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Bollettino Ufficiale n. 32 del 12 / 08 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 420-189560 del 7.7.04:

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 420-189560 del 7.7.04:

‘Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria al Consorzio di Miglioramento Fondiario Bealera del Molino - (omissis) - la concessione di derivazione d’acqua dal T. Chisola in Comune di Volvera in misura di litri/sec massimi 230 e medi 146 (50 litri/sec nel periodo non irriguo) - cui corrisponde una media annua di 98 litri/sec - per irrigare ha 146 di terreni senza restituzione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 7.7.2004

(omissis)

Art. 9

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

Ai sensi della L.R. 9.8.1999 p. 22, entro novanta giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell’opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo univoco dell’opera. Inoltre il titolare ha l’obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all’opera di captazione.

Art. 10

Minimo deflusso vitale

Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa e attraverso la scala di risalita per l’ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 276 litri/sec.

(omissis)