Bollettino Ufficiale n. 32 del 12 / 08 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 428-194927 del 13.7.2004
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 428-194927 del 13.7.2004:
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1) entro i limiti di disponibilità dellacqua e fatti salvi i diritti dei terzi, respinta ogni contraria opposizione in quanto non trovi accoglimento nelle clausole del disciplinare di concessione, é assentita alla Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A. - (omissis), con sede legale in Torino, Via Bertola n. 48, la concessione di derivare:
- a scopo idroelettrico, dal Fiume Dora Riparia in Comune di Oulx e dal Torrente Clarea in Comune di Giaglione, i quantitativi idrici di seguito specificati: 34.000 l/s max e 9.7341/s medi, di cui 33.000 l/s max e 9.510 Us medi dal Fiume Dora Riparia e 2.000 l/s max e 224 l/s medi dal Torrente Clarea; la potenza nominale media riferita alluso idroelettrico, stante il salto di metri 496.86, é pari a kW 47.416;
- a scopo riqualificazione di energia, dallinvaso sul Fiume Dora Riparia determinato dalla diga delle Gorge di Susa sita nei Comuni di Susa e Giaglione, i quantitativi idrici pari a 14.200 l/s max e 1.742 l/s medi; la potenza nominale media riferita al pompaggio, ai sensi dellart. 1 quinquies comma 4 della L. 27.10.2003 n. 290, é da intendersi come calcolo annuale del rapporto tra il consumo da pompaggio nellanno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2850 ore medie di funzionamento annuo;
2) le acque del Torrente Clarea sono concesse in forma precaria, allo scopo di non pregiudicarne in futuro leventuale fruizione ai prioritari fini idropotabili, nel caso in cui lAutorità competente individui tale corso dacqua come risorsa qualificata o comunque da riservare al consumo umano;
3) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 13.7.2004, relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
4) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione é accordata per un periodo di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare.
Al termine della concessione e. nei casi di decadenza o rinuncia si applica il disposto dellarticolo 12 del D.Lgs. 16.3.1999 n. 79;
5) sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, il concessionario dovrà:
a) presentare il progetto esecutivo delle opere inerenti alla derivazione entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione;
b) iniziare le espropriazioni nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui al punto a);
c) proseguire con adatta organizzazione i lavori iniziati a seguito della autorizzazione provvisoria rilasciata con D.M. n. 2224 del 2.12.1994, concludendo i lavori medesimi entro il 1.7.2005, termine fissato nel secondo Foglio di Condizioni Aggiuntivo di cui alla D.D. n. 50-25253 del 30.1.2003;
d) condurre a termine le espropriazioni entro ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di concessione;
6) ultimati i lavori il concessionario dovrà inviare allUfficio istruttore, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia di opere realizzate:
a) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;
b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.
Il concessionario non potrà fare uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo, fatto salvo quanto disposto dallart. 25 comma 6 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R.
Entro tre mesi dalla data di invio del certificato di collaudo il concessionario dovrà comunque, sotto pena delle sanzioni previste, utilizzare lacqua concessa;
7) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dellimporto corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
8) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano della Dora Riparia, dei sovracanoni dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959 per quanto concerne luso idroelettrico, e a norma della L. 30.4.1999 n. 136 per quanto concerne luso riqualificazione di energia, con le decorrenze e periodicità fissate nel disciplinare di concessione;
9) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comuni di Oulx, Salbertrand, Exilles, Chiomonte, Gravere, Giaglione, Susa e Venaus), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanoni dovuti a norma degli artt. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 per quanto concerne luso idroelettrico, e a norma della L. 30.4.1999 n. 136 per quanto concerne luso riqualificazione di energia, con le stesse decorrenze e periodicità fissate nel disciplinare di concessione;
10) il canone e i sovracanoni di cui ai precedenti punti 7), 8) e 9) sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa datto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione. alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;
11) la presente concessione sostituisce a tutti gli effetti le concessioni degli impianti di Chiomonte e di Susa, già oggetto dei seguenti provvedimenti:
impianto di Chiomonte: D.P. 16.1.1907 n. 27047, D.L. 1.9.1918 n. 8262, R.D. 23.3.1931 n. 1502, R.D. 3.5.1934 n. 5115, R.D. 4.4.1940 n. 819 e relativi disciplinari;
impianto di Susa: R.D. 18.2.1923 n. 49, R.D. 2.3.1931 n. 1260, R.D. 19.4.1934 n. 4475, R.D. 13.9.1940 n. 4955 e relativi disciplinari. Detti impianti continuano, tuttavia,, ad essere esercitati dal concessionario in virtú della Autorizzazione rilasciata con i DD.MM. 16.11.1982 n. 2593 e 2591 a norma della L. 7.8.1982 n. 529, fino a quando non ne sarà stata accertata dalla Provincia di Torino la rispettiva avvenuta cessazione per effetto dellavvio della utilizzazione idroelettrica concessa con il presente provvedimento.
12) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775, del D. Lgs 11.5.1999 n. 152, del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e delle, successive disposizioni e norme regolamentari, nonché allacquisizione, delle necessarie autorizzazioni di legge.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 13.7.2004:
(omissis)
Art. 1
Quantità ed uso dellacqua derivabile
e luogo di captazione
(omissis)
Gli eventuali futuri prelievi idrici a scopo potabile nel bacino idrografico di alimentazione dellimpianto in questione potranno avvenire senza dare luogo alla corresponsione di indennizzi al concessionario, fatta salva la relativa riduzione del canone di concessione; così come richiesto dalla Autorità dAmbito 3 Torinese con nota in data 9.4.2003, quanto sopra dovrà valere con particolare riferimento al progetto Acquedotto della Valle di Susa che attualmente prevede la captazione delle acque della Dora di Bardonecchia già utilizzate dallimpianto idroelettrico di Rochemolles ed é contemplato nel Programma degli investimenti di grande infrastrutturazione previsti nel Piano dAmbito approvato con Deliberazione della Conferenza della Autorità dAmbito 3 Torinese n. 107 del 6.12.2002.
(omissis)
Art. 7
Condizioni particolari
cui dovrà soddisfare la derivazione
(omissis)
Inoltre, al fine di assicurare in fase di gestione dellimpianto il coordinamento delle attività di monitoraggio con le esigenze della Pubblica Amministrazione, il concessionario é tenuto altresí, entro sei mesi a decorrere dalla data del provvedimento di concessione, a:
5) presentare alla Autorità concedente, alla Regione Piemonte ed alla Autorità dAmbito competente, un piano delle risorse idropotabili alternative (nuove sorgenti, venute dacqua in galleria, pozzi di fondovalle, corpi idrici superficiali) che tenga conto del deficit idrico manifestatosi in seguito allo scavo della galleria;
(omissis)
11) assicurare il necessario collegamento con la complessiva attività di pianificazione operata dalla Autorità dAmbito 3 Torinese per quanto concerne la ricerca e leventuale attuazione e gestione delle misure atte a garantire la continuità del servizio idropotabile mediante lutilizzo di risorse idriche integrative e sostitutive per gli abitati di Salbertrand, Exilles, Chiomonte e Giaglione, cosí come anche richiesto dal Comune di Salbertrand con la propria D.C.C. n. 26 del 26.9.2003;
12), garantire, nelle situazioni di emergenza correlabili alla realizzazione dellimpianto, attraverso opportuni e tempestivi interventi, la continuità del servizio di fornitura di acqua potabile ai Comuni di Giaglione, Salbertrand, Chiomonte ed Exilles;
13) garantire, nelle situazioni di emergenza correlabili alla realizzazione dellimpianto, attraverso opportuni e tempestivi interventi, la continuità dellapprovvigionamento idrico a vari usi a favore delle utenze precostituite sugli affluenti in sponda orografica sinistra della Dora Riparia;
(omissis)
Art. 8
Deflusso minimo vitale
2) assicurare, immediatamente a valle dello scarico del demodulatore, una portata istantanea idonea a soddisfare le utenze irrigue di valle, oltre al sopracitato valore di DMV calcolato in corrispondenza della sezione della diga delle Gorge;
3) evitare in ogni caso alterazioni al regime delle portate fluenti allorquando le portate in arrivo alle traverse di derivazione del concessionario siano uguali o inferiori a quelle che consentono di garantire la competenza delle utenze di valle.
(omissis)
6) garantire a valle delle opere di presa, oltre ai sopracitati valori di DMV, anche le portate spettanti alle altre utenze praticate nel tratto sotteso dalla derivazione in questione.
(omissis)
Art. 11
Sottensione di utenze preesistenti
Il nuovo impianto sottende lutenza assentita ad uso idroelettrico al Comune di Salbertrand con R.D. 21.10.1938 n. 281, per derivare mod. max 10.50 e mod. medi 5.00 e produrre sul salto di metri 4.50 la potenza nominale media di kW 28.66 (pr. 155/R562).
A tale riguardo il Comune di Salbertrand con D.C.C. n. 3 del 27.2.2004 ha approvato specifica bozza di convenzione che riporta le condizioni per il raggiungimento delle compensazioni dovute alla realizzazione del nuovo impianto A.E.M.
Art. 12
Riserve e garanzie da osservarsi
(omissis)
A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime dei Torrenti Dora Riparia e Clarea in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.
(omissis)
Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con lesercizio di essa. Il concessionario dovrà farsi carico, per quanto concerne la realizzazione e la gestione delle strutture di adduzione afferenti limpianto idroelettrico in oggetto, di tutte le precauzioni necessarie, ai sensi delle norme vigenti e conformemente alle eventuali indicazioni della Autorità concedente, per impedire linfiltrazione delle acque ed i franamenti delle sponde.
(omissis)