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Bollettino Ufficiale n. 35 del 2 / 09 / 2004

Codice 25.7
D.D. 6 luglio 2004, n. 1148

Ditta: Società Le Vele S.r.l. - Nulla osta ai soli fini idraulici per la posa di un pontile ed una piattaforma galleggianti in Comune di Dormelletto antistanti il mapp. 90 Fg. 8

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che alla Società Le Vele S.r.l. possa essere rilasciata l’autorizzazione per la posa di un pontile ed una piattaforma galleggianti nel lago Maggiore in Comune di Dormelletto antistante il Fg. n. 8 mapp. n. 90.

Il pontile e la piattaforma galleggianti dovranno essere posti nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) il pontile e la piattaforma galleggianti dovranno essere posti in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico della Società richiedente il nulla osta ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla posa degli stessi;

2) l’ancoraggio del pontile e della piattaforma dovrà permettere il galleggiamento sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;

3) la Società Le Vele S.r.l. è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14/6/1928 n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’opera regolatrice dell’invaso del lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14/6/1928 n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi