Bollettino Ufficiale n. 32 del 12 / 08 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 420-189560 del 7.7.04:
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 420-189560 del 7.7.04:
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1) nei limiti di disponibilità dellacqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria al Consorzio di Miglioramento Fondiario Bealera del Molino - (omissis) - la concessione di derivazione dacqua dal T. Chisola in Comune di Volvera in misura di litri/sec massimi 230 e medi 146 (50 litri/sec nel periodo non irriguo) - cui corrisponde una media annua di 98 litri/sec - per irrigare ha 146 di terreni senza restituzione;
2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3) di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 7.7.2004
(omissis)
Art. 9
Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione
(omissis)
Ai sensi della L.R. 9.8.1999 p. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dellopera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo univoco dellopera. Inoltre il titolare ha lobbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi allopera di captazione.
Art. 10
Minimo deflusso vitale
Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dellopera di presa e attraverso la scala di risalita per littiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 276 litri/sec.
(omissis)