. Ladesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
3. LAccordo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti in conformità ai principi di verifica e aggiornamento dellIntesa, previa approvazione da parte del Comitato Istituzionale di Gestione.
4. Qualora linadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta lattuazione di un intervento preVisto nellAccordo Quadro, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con lAccordo stesso.
5. Alla scadenza dellAccordo, ovvero allorquando se ne presenti la necessità, il Comitato Paritetico di Attuazione, su segnalazione del Responsabile dellAccordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate.
Roma li, xx Febbraio 2005
Ministero dellEconomia e delle Finanze
Il Direttore del Servizio per le
politiche di sviluppo territoriale e le Intese
Paolo Emilio Signorini
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per il coordinamento
dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali
Il Direttore
della Direzione generale per la programmazione e i programmi europei
Pietroantonio
Isola
Regione Piemonte
Responsabile del Gabinetto della Presidenza della Giunta
Regionale
Giuliana Bottero