Bollettino Ufficiale n. 32 del 12 / 08 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 418-189552 del 7.7.04
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 418-189552 del 7.7.04:
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1) nei limiti di disponibilità dellacqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria ai Comuni di S. Carlo Canavese - (omissis) - S. Francesco al Campo (omissis) - S. Maurizio Canavese - (omissis) - la concessione di derivazione dacqua dal Torrente Banna a mezzo del Canale Bannetta in Comune di San Carlo C.se in misura di l/sec massimi e medi 105 per irrigare 105.00 ha di terreno nei Comuni di San Carlo C.se (16.00 ha) San Maurizio C.se (11.00 ha) San Francesco al Campo (78.00 ha) senza restituzione;
2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3) di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 15.4.1985, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dellimporto corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le . disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data
(omissis)
Art. 10
Minimo deflusso vitale
Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dellopera di presa e attraverso la scala di risalita per littiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima (DMV) di 92 I/sec. Lautorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.
(omissis)