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Bollettino Ufficiale n. 32 del 12 / 08 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Area Ambiente Parchi Risorse Idriche e Tutela della Fauna - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto “Apertura di nuova cava di sabbia e ghiaia in località San Luca. Comune di Villafranca Piemonte (TO)”

Con riferimento al progetto di “apertura di nuova cava di sabbia e ghiaia in località San Luca. Comune di Villafranca Piemonte (TO)”, presentato dalla Ditta Cave Gallo s.n.c., si pubblica, a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1019-149390 del 14 giugno 2004

N.B.: I testi integrali e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l’ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

Progetto: “Apertura di nuova cava di sabbia e ghiaia in località San Luca. Comune di Villafranca Piemonte (TO)”

Proponente: Ditta Cave Gallo s.n.c.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 12, Legge Regionale n. 40/98 e s.m.i.

Giudizio positivo di compatibilità ambientale ed autorizzazioni coordinate.

(omissis)

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

delibera

1. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di apertura di nuova cava di ghiaia e sabbia in località San Luca, Comune di Villafranca P.te (TO), presentato ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera c), della Legge Regionale n. 40 del 14.12.1998 dalla Ditta Cave Gallo s.n.c. con sede legale in Torino- C.so G. Ferraris n.151, riportato nell’ allegato “A” come parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla base delle motivazioni riportate in premessa e delle risultanze istruttorie indicate nella “Relazione generale sull’istruttoria dell’Organo Tecnico”, in atti. Il presente giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all’ottemperanza di tutte le prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale riportate nell’ allegato “B” “Prescrizioni per la coltivazione ed il recupero ambientale”, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di stabilire che l’inizio dei lavori dell’attività in esame è subordinato alla prestazione della garanzia finanziarie, per l’ importo citato nell’allegato “B”, a favore del Comune di Villafranca P.te, in esecuzione del disposto dell’art. 7, c.3 della L.R. 69/1978, il quale è tenuto a verificare il pagamento della polizza citata e darne comunicazione alla Provincia;

3. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40, il giudizio di cui al punto 1) è comprensivo altresì dell’Autorizzazione del Comune di Villafranca P.te ex l.r. 69/78, espressa con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 175 del 20/05/2004, con validità fino al 31/05/2007, riportata nell’ allegato “C”, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio e il termine dei lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza;

6. Di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto, in originale firmato.

Il segretario Generale
E. Sortino

Il Presidente della Provincia
M. Bresso