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Bollettino Ufficiale n. 48 del 2 / 12 / 2004
Legge regionale 29 novembre 2004, n. 37.
Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 73 (Finanziamento Residenze assistenziali, flessibili, Residenze sanitarie assistenziali, e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie).
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica allarticolo 1 della legge regionale 73/1996)
1. Il comma 1 dellarticolo 1 della l.r. 73/1996 e sostituito dal seguente:
1. La Regione, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta e di disagio sociale derivanti dalla costante crescita di soggetti, soprattutto anziani, affetti da diverse forme di disabilita, favorisce lattivazione di Residenze assistenziali flessibili (RAF) e Residenze sanitarie assistenziali (RSA), concedendo contributi decennali a soggetti attuatori pubblici e privati che operano sul territorio regionale.
Art. 2.
(Modifica allarticolo 3 della legge regionale 73/1996)
1. Il comma 3 dellarticolo 3 della l.r. 73/1996 esostituito dal seguente:
3. Lespressione dei pareri favorevoli di cui al comma 2 prelude alla successiva stipula di convenzioni tra i presidi ai quali é stato assegnato il contributo ai sensi della legge e lAzienda sanitaria locale, secondo le modalità previste dallarticolo 29, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
Art. 3.
(Modifiche allarticolo 4 della legge regionale 73/1996)
1. Allarticolo 4, comma 2 della l.r. 73/1996 e soppressa la locuzione senza possibilita di proroga.
2. Il comma 7 dellarticolo 4 della l.r. 73/1996 e sostituito dal seguente:
7. Con determinazione dirigenziale, a seguito del collaudo amministrativo e dellautorizzazione al funzionamento del presidio, sono determinate in via definitiva le annualita del contributo.
3. Il comma 9 dellarticolo 4 della l.r. 73/1996 e sostituito dal seguente:
9. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nellatto di concessione comporta la decadenza dal contributo.
4. Dopo il comma 9 dellarticolo 4 della l.r. 73/1996 e inserito il seguente:
9-bis. Eventuali proroghe per la presentazione del progetto definitivo di cui al comma 2 e per linizio e lultimazione dei lavori possono essere concesse, dietro preventiva e motivata istanza, per un periodo di norma non superiore a nove mesi. Non rientrano nel computo delle proroghe i ritardi dovuti ad interruzione dei termini per sospensione dei lavori, approvazione di perizie, rescissione di contratti, contenzioso con le ditte appaltatrici e calamità naturali.
Art. 4.
(Modifiche allarticolo 5 della legge regionale 73/1996)
1 Dopo il comma 3 dellarticolo 5 della l.r. 73/1996, é aggiunto il seguente:
4. E ammessa la trasformazione di una parte di posti letto RSA, finanziati ai sensi della presente legge, in posti letto da destinare ad attività sanitaria sulla base di criteri, procedure e modalità che la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce con proprio atto deliberativo..
Art. 5.
(Norma finale)
1. La l.r. 73/19996 e abrogata a far data dallesaurimento dellerogazione dei contributi concessi sulla base del bando emanato ai sensi dellarticolo 1, comma 4, della citata legge regionale ed operante alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 novembre 2004
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 286
Modifiche alla l.r. 73/96, finanziamento residenze assistenziali flessibili, residenze sanitarie assistenziali e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie.
- Presentato dalla Giunta regionale il 2 aprile 2001
- Assegnato alla IV commissione in sede referente il 6 aprile 2001
- Testo licenziato dalla commissione referente il 23 dicembre 2003 con relazione di Pier Luigi Gallarini
- Approvato in Aula il 23 novembre 2004, con emendamenti sul testo, con 22 voti favorevoli , 8 astenuti e 1 non votante
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 1
- Il testo dellarticolo della l.r. 73/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:
Art. 1. (Finalita e obiettivi)
1. La Regione, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta e di disagio sociale derivanti dalla costante crescita di soggetti, soprattutto anziani, affetti da diverse forme di disabilita, favorisce lattivazione di Residenze assistenziali flessibili (RAF) e Residenze sanitarie assistenziali (RSA), concedendo contributi decennali a soggetti attuatori pubblici e privati che operano sul territorio regionale.
2. Il contributo in annualita costanti della misura del sei per cento dellimporto totale del progetto, e concesso per lattivazione di presidi socio-sanitari tramite la realizzazione integrale o la ristrutturazione di immobili o presidi gia esistenti, compresi lacquisto dellarea o dellimmobile e le relative attrezzature e arredi.
3. I contributi di cui allarticolo 1 sono concessi a condizione che gli interventi realizzandi consentano lagibilita totale dei presidi secondo le indicazioni delle norme nazionali e regionali in materia.
4. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge, indica i requisiti funzionali e strutturali specifici per i presidi oggetto di finanziamento, nonche, ai sensi dell articolo 4 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, i criteri e le modalita per lassegnazione dei contributi.
5. I requisiti di cui al comma 4 devono privilegiare risposte composite di assistenza sia diurna che residenziale, prevedendo accoglienze differenziate che consentano la massima integrazione tra servizi sociali e sanitari, in particolare per soggetti affetti da gravi patologie emergenti.
6. La Regione concede altresi contributi a soggetti pubblici e privati, nella misura di cui al comma 2, per lesecuzione di interventi di manutenzione straordinaria necessari per garantire lagibilita delle strutture sanitarie autorizzate ai sensi di legge.
7. I contributi di cui allarticolo 1 non sono cumulabili con altre forme di finanziamento o di agevolazioni finanziarie previste dalla Regione Piemonte per il medesimo intervento.".
Nota allarticolo 2
- Il testo dellarticolo 3 della l.r. 73/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente
Art. 3. (Verifiche di programmazione)
1. Gli interventi di cui allarticolo 1, comma 1, devono risultare congrui rispetto alle indicazioni della programmazione regionale vigente e della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 Norme per lesercizio delle funzioni socio-assistenziali.
2. La verifica di congruita e effettuata dal settore competente, previo parere favorevole dellazienda Unita sanitaria locale (USL) e del soggetto gestore dellattivita socio-assistenziale competente per territorio, ai sensi dell articolo 13, comma 4, della l.r. 62/1995. Nei pareri, rilasciati in base alle rispettive competenze, dovra risultare che i presidi oggetto di intervento sono coordinati ed integrati nellambito della rete dei servizi sociali e sanitari del territorio in cui sono ubicati.
3. Lespressione dei pareri favorevoli di cui al comma 2 prelude alla successiva stipula di convenzioni tra i presidi ai quali é stato assegnato il contributo ai sensi della legge e lAzienda sanitaria locale, secondo le modalità previste dallarticolo 29, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).".
Nota allarticolo 3
- Il testo dellarticolo 4, comma 2 della l.r. 73/96, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 4. (Modalità di concessione ed erogazione del finanziamento)
1. I contributi sono assegnati dalla Giunta regionale, con lindicazione dellammontare complessivo del contributo per ciascun progetto e dei termini di utilizzo della graduatoria delle richieste finanziabili, compilata separatamente per gli interventi di cui allarticolo 1, comma 6.
2. La concessione dei contributi di cui allarticolo 1 e disposta, con decreto del Presidente della Giunta regionale (DPGR), in sede di approvazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell articolo 16, comma 4, della l. 109/1994 e presentato entro i termini stabiliti dallatto di assegnazione.
3. Il progetto definitivo di cui al comma 2 deve essere, in ogni caso, corredato da:
a) concessione edilizia e altri pareri tecnici previsti dalla legge per lintervento specifico;
b) atto formale di approvazione degli elaborati di progetto e della relativa copertura finanziaria.
4. Il settore competente provvede ad assumere il parere del servizio opere pubbliche e difesa del suolo o del comitato regionale opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 Legge generale in materia di opere e lavori pubblici.
5. Latto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresi il termine di ultimazione degli stessi conformemente a quanto previsto dal progetto definitivo.
6. Ciascun contributo viene erogato previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni stabilite dalla legge e di quelle stabilite con latto di concessione del contributo.
7. Con determinazione dirigenziale, a seguito del collaudo amministrativo e dellautorizzazione al funzionamento del presidio, sono determinate in via definitiva le annualita del contributo.
8.La prima annualita del contributo e erogata al soggetto beneficiario contestualmente allemanazione del decreto di cui al comma 7; i contributi successivi sono erogati alla scadenza annuale.
9. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nellatto di concessione comporta la decadenza dal contributo.
9-bis. Eventuali proroghe per la presentazione del progetto definitivo di cui al comma 2 e per linizio e lultimazione dei lavori possono essere concesse, dietro preventiva e motivata istanza, per un periodo di norma non superiore a nove mesi. Non rientrano nel computo delle proroghe i ritardi dovuti ad interruzione dei termini per sospensione dei lavori, approvazione di perizie, rescissione di contratti, contenzioso con le ditte appaltatrici e calamità naturali.
10. Il Presidente della Giunta regionale, nel pronunciare la decadenza dal finanziamento, dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso sia stata realizzata solo una parte di opere, purche consistente in un lotto agibile, il Presidente della Giunta regionale puo disporre la riduzione del contributo in misura corrispondente al costo delle opere realizzate.".
Nota allarticolo 4
- Il testo dellarticolo 5 della l.r. 73/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata é il seguente:
Art. 5. (Vincolo di destinazione)
1. Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di cui allarticolo 1, comma 1, sono vincolate per la durata di trenta anni alla destinazione di presidi socio-sanitari.
2. Il vincolo e reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari.
3. La Giunta regionale, su richiesta motivata del soggetto interessato, puo autorizzare il mutamento di destinazione duso dellimmobile, previa restituzione del contributo percepito ed il pagamento di una somma pari alluno per cento dellimporto complessivo del contributo medesimo per ciascun anno mancante al raggiungimento dei trenta anni.
4. E ammessa la trasformazione di una parte di posti letto RSA, finanziati ai sensi della presente legge, in posti letto da destinare ad attività sanitaria sulla base di criteri, procedure e modalità che la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce con proprio atto deliberativo.".