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Bollettino Ufficiale n. 32 del 12 / 08 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2004, n. 63-13094

Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l’erogazione dell’incentivo a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo di cui all’art. 11 L. 598/94 e s.m.i.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- Di approvare le disposizioni per la concessione e l’erogazione dell’incentivo a favore delle piccole e medie imprese per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo (di cui all’ art. 11 - comma 2 lettera b - l. 598/94), così come riportate nell’allegato 1 parte integrante della presente deliberazione

- di demandare al Responsabile della Direzione regionale Industria la predisposizione e l’approvazione del bando e della modulistica da utilizzare per l’accesso all’incentivo in argomento, con contestuale fissazione dei termini iniziale e finale del relativo procedimento nonché l’adozione di tutti gli atti e le iniziative necessari per l’attivazione e l’ottimale gestione delle procedure connesse;

- di stabilire che il bando per l’accesso all’incentivo in argomento dovrà essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e di tale pubblicazione dovrà essere data notizia tramite due quotidiani a diffusione regionale oltrechè mediante la rete telematica Internet.

- di demandare alla Direzione regionale competente di provvedere alle comunicazioni prescritte dal Reg. CE n. 70/2001 come modificato ed integrato dal Reg. CE n. 364/2004.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

INTERVENTO AGEVOLATIVO A SOSTEGNO DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO

1. Riferimenti normativi

- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 come modificato ed integrato da:

- Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;

- Legge 23.12.1999, n. 488, art. 54;

- Legge 05.03.2001, n. 57, art.15;

- Comunicazione della Commissione Europea C (2002) 691 del 05.3.02;

- Decreto Legislativo 31.03.98, n.112, art.19;

- Decreto Legislativo 31.03.98, n. 123;

- Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25.2.2004 recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.

- Regolamento per la concessione degli incentivi adottato dal Comitato Agevolazioni Mcc - Regione Piemonte

2. Soggetti beneficiari

Piccole e medie imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali di cui ai decreti del Ministero delle Attività Produttive (già dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato) del 18/09/1997, pubblicato sulla G.U. n. 229 del 01.10.97, e del 27/10/1997, pubblicato sulla G.U. n. 266 del 14.11.97, ed esplicitati al punto 2.2 della circolare ministeriale n. 900315 del 14/7/2000, rispondenti pertanto ai requisiti riportati nell’allegato 1.A, ivi comprese le imprese artigiane di produzione.

Detti soggetti sono ammissibili anche se raggruppati in consorzi.

Sono ammissibili le iniziative finalizzate alle attività economiche - comunque risultanti dal certificato CCIAA alla data di presentazione della domanda - identificate dai codici ISTAT di seguito riportati.

* C - estrazione di minerali

con l’esclusione di:

13.10 “Estrazione di minerali di ferro” - è esclusa tutta la classe, ad eccezione delle piriti.

13.20 “Estrazione di minerali metallici non ferrosi” - è esclusa la sola estrazione di manganese

* D - attività manifatturiere;

sottosezione DA limitatamente ai codici 15.52, 15.81, 15.82, 15.85, 15.88, 15.89.1, 15.89.2, 15.96, 15.98, 15.99

con l’esclusione di:

24.70 “Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali - È esclusa tutta la categoria

27.10 “Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghe (CECA)”

È esclusa tutta l’industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, intendendo le attività relative. Ghisa e ferroleghe; ghisa per la produzione dell’acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

27.22.1 “Produzione di tubi senza saldatura” - È esclusa tutta la categoria.

27.22.2 “Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili” - È esclusa tutta la sola produzione di tubi con diametro superiore a 406, 4 mm.

35.11.1 “Cantieri navali per costruzioni metalliche” - È esclusa la sola costruzione di: navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl; pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all’esportazione); draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl; rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.)

35.11.3 “Cantieri di riparazioni navali” - È esclusa: la trasformazione delle navi a scafo metallico, di almeno 1000 tsl, limitatamente all’esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri; la riparazione delle navi a scafo metallico.

* E - produzione e distribuzione di energia elettrica;

* I - trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

(limitatamente ai codici 63.11; 63.12; 63.21; 63.22; 63.23; 63.40; 64.20);

* K - attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali

(limitatamente ai codici 72.10; 72.20; 72.30; 72.40; 72.50; 72.60; 73.10; 73.20;

* O - altri servizi pubblici, sociali e personali

(limitatamente ai codici 90.00.1; 90.00.2; 92.20; 93.01.1);

3. Ambito territoriale

Unità locali ubicate nel territorio della Regione Piemonte. L’investimento agevolabile deve riguardare unità locali che devono risultare regolarmente censite presso la CCIAA.

4. Tipologie di investimenti e spese ammissibili

Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo precompetitivo di durata non superiore a tre anni.

* Per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

* Per sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essi non comprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

Per i settori tessile e abbigliamento possono considerarsi attività di sviluppo precompetitivo le attività, unitariamente considerate, di progettazione, prototipazione e sperimentazione per la realizzazione di campionatura qualora vengano utilizzate tecniche e/o materiali innovativi.

Il costo del progetto non può essere inferiore ad euro 200.000 e superiore a euro 1.800.000.

Nel corso di ciascun anno solare non può essere presentato da ogni singola impresa più di un progetto.

Sono ammesse a beneficiare dell’intervento agevolativo le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per personale dipendente di ricerca (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all’attività di ricerca). Questa voce comprende esclusivamente il personale dipendente impiegato nelle attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo nell’ambito del progetto per il quale si richiede l’intervento agevolativo nonché il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne, etc.) esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività di ricerca e/o sviluppo;

b) spese generali: riguardano la valutazione di costi addizionali direttamente imputabili all’attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo giustificati da registrazioni contabili aziendali. Tali spese non potranno comunque eccedere il 10% del costo del personale. Dette voci si intenderanno riferite ai seguenti costi necessari per l’attività di ricerca e/o sviluppo:

- personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie);

- funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari);

- funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca);

- assistenza al personale (previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa);

- spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;

- spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni) nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.

Detti costi saranno considerati ammissibili unicamente a fronte di idonea documentazione che dimostri che le spese sono state effettivamente sostenute. Resta altresì inteso che non sono ammissibili, né a forfait né come imputazione diretta, i costi per quote di spese generali aziendali;

c) costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari. In questa voce verranno inclusi i costi per le attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto esclusivamente in parte proporzionale all’uso effettivo per il progetto di ricerca e/o sviluppo;

d) servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo. In questa voce verranno incluse:

- spese per consulenze e simili utilizzate esclusivamente per l’attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo;

- borse di studio e assegni di ricerca;

- spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

e) costi connessi con l’ottenimento e la validazione dei brevetti nel limite del 10% del costo delle altre voci di spesa del progetto ammesse all’intervento agevolativo.

f) materiali direttamente imputabili all’attività di ricerca. In questa voce si includeranno materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota. Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nella voce delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc..

Per tutti gli interventi è sempre escluso l’ammontare relativo all’I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario.

5. Realizzazione degli investimenti

Sono ammissibili all’intervento agevolativo solo i progetti la cui esecuzione non sia iniziata alla data di presentazione della domanda di ammissione all’intervento.

Il progetto deve avere inizio al massimo entro 30 giorni dalla data di concessione dell’intervento agevolativo e durata massima di tre anni.

6. Misura dell’intervento agevolativo

L’intervento agevolativo è concesso secondo le seguenti forme e misure di intervento:

a) finanziamento agevolato con fondo rotativo, pari al 50% del costo del progetto ammesso all’intervento agevolativo, concesso ed erogato dalla Regione - per il tramite del soggetto incaricato dalla Regione della gestione delle attività strumentali e connesse alla concessione ed all’erogazione dell’intervento agevolativo (di seguito :il Gestore) -soggetto a rimborso in data successiva alla chiusura del progetto, secondo un piano quinquennale di rientro in rate semestrali posticipate e secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo: “Modalità di rimborso del finanziamento”. Alle somme rimborsate verrà applicato un tasso di interesse pari al 20% del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (di cui all’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione.

b) contributo aggiuntivo in conto capitale (a fondo perduto) pari al 10% del costo del progetto ammesso all’intervento agevolativo relativo alle attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo; ulteriore 5% per i progetti che prevedono attività svolte (per un costo non inferiore al 10% del costo ammissibile del progetto) da Enti di ricerca pubblici, Politecnico, Università, Parchi scientifici e tecnologici, purchè localizzati in Piemonte

In ogni caso l’intervento agevolativo complessivo(fondo rotativo e contributo in conto capitale) non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla Ricerca & Sviluppo dalla Commissione Europea (Reg.CE n.364/94 in g.u.c.e. L 63 del 12/2/2004);

L’importo massimo dell’intervento agevolativo (fondo rotativo e contributo in conto capitale) non potrà, in ogni caso, superare l’ammontare di € 700.000; ove l’importo teoricamente spettante superi tale ammontare massimo, si procederà ad una riduzione, proporzionale alla rispettiva incidenza, delle due componenti (fondo rotativo e conto capitale) dell’intervento agevolativo.

7. Divieto di cumulo

L’intervento agevolativo è alternativo a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o provinciali, salvo diverse disposizioni contenute in tali leggi di agevolazione.

L’intervento agevolativo è tuttavia cumulabile, entro le intensità d’aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla Ricerca & Sviluppo dalla Commissione Europea, con le agevolazioni concesse dal Fondo di Garanzia di cui all’art. 2-c.100-lettera a) della L. 23/12/96 n.662 e .s.m.i..

8. Modalità applicative

Domanda di ammissione all’intervento agevolativo

Le domande di ammissione all’intervento agevolativo devono essere redatte su appositi moduli o in conformità agli stessi, compilati in ogni parte e completi degli allegati richiesti e devono essere presentate direttamente dalle imprese al Gestore.

Le domande pervenute non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa, sono restituite al mittente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alla domanda devono essere allegate le informazioni prescritte dalla normativa antimafia.

L’attività istruttoria delle domande di ammissione all’intervento viene conclusa dal Gestore entro 90 giorni dalla data di ricezione delle domande e comunque previa ricezione della relazione dell’esperto scientifico (di cui al paragrafo “Modalità istruttoria”).Il Gestore sottopone gli esiti dell’istruttoria, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione o di completamento della documentazione, alle determinazioni dell’organo competente della Regione Piemonte - Direzione Industria. Il Responsabile pro-tempore della Direzione Industria emana- entro i successivi 15 giorni- il provvedimento di concessione o di diniego dell’intervento agevolativo. Il Gestore comunica ai soggetti richiedenti, entro 10 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione/diniego, l’ammissione all’intervento agevolativo e trasmette la documentazione per la formalizzazione del rapporto di finanziamento (mediante apposito contratto di finanziamento) tra l’impresa e la Regione, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la domanda.

Qualora il Gestore nel corso dell’istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa, il termine per la trasmissione da parte del Gestore degli esiti istruttori alla Regione nonché il termine per l’adozione del provvedimento decorrono dalla data in cui pervengano la documentazione, le rettifiche e i dati e chiarimenti richiesti. Le domande di ammissione all’intervento agevolativo decadono d’ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda di ammissione all’intervento, le rettifiche e i dati o i chiarimenti non pervengano al Gestore entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta formulata dal Gestore stesso.

Modalità istruttoria

L’attività istruttoria sarà diretta a verificare:

a) l’utilità del progetto per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell’impresa;

b) l’idoneità/qualità del soggetto proponente per la realizzazione del progetto;

c) i contenuti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo del progetto di investimento;

d) la congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto;

e) la capacità finanziaria dell’impresa beneficiaria a realizzare il progetto.

Per l’espletamento delle attività di cui ai punti a), b), c), d) sia in fase di istruttoria sia in fase di monitoraggio successivo all’accoglimento della domanda, il Gestore si avvale di esperti di settore esterni, scelti nell’ambito dello specifico Albo del MIUR o indicati dalla Regione.

La capacità finanziaria dell’impresa a realizzare il progetto (di cui alla precedente lettera e) viene accertata sulla base della dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria dell’impresa, allegata alla domanda, che riguarda la rispondenza ai seguenti parametri:

1) congruenza fra capitale netto e costo del progetto: CN > CP - I

2

CN = capitale netto 1 quale risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data della domanda.

Ad incremento di CN potranno essere considerati:

a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall’ultimo bilancio approvato, che risulti comunque deliberato alla data di presentazione della domanda;

ovvero

b) l’eventuale quota di capitale sociale riportata nell’ultimo bilancio approvato e non ancora versata, pari all’importo dei “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” di cui alla voce a) dell’attivo dello stato patrimoniale.

Il versamento degli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) dovrà avvenire entro la data di richiesta della prima erogazione.

CP - I = costo del progetto al netto dell’intervento agevolativo, calcolato sommando l’importo del finanziamento agevolato al contributo in conto capitale, pari al 10% del costo del progetto.

2) parametro di onerosità della posizione finanziaria: OF < 8%

F

OF = oneri finanziari netti annui quali risultano dall’ultimo bilancio approvato,

F = fatturato annuo quale risulta dall’ultimo bilancio approvato.

Per consentire il relativo accertamento di quanto sopra l’impresa dovrà allegare alla domanda di ammissione all’intervento agevolativo l’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda. In assenza di un bilancio chiuso ed approvato, l’accertamento ha esito negativo. In presenza di un valore nullo di fatturato, l’accertamento ha esito negativo.

9. Modalità di erogazione

A seguito della formalizzazione dell’operazione di finanziamento tra le imprese beneficiarie e la Regione, le imprese medesime possono trasmettere al Gestore le richieste di erogazione dell’intervento agevolativo optando per una delle seguenti modalità alternative:

A) Erogazione del finanziamento agevolato e del contributo in conto capitale (a fondo perduto) per stato avanzamento lavori:

Alla realizzazione di un importo non inferiore al 30% delle spese ammesse al finanziamento del progetto, le imprese trasmettono le richieste di erogazione dell’intervento agevolativo (costituito dal finanziamento agevolato e dal contributo in conto capitale) dietro presentazione di rendicontazione utilizzando la modulistica che sarà disponibile sul sito internet del Gestore e della Regione.

Previa verifica del parametro di onerosità della posizione finanziaria sulla base dell’ultimo bilancio approvato alla data della domanda di ammissione all’intervento agevolativo e fermo restando il limite massimo delle agevolazioni determinate in sede di accoglimento della domanda di accesso all’intervento agevolativo, il finanziamento agevolato e il contributo in conto capitale vengono erogati, in non più di due soluzioni più l’ultima a saldo, sulla base delle percentuali di intervento agevolativo concesse e a fronte delle effettive spese sostenute.

L’impresa ammessa all’intervento agevolativo dovrà sottoscrivere, a fronte di ogni singola erogazione , apposita dichiarazione di obbligo secondo lo schema predisposto dal Gestore e contestualmente all’erogazione del saldo dovrà stipulare la dichiarazione d’obbligo finale secondo lo schema fornito dal Gestore stesso: in mancanza di tali dichiarazioni potrà essere revocato l’intervento agevolativo.

L’ultima erogazione a saldo, comunque non inferiore al 20% dell’intervento agevolativo complessivo spettante, potrà essere effettuata solo successivamente alla “verifica finale” e previa approvazione delle spese sostenute, sulla base di rendicontazione che dovrà comunque pervenire al Gestore entro 6 mesi dal termine di completamento del progetto. Fino a tale momento le quote di intervento agevolativo già erogate parzialmente possono essere soggette a revoca e restituzione

Il contributo in conto capitale è assoggettato,ove prescritto, alla ritenuta del 4% ex art. 28 DPR n. 600/73.

L’impresa decade dal diritto all’intervento agevolativo concesso nel caso in cui la prima richiesta di erogazione non pervenga al Gestore nei 12 mesi successivi alla data di accoglimento della domanda.

B) Anticipazione del finanziamento agevolato ed erogazione a saldo del contributo in conto capitale(a fondo perduto):

Il soggetto beneficiario può richiedere un’ anticipazione, pari al 100% del finanziamento agevolato concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito dal Gestore, di pari importo, maggiorata degli interessi di cui al successivo capoverso, e della durata di un anno con espresso riconoscimento di rinnovo automatico fino alla data in cui il Gestore, ricevuta da parte della contraente la documentazione finale di rendicontazione delle spese, abbia effettuato, con esito positivo, i necessari accertamenti prescritti dalla normativa, concernenti il completo sostenimento delle spese approvate per la realizzazione del progetto - a fronte delle quali detto anticipo viene erogato - nonché la verifica del parametro di onerosità della posizione finanziaria sulla base dell’ultimo bilancio approvato alla data di richiesta dell’erogazione a saldo dell’intervento agevolativo.

La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione da parte del Gestore, il capitale più gli interessi, pari al tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (di cui all’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98) vigente al momento dell’erogazione dell’anticipazione- maggiorato di cinque punti percentuali- decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso.

L’erogazione dell’anticipo è subordinata alla presentazione al Gestore di dichiarazione di impegno del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, a presentare entro e non oltre 12 mesi dalla data del provvedimento di erogazione dell’anticipazione, la rendicontazione utilizzando la modulistica che sarà disponibile sul sito internet del Gestore e della Regione, relativa ad almeno il 30% della spesa ammessa all’intervento agevolativo. Un ulteriore stato di avanzamento pari ad almeno il 60% dei costi ammessi all’intervento agevolativo dovrà essere presentato entro e non oltre 12 mesi dalla data di presentazione del rendiconto del primo stato di avanzamento lavori, ferma restando la data di chiusura del progetto.

Il contributo in conto capitale viene erogato con valuta corrente in un’unica soluzione a saldo che potrà essere effettuata solo successivamente alla “verifica finale” a seguito dell’invio della richiesta di erogazione a saldo che dovrà comunque pervenire al Gestore entro 6 mesi dal termine di completamento del progetto. Fino a tale momento l’intervento agevolativo ,per la parte già erogata, può essere soggetto a revoca e restituzione.

L’erogazione a saldo del contributo in conto capitale verrà comunque effettuata previa verifica con esito positivo del parametro di onerosità della posizione finanziaria sulla base dell’ultimo bilancio approvato alla data di richiesta dell’erogazione a saldo dell’intervento agevolativo.

Le richieste di erogazione devono essere trasmesse utilizzando la modulistica che sarà disponibile sul sito internet del Gestore e della Regione.

Il contributo in conto capitale è assoggettato,ove prescritto, alla ritenuta del 4% ex art. 28 DPR n. 600/73.

L’impresa decade dall’intervento agevolativo concesso nel caso in cui la prima richiesta di erogazione non pervenga al Gestore nei 12 mesi successivi alla data di accoglimento della domanda

10. Verifica finale

A seguito della richiesta di erogazione a saldo e prima dell’erogazione dello stesso, il Gestore procederà alla verifica finale avvalendosi del medesimo esperto scientifico incaricato in fase istruttoria o eventualmente altro esperto scelto nell’ambito dello specifico Albo del MIUR nonchè di altri soggetti esperti il cui impiego deve essere approvato dalla Regione.

La verifica finale (che dovrà concludersi entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione a tal fine necessaria) dovrà valutare, sulla base della documentazione presentata, sia la conformità del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all’intervento agevolativo sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel progetto ammesso alle agevolazioni.

11. Modalità di rimborso del finanziamento agevolato (fondo rotativo)

Il rimborso avviene in 10 rate semestrali a capitale costante e interessi decrescenti, la prima delle quali con scadenza l’ultimo 30 aprile o 31 ottobre ricadenti nel primo anno successivo alla data dell’erogazione del saldo.

Gli interessi decorrono dalle valute di erogazione del finanziamento agevolato e sono calcolati con modalità 360/360, al tasso pari al 20% del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (di cui all’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), vigente alla data di presentazione della domanda di ammissione , senza capitalizzazione né trasformazione in base alla periodicità del rimborso.

Il rimborso dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario e secondo il piano di rimborso indicati dal Gestore contestualmente all’erogazione del finanziamento agevolato, indicando nella causale il numero di posizione. In mancanza di tale indicazione il pagamento non potrà essere ritenuto valido. Successivamente al suddetto numero di posizione, la compilazione della parte rimanente della causale è facoltativa e libera.

12. Revoca dell’intervento agevolativo

La Regione potrà revocare l’intervento agevolativo nei seguenti casi:

a) interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili all’impresa beneficiaria.

b) qualora l’impresa non provveda, per qualsiasi motivo, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza, anche indipendentemente dalla sua volontà, al puntuale integrale pagamento di una sola delle rate di cui al precedente paragrafo “Modalità di rimborso del finanziamento agevolato con fondo rotativo”;

a) qualora l’impresa non destini l’intervento agevolativo agli scopi previsti dalla presente scheda tecnica;

b) nel caso di intervento agevolativo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti

c) nel caso in cui i beni acquistati con l’intervento agevolativo siano alienati, ceduti o distratti prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso;

d) l’impresa subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi assunti verso il gestore con altri contratti di finanziamento agevolato;

e) in caso di mancato rispetto del secondo parametro di onerosità finanziaria al momento della verifica da parte del soggetto gestore;

f) in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento agevolato;

g) qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale, ai sensi della presente scheda tecnica, la stessa agevolazione può essere concessa.

h) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dal Gestore e/o dall’esperto emergano inadempimenti della impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dalla presente scheda tecnica e dalla normativa di riferimento, o nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione;

i) in caso di cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria;

j) in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell’impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;

Qualora venga disposta la revoca totale dell’intervento agevolativo:

1. il finanziamento agevolato verrà risolto di diritto con conseguente decadenza dal beneficio del termine come espressamente previsto nel relativo contratto di finanziamento;

2. l’impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione dell’intero ammontare del contributo in conto capitale;

Qualora venga disposta la revoca parziale dell’intervento agevolativo:

3. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell’ammontare in misura proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di immediata restituzione dell’ammontare per il quale il finanziamento è stato ridotto, come espressamente previsto nel relativo contratto di finanziamento;

4. l’impresa beneficiaria sarà tenuta alla parziale restituzione dell’ammontare del contributo in conto capitale;

L’impresa beneficiaria dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato non dovuto, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive (di cui all’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98) vigente alla data della erogazione del suddetto intervento - aumentato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione del suddetto capitale e quella di effettivo accredito alla Regione. Inoltre, nel caso in cui l’intervento agevolativo sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti, laddove si tratti di fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a 2 volte l’importo del contributo indebitamente fruito.

Ai fini della restituzione del finanziamento agevolato ,con specifico riferimento al precedente punto 3, qualora la revoca parziale fosse dovuta all’accertamento e/o riconoscimento -in sede di verifica finale- di un importo di spese ammissibili inferiore a quello ammesso con il provvedimento di concessione, l’importo del contributo in conto capitale da erogarsi all’impresa beneficiaria verrà ridotto in misura corrispondente all’importo eccedente di finanziamento agevolato già erogato (maggiorato degli interessi di cui all’ultimo capoverso del presente paragrafo), commisurato alle spese non riconosciute ammissibili o comunque non rendicontate.

Qualora l’importo del contributo in conto capitale non fosse sufficiente a consentire il recupero integrale della parte di finanziamento agevolato non dovuto maggiorato degli interessi sottoindicati, si procede al recupero dell’importo residuo del finanziamento agevolato, che dovrà essere restituito in un’ unica soluzione.

Alla quota di finanziamento agevolato non dovuto si applica una maggiorazione con applicazione degli interessi pari al tasso di riferimento indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (di cui all’art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98), vigente alla data di erogazione dell’anticipazione,maggiorato di 5 punti percentuali,decorrenti dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Procedimento di revoca

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca il Gestore - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 - comunica agli interessati l’avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all’oggetto del procedimento promosso; all’ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all’ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell’invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici del Gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Responsabile pro-tempore dell’Assessorato Industria, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale è data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Responsabile pro-tempore dell’Assessorato Industria ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dell’intervento agevolativo e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvederà all’iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell’art. 9 del decreto legislativo n.123/1998.

13. Variazioni

Le variazioni relative alla titolarità della proprietà dell’impresa devono essere comunicate al Gestore ai fini della conferma dell’intervento agevolativo concesso

Fermo restando il limite massimo degli importi del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato concessi sul progetto e previa verifica della conformità del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all’intervento, potranno essere accettate variazioni relative a ogni singola voce di costo (personale, spese generali, etc) non superiori al 10% del costo totale del progetto ammesso all’intervento, una volta verificata la pertinenza e la congruità delle spese sostenute.

A fronte di riduzioni di spesa che compromettano l’effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti,si procederà a revoca totale dell’intervento agevolativo.

14. Ispezioni e controlli

Su indicazione dei competenti organi della Regione, il Gestore può effettuare ulteriori controlli documentali anche presso l’impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell’intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria.

15. Rinvio

Per quanto non previsto o derogato con la presente scheda tecnica e relativa circolare, si applicano le modalità previste nel Regolamento per la concessione degli incentivi adottato dal Comitato Agevolazioni MCC - Regione Piemonte e successive modifiche ed integrazioni.

La presente misura d’aiuto è conforme al Reg.CE n.364/94 in g.u.c.e. L 63 del 12/2/2004;gli interventi agevolativi concessi sulla base della presente misura d’aiuto soddisfano le condizioni previste dal precitato Regolamento CE.

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1.A

PARAMETRI DIMENSIONALI DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA.

I parametri dimensionali delle imprese sono dettati sulla base della “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese” e sono indicati dal decreto 18 settembre 1997 del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato pubblicato sulla G.U. 1.10.1997 n.229 e sue successive integrazioni, che di seguito vengono riassunte.

1) è definita “piccola” l’impresa che:

a) ha meno di 50 dipendenti e

b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro,

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;

2) è definita “media” l’impresa che, non classificandosi come “piccola”:

d) ha meno di 250 dipendenti, e

e) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro,

f) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;

3) È definita “grande” l’impresa che non rientri in una delle precedenti definizioni.

Per le imprese di servizi, in luogo dei limiti dimensionali sopra indicati, per effetto del decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 27 ottobre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.266 del 14 novembre 1997, si applicano i seguenti limiti:

4) È definita “piccola” l’impresa di servizi che:

a) ha meno di 20 dipendenti e

b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di euro,

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;

5) È definita “media” l’impresa di servizi che, non classificandosi come “piccola”:

d) ha meno di 95 dipendenti, e

e) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di Euro,

f) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;

6) È definita “grande” l’impresa di servizi che non rientri in una delle precedenti definizioni.

Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l’ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui sopra, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese.

Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall’impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall’impresa richiedente medesima.

E’ considerata indipendente l’impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa secondo il caso (per la determinazione della dimensione di tali ultime imprese si applicano i medesimi criteri utilizzati per l’impresa considerata); pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

a) se l’impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull’impresa;

b) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

Fatto salvo quanto previsto in seguito per le nuove imprese:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s’intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita dei prodotti e della prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari;

b) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell’ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazione sono desunte dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile;

c) il numero dei dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-annuo (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per i dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;

d) la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell’impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell’impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.