Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 35 del 2 / 09 / 2004
Codice 25.7
D.D. 6 luglio 2004, n. 1148
Ditta: Società Le Vele S.r.l. - Nulla osta ai soli fini idraulici per la posa di un pontile ed una piattaforma galleggianti in Comune di Dormelletto antistanti il mapp. 90 Fg. 8
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Che alla Società Le Vele S.r.l. possa essere rilasciata lautorizzazione per la posa di un pontile ed una piattaforma galleggianti nel lago Maggiore in Comune di Dormelletto antistante il Fg. n. 8 mapp. n. 90.
Il pontile e la piattaforma galleggianti dovranno essere posti nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati allistanza in questione che, debitamente vistati da questUfficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1) il pontile e la piattaforma galleggianti dovranno essere posti in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico della Società richiedente il nulla osta ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla posa degli stessi;
2) lancoraggio del pontile e della piattaforma dovrà permettere il galleggiamento sulla superficie dellacqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
3) la Società Le Vele S.r.l. è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dallesercizio del presente nulla osta;
4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14/6/1928 n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e lesercizio dellopera regolatrice dellinvaso del lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dellacqua del lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14/6/1928 n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche dintesa con il Governo Svizzero.
Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per loccupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente allattuazione dellopera di che trattasi.
Il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi