Bollettino Ufficiale n. 07 del 17 / 02 / 2005
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse idriche n. 29-15999 del 19-1/2005 - Codice univoco: TO-P-10102
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R,
dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 29-15999 del 19/1/2005 - Codice univoco: TO-P-10102
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1) nei limiti di disponibilità dellacqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in forma precaria a Chicco Alberto - (omissis) con sede legale in La Loggia Strada Carignano, 142, la concessione di derivazione dacqua sotterranea mediante pozzo in Comune di La Loggia - dati catastali di ubicazione dellopera: Fgl. 17 n. 47 - in misura di litri/sec massimi 40 e medi 4,5 per complessivi metri cubi annui 70.800 ad uso agricolo senza restituzione, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi dellart. 18 della L. 36/1994 alluso irriguo, da utilizzarsi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;
2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 19/1/2005 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione dacqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i. e/o con lutilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva leventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dellimporto corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, allinteressato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dallart. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.
(omissis)