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Bollettino Ufficiale n. 35 del 2 / 09 / 2004
Codice 25.9
D.D. 29 luglio 2004, n. 1312
Autorizzazione idraulica n. 125/04 in sanatoria per 11 attraversamenti con tubazione di gas metano dei rii San Rocco, Marmazza, Valletta, Vallaccia, Loro, Marin, Arsa, del Castello, della Chiesa, Lanca e della Roggia della Lanca in Comune di Pieve Vergonte (VB). Ditta: Padana Gas S.p.A.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Padana GAS S.p.A., con sede in Via Montorfano, 3 - 28900 Verbania - a mantenere le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
2. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
4. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
Nelle more della regolamentazione regionale dellattività di gestione del demanio, con il presente provvedimento si autorizza altresì loccupazione demaniale sulla quale insiste lopera e si demanda ad un successivo provvedimento la regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione, secondo quanto esplicitato in premessa.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole