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Bollettino Ufficiale n. 03 del 20 / 01 / 2005
Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 39-14473
Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per lesposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
* di approvare, ai sensi dellart. 5 comma 2 della L.R. 19/2004, lallegata direttiva tecnica, parte integrante della presente deliberazione, recante le modalità per il risanamento dei siti non a norma per lesposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione di cui allart. 5, comma 1 lettera d) della L.R. 19/2004.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n° 8/R/2002.
(omissis)
Allegato DIR 1
Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per lesposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione.
1. Campo di applicazione e finalità.
Le presenti direttive disciplinano, ai sensi dellart. 5 comma 1 lettera d) della L.R. 19/2004, le modalità di intervento per il risanamento dei siti ove vengono superati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità dei campi elettromagnetici di cui all art. 3 e allart. 4 del D.P.C.M. 08/07/2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
2. Competenze e riferimenti normativi.
La provincia adotta i piani di risanamento degli impianti radioelettrici ai sensi dell art. 8 comma 1 lettera e), dellart. 9 comma 1 della L. 36/2001 nonché ai sensi dellart. 6 comma 1 lettera a) e dellart. 8 comma 6 della L.R. 19/2004.
Le province e i comuni esercitano i compiti di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale tramite ARPA, ai sensi dellart. 14 della L. 36/2001 e dellart. 10 della L.R. 19/2004, anche con riguardo alla corretta realizzazione dei piani di risanamento, sulla base di programmi di monitoraggio predisposti dallARPA.
3. Misure.
LARPA provvede alleffettuazione delle verifiche, con impiego di metodologie normalizzate, secondo le tecniche ex art. 6 deI D.P.C.M. 08/07/2003, nel quadro dei compiti fissati dallart. 14 della L. 36/2001.
4. Riduzione a conformità.
La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dall art. 3 e dallart. 4 deI D.P.C.M. 08/07/2003, con il contributo di una o più sorgenti.
Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, quindi rispettivamente ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione o agli obiettivi di qualità di cui allart. 3 e allart. 4 del D.P.C.M. 08/07/2003.
Allattuazione della riduzione a conformità si procede mediante la riduzione dei contributi delle singole sorgenti, secondo le previsioni della normativa tecnica vigente. Questa procedura consente di valutare per ogni sorgente lentità della riduzione, che dovrà essere ottenuta tramite la riduzione della potenza al connettore dantenna oppure tramite misure di analoga efficacia, quali, ad esempio, linnalzamento del centro elettrico del sistema radiante o la modifica del diagramma dirradiazione dello stesso (modifica dellantenna, adozione di opportuni schermi).
5. Piano di risanamento.
Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, qualora la riduzione a conformità, perseguita con le azioni di cui al punto 4, non consenta il mantenimento della qualità del servizio, previo accertamento degli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni competenti per territorio, i gestori dovranno predisporre un piano di risanamento al fine di riportare i valori di campo al di sotto delle rispettive soglie superate.
Tale piano può comprendere misure tecniche, tecnologiche di modernizzazione e innovazione degli impianti, unitamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione su tralicci comuni, oppure ipotesi di trasferimento in altri siti, secondo quanto indicato nel punto 9.
6. Procedure per le riduzioni a conformità e la comunicazione dellesistenza di siti non a norma.
6.1 . Riduzione a conformità.
LARPA, sulla base dei programmi di monitoraggio di cui al punto 2, comunica gli esiti dei controlli effettuati ai comuni, alle province interessate e al CORECOM.
Nei casi in cui si verifichi il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, il comune sede degli impianti diffida i gestori a procedere alla riduzione a conformità di cui al punto 4 entro un termine di tempo congruo e comunque entro e non oltre 60 giorni. A tal fine lARPA provvede alla valutazione delle riduzioni da apportare ai singoli contributi di campo elettromagnetico generati dalle varie sorgenti. Il comune informa lARPA dellemanazione della diffida in capo ai gestori.
Fino alladozione delle eventuali misure di analoga efficacia, alternative alla riduzione della potenza al connettore dantenna, il gestore deve comunque ridurre la potenza secondo quanto prescritto dal comune interessato, sulla base delle indicazioni dellARPA.
In caso di inadempienza dei gestori degli impianti a eseguire la riduzione a conformità, nel caso di superamento dei limiti di esposizione, il comune, scaduto il termine della diffida, richiede alle amministrazioni centrali competenti (Ministero delle Comunicazioni) la disattivazione dei suddetti impianti e ne dà comunicazione alla provincia.
Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, qualora la riduzione a conformità non consenta il mantenimento della qualità del servizio, secondo quanto accertato dagli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni competenti per territorio, i gestori degli impianti per radiodiffusione ovvero i gestori degli impianti per telecomunicazioni ne danno comunicazione al comune, allegando la relativa certificazione unitamente ai dati identificativi dei singoli impianti riportati rispettivamente nellallegato tecnico I ovvero nellallegato tecnico II, al fine di attivare la procedura per la presentazione del piano di risanamento.
6.2. Comunicazione dellesistenza di siti non a norma. Impianti per radiodiffusione.
I comuni, sulla base di quanto previsto dal punto 6.1, danno comunicazione alla provincia della avvenuta riduzione a conformità o della necessità di adozione di un piano di risanamento di cui al punto 5, unitamente alla documentazione pervenuta dai gestori di cui al punto 6.1.
Le province comunicano al CORECOM i siti per i quali si renda necessaria la predisposizione del piano di risanamento, unitamente ai dati identificativi dei singoli impianti.
Le province segnalano agli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni competenti per territorio, la necessità di accertare il rispetto delle condizioni tecniche imposte negli atti di concessione, verificando in particolare (mediante controllo, in prima approssimazione, sulla potenza di uscita e sul sistema di antenna) che la potenza irradiata sia quella assentita nei suddetti atti. Lesito dellaccertamento rappresenta premessa alla redazione del piano di cui costituisce parte integrante.
6.3. Comunicazione dellesistenza di siti non a norma. Impianti per telecomunicazioni.
I comuni, sulla base di quanto previsto dal punto 6.1, danno comunicazione alla provincia della avvenuta riduzione a conformità o della necessità di adozione di un piano di risanamento di cui al punto 5, unitamente alla documentazione pervenuta dai gestori di cui al punto 6.1.
Le province comunicano al CORECOM i siti per i quali si renda necessaria la predisposizione del piano di risanamento, unitamente ai dati identificativi dei singoli impianti.
7. Indicazioni per la presentazione dei piani di risanamento da parte dei gestori.
7.1 . Procedure.
Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, la provincia, ricevuta dal comune la comunicazione di cui al punto 6.2, chiede ai gestori di presentare, entro un termine di tempo congruo e comunque entro e non oltre 6 mesi, una proposta di piano di risanamento, così come definito nel punto 5, nonché di trasmetterne copia ai comuni territorialmente competenti, al fine di adeguare gli impianti radioelettrici ai valori di attenzione o agli obiettivi di qualità così come stabiliti dall art. 4 del D.P.C.M. 08/07/2003.
Nel caso di piani di risanamento che interessino ambienti scolastici, sanitari o socioassistenziali per linfanzia, la provincia può individuare specifiche priorità o tempistiche abbreviate per la redazione e la realizzazione del piano, anche tramite prescrizioni.
I gestori degli impianti ubicati nel sito oggetto di risanamento presentano alla provincia un unico piano organico di risanamento per la riorganizzazione dellintero sito, avente come oggetto la totalità degli impianti presenti, tenendo conto delle emissioni, delle peculiarità tecniche e delle caratteristiche di esercizio dei singoli impianti, nonché della regolamentazione comunale e dei programmi localizzativi dei singoli gestori.
Il piano dovrà contenere altresì la specificazione dei tempi, delle modalità di realizzazione degli interventi, e della localizzazione delle strutture nei siti.
Al fine della predisposizione di un unico piano organico, i gestori possono avvalersi dellattività di coordinamento del CORECOM.
La provincia, sentiti i comuni interessati e acquisiti i preventivi pareri vincolanti degli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni competenti per territorio e dellARPA, adotta il piano, anche con integrazioni e/o modificazioni.
Fino alladozione del piano di risanamento il gestore dovrà comunque ottemperare alla richiesta di riduzione a conformità.
Ogni onere derivante dallapplicazione dei piani di risanamento è posto a carico dei titolari degli impianti, ai sensi dellart. 9, comma 1 della L. 36/2001.
7.2. Modalità transitoria di intervento.
Per gli interventi di risanamento in corso, nel far salvo il completamento degli atti istruttori compiuti ante L.R. 19/04, comprensivi di linee guida di intervento formalmente approvate, questi conservano efficacia per ladozione finale del conseguente piano di risanamento da parte della provincia secondo le disposizioni di cui allart. 6. comma 1 lettera a) della L.R. 19/04.
7.3. Elementi informativi.
Nella presentazione delle proposte di piano i gestori degli impianti per radiodiffusione ovvero i gestori degli impianti per telecomunicazioni dovranno fornire i dati tecnici e anagrafici degli impianti nel formato riportato rispettivamente allallegato tecnico III ovvero nellallegato tecnico IV.
In particolare i diagrammi di antenna dovranno essere forniti su supporto informatico, secondo lo standard MSI, descritto nellallegato tecnico V.
Andrà altresì allegata adeguata documentazione atta a rappresentare la caratterizzazione ambientale del sito.
8. Intervento sostitutivo.
Trascorso il termine di cui al punto 7.1 primo comma, stabilito per la presentazione del piano, in caso di inerzia dei gestori la provincia adotta un piano di risanamento su proposta dellARPA, avvalendosi del parere dei comuni, sentiti il CORECOM, gli enti interessati e acquisito il preventivo parere vincolante da parte degli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni competenti per territorio.
Qualora il sito oggetto di risanamento comprenda sia impianti per radiodiffusione sia impianti per telefonia mobile, la provincia può adottare un unico piano organico di risanamento per la riorganizzazione dellintero sito, avente come oggetto la totalità degli impianti presenti, tenendo conto delle emissioni, delle peculiarità tecniche e delle caratteristiche di esercizio dei singoli impianti, nonché della regolamentazione comunale e dei programmi localizzativi dei singoli gestori.
Gli oneri derivanti dalla redazione dei piani unitamente alle relative azioni di risanamento sono a carico dei titolari degli impianti.
In caso di inerzia o inottemperanza dei gestori alle previsioni e prescrizioni del piano di risanamento adottato, la provincia richiede al Ministero competente (Ministero delle Comunicazioni) la disattivazione dei relativi impianti e ne dà comunicazione ai comuni interessati.
9. Trasferimento in siti conformi.
In caso di trasferimento degli impianti in siti conformi, questo dovrà avvenire, con onere a carico del titolare, preferibilmente in siti ove non siano prevedibili vincoli eccessivi alla potenza al fine del rispetto dei limiti vigenti.
Il risanamento di stazioni di telefonia cellulare collocate su siti di diffusione radio-televisiva avverrà mediante lalgoritmo di riduzione a conformità previsto dalla normativa vigente (D.P.C.M. 08/07/2003).
Nel caso di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, il trasferimento, disposto dal Ministero delle Comunicazioni, deve essere previsto nei siti individuati nei rispettivi piani nazionali vigenti di assegnazione delle frequenze, ai sensi dellart. 2 della L. 66/01.
Nel caso di risanamento di siti che siano già previsti dal piano di assegnazione per la radiodiffusione televisiva, nei quali coesistano impianti di radiodiffusione sia sonora sia televisiva, si può ipotizzare il trasferimento dei soli impianti di radiodiffusione sonora, se questo consente di conservare il sito nel piano di assegnazione vigente, con il numero e le caratteristiche degli impianti previsti.
10. Informazione.
Nellambito delle attività di osservatorio regionale di cui allart. 11 comma 2 della LR. 19/2004, la provincia trasmette alla Regione copia dei piani adottati.
Deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2005, n. 9-14557
Approvazione di bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo finalizzate allinnovazione tecnologica, lammodernamento ed il miglioramento del livello di sicurezza degli impianti a fune situati in territorio