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Bollettino Ufficiale n. 02 del 13 / 01 / 2005

ANNUNCI LEGALI


Comune di Santo Stefano Roero (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2004 del 13 Settembre 2004: “Modifica art. 2 comma 2 del Regolamento Edilizio Comunale”

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di modificare per le motivazioni esposte in premessa, l’art. 2 comma 2 del vigente regolamento edilizio comunale avente ad oggetto “Formazione della Commissione Edilizia”, così come nel testo riformulato che si approva e si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2).

2) Di dare atto che la modifica all’art. 2 comma 2 del Regolamento Edilizio è stato redatto in conformità allo schema di “regolamento edilizio tipo” approvato dalla Regione, così come previsto dall’Art. 3, comma 3°. 2° capoverso, della legge regionale n. 19/99.

3) Di dare atto che:

- la deliberazione consiliare, divenuta esecutiva, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- il Regolamento Edilizia sarà trasmesso, unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione, alla Giunta Regionale che ha facoltà di annullare disposizioni illegittime o non conformi al regolamento tipo, nei tempi e con la procedura dell’art. 27 della legge 17 Agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e s.m.i.

4) Di dare mandato all’Ufficio Tecnico Comunale per gli adempimenti di competenza.

Allegato (fare riferimento al file PDF) 2

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Sindaco o dall’Assessore suo delegato che la presiede, dall’Assessore Comunale ai LL.PP., e da otto componenti, di cui tre professionisti competenti in materia, tre esperti nella materia, e due consiglieri comunali di cui uno di maggioranza ed uno di minoranza, oppure due membri di cui un consigliere comunale ed un esperto in materia.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

Possono essere eletti membri elettivi anche i consiglieri comunali.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.