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Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 / 12 / 2004
Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 18-13801
Modifica della D.G.R. n. 61-12713 del 7 giugno 2004: Legge Regionale 21 luglio 1992, n. 36 e s.m. e i. - criteri generali di riparto dei fondi stanziati sui capitoli di spesa 15180, 15315 e 26860 tra i soggetti gestori delle Aree Protette regionali e indirizzi programmatici agli Enti
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di modificare la DGR n. 61-12713 del 7 giugno 2004, eliminando integralmente nella premessa e nel dispositivo del provvedimento la parte relativa al capitolo 15315- gestione, sostituendolo come segue:
Capitolo 15315- gestione:
Anno 2005
I) Assegnazione non vincolata:
il 90 % dello stanziamento regionale deve essere ripartito tra gli Enti assumendo come parametro la media delle assegnazioni erogate negli anni 2002 e 2003 a ciascun Ente; tale assegnazione costituisce somma per spesa corrente e non vincolata;
II) Assegnazione vincolata
la quota rimanente dello stanziamento (10%) deve essere assegnata con vincolo di destinazione e ripartita prioritariamente come segue:
a) in relazione agli obiettivi definiti dalla Regione mediante atti di indirizzo, programmi, convenzioni;
b) valutando la coerenza con programmi nazionali o dellUnione Europea;
c) per il cofinanziamento dei progetti di cooperazione decentrata attuati dagli Enti Parco così come definiti in collaborazione tra le Direzioni regionali competenti;
d) ai fini di una selezione dei progetti di cui gli Enti richiedono il finanziamento è valutato, come criterio di priorità, lentità dellapporto finanziario (percentuale di cofinanziamento) da parte dellEnte o di altri soggetti;
e) per trasferimenti ai soggetti gestori di Aree protette regionali che non siano Enti strumentali della Regione, sulla base di piani o programmi proposti dai soggetti medesimi in coerenza con le finalità istitutive e con i criteri indicati al punto g);
f) per la copertura di spese gestionali imprevedibili ed urgenti;
g) le risorse assegnate dovranno essere utilizzate in via prioritaria per lerogazione di servizi allutenza quali:
- servizi al pubblico ed alle scuole in particolare, per accrescere le conoscenze in campo ambientale e la sensibilizzazione sui temi dello sviluppo eco-sostenibile;
- servizi ed iniziative dirette (e/o in collaborazione) ad operatori del settore turistico ed agricolo e di altri settori produttivi che operano sul territorio, finalizzati alla promozione di attività, pratiche colturali e protocolli di produzione compatibili con la salvaguardia dei valori ambientali e culturali del territorio;
- collaborazioni con enti o associazioni per lattuazione di iniziative condivise a livello locale e prioritariamente quelle cofinanziate da altri soggetti pubblici o privati.
Anno 2006 e successivi
I) Assegnazione non vincolata:
1. Criterio Storico: il 50 % circa dello stanziamento regionale deve essere ripartito tra gli Enti assumendo come parametro il valore medio delle assegnazioni erogate nel biennio precedente e già oggetto di consuntivo di bilancio. Gli importi da comunicarsi agli Enti ai fini delliscrizione nei rispettivi bilanci di previsione saranno calcolati in proporzione allo stanziamento iscritto sullannualità del bilancio pluriennale regionale e successivamente assegnati in adeguamento alle eventuali variazioni del bilancio di previsione regionale;
2. Criterio Premiante: il 30% circa dello stanziamento regionale deve essere assegnato agli Enti in relazione a indicatori di bilancio e criteri di merito sullattività svolta ed in particolare:
a) rapporto tra la spesa determinata a consuntivo nellultimo biennio sostenuta da ciascun Ente per attività gestionali operative (servizi vari allutenza, promozione, ricerca, didattica ecc.) ed assegnazione regionale destinata a gestione corrente ed operativa nello stesso biennio; il valore di spesa dellindicatore può essere integrato con il dato contabile delle sponsorizzazioni e di altre spese sostenute direttamente da soggetti pubblici e privati in favore di attività gestionali degli Enti in attuazione di accordi formali. Tali spese devono essere certificate dallEnte nella relazione annuale delle attività e riferite espressamente alle attività di gestione operativa sopra indicate.
b) valutazione del raggiungimento di obbiettivi di sistema, definiti a livello regionale e concordati con gli Enti;
c) risparmi di gestione derivanti dalla riorganizzazione dei servizi, in particolare mediante il convenzionamento per la gestione di servizi associati tra Enti.
Al fine di consentire agli Enti di adottare le opportune strategie, ed alla Direzione regionale competente di definire gli strumenti e le idonee procedure di verifica, il criterio premiante potrà essere applicato gradualmente a partire dal 2006.
II) Assegnazione vincolata:
3. Criterio di priorita regionale:
il 20% circa dello stanziamento regionale deve essere assegnato agli Enti con vincolo di destinazione per:
a) garantire la gestione di iniziative e servizi prioritari per la Regione; su tali attività la Giunta Regionale definisce linee guida programmatiche. Sino alla definizioni di tali specifici indirizzi saranno prioritari i criteri indicati per lanno 2005;
b) per la copertura di spese gestionali imprevedibili ed urgenti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)