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Bollettino Ufficiale n. 32 del 12 / 08 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 418-189552 del 7.7.04

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 418-189552 del 7.7.04:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria ai Comuni di S. Carlo Canavese - (omissis) - S. Francesco al Campo (omissis) - S. Maurizio Canavese - (omissis) - la concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Banna a mezzo del Canale Bannetta in Comune di San Carlo C.se in misura di l/sec massimi e medi 105 per irrigare 105.00 ha di terreno nei Comuni di San Carlo C.se (16.00 ha) San Maurizio C.se (11.00 ha) San Francesco al Campo (78.00 ha) senza restituzione;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 15.4.1985, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le . disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data

(omissis)

Art. 10

Minimo deflusso vitale

Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa e attraverso la scala di risalita per l’ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima (DMV) di 92 I/sec. L’autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)