Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 32 del 12 / 08 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Deliberazione G.P. n. 396 del 03.08.2004 - Progetto denominato: “Trasformazione ed adeguamento di stalle per l’allevamento di bovini da ingrasso in allevamento per vitelli da carne bianca” in Cavaglià (BI), cascina Raviale - Proponente: ALPI di Vercelli Alessandro & C. s.a.s. - Cascina Fenilnuovo - 25024 Castelletto di Leno (BS) - Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e ss.mm.ii.

(omissis)

Vista l’istruttoria condotta dall’Organo Tecnico (riunioni del 04.06.2004 e 10.06.2004) e dalla Conferenza dei Servizi (seduta del 10.06.2004);

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni rese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2° della L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii. e degli art. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della L. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii., nell’ambito della seduta sopra citata di Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 10.06.2004 e descritte nel relativo verbale, che sostituiscono gli atti di rispettiva competenza dei soggetti interessati.

Poiché nessuno dei soggetti assenti alla seduta della Conferenza dei Servizi del 10.06.2004 succitata, ai quali è stata recapitata copia del verbale della seduta medesima, ha fatto conoscere - nel termine previsto dall’art. 14 ter comma 7° L.241/90 e ss.mm.ii. - ragioni di dissenso;

Poiché non vi sono osservazioni presentate da parte del pubblico durante la prevista fase di evidenza pubblica, disciplinata dall’art. 14 comma 1° lett. b) della L.R. 40/98;

Visto il D.P.R. 12.04.1996;

Vista la L.R. 14.12.1998 n.40 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

Visti gli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della L. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

Viste le seguenti norme:

D. Lgs. 11.05.1999 n.152 e ss.mm.ii.;

DIR. CE 19.11.1991 n. 91/629, integrata con DIR. 97/2/CE (inerenti la protezione dei vitelli);

D.P.G.R. 18.10.2002 n. 9/R;

Legge 10/77 e Legge Regionale 56/77

(omissis)

la Giunta, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

1) di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto denominato: “Trasformazione ed adeguamento di stalle per allevamento di bovini da ingrasso in allevamento per vitelli da carne bianca”, localizzato in Comune di Cavaglià (BI) presentato dalla “ALPI di Vercelli Alessandro & C.” s.a.s., corrente in Leno (BS), loc. Castelletto, Cascina Fenilnuovo, in quanto:

* è innanzitutto recuperata una struttura aziendale esistente, da anni non più utilizzata e che produceva degrado ambientale;

* inoltre i liquami prodotti dall’attività di allevamento, smaltiti in agricoltura nel rispetto delle norme, costituiscono un arricchimento della fertilità organica del suolo ed un miglioramento della sua struttura, riducendo l’uso di concimi di origine artificiale che prevedono consumo di risorse ambientali per la loro produzione;

* per contro gli impatti prodotti dall’attività di cantiere sono temporanei e quelli derivanti dalla attività aziendale in sé sono estremamente limitati, data la localizzazione geografica dell’azienda;

a condizione che la “ALPI di Vercelli Alessandro & C.” s.as. medesima ottemperi alle prescrizioni di seguito dettagliatamente descritte:

A. Prescrizioni di carattere generale:

A1 Le acque scaricate a valle del processo in pozzo perdente debbono aver completato il processo di depurazion; che detto scarico non possa attivarsi automaticamente, ma che venga attivato a seguito di verifica delle qualità delle acque scaricate.

A2 Il proponente, al momento della dismissione dell’attività, dovrà provvedere ad adottare le soluzioni ritenute idonee all’eliminazione di tutte le condizioni ambientali e strutturali che, a seguito dell’abbandono e conseguente cessata manutenzione del complesso aziendale, potrebbero determinare impatti ambientali negativi.

A3 La realizzazione del sottogrigliato sia tale da garantire l’assenza di infiltrazioni nelle vasche sottogriglia preesistenti e, comunque, venga realizzata sulla base di standard di staticità adeguati (Prescrizione A.S.L. n. 12).

A4 La posa delle condotte di trasporto liquami nei tratti a scavo avvenga all’interno di trincea resa impermeabile con recapito in pozzetto di ispezione (Prescrizione A.S.L. n. 12).

A5 Il sistema di agitazione meccanico sia tale da garantire adeguata sommersione del braccio agitatore, onde prevenire la formazione di aerosol (Prescrizione A.S.L. n. 12).

A6 Lo smaltimento dei liquami deve avvenire in conformità alle vigenti normative. In particolare, in prossimità dell’abitato di Alice Castello, si dovrà procedere ad una razionalizzazione delle dispersioni ed all’immediato interramento del liquame sperso (Prescrizione A.S.L. n. 12).

A7 Lo spandimento dei liquami zootecnici deve essere effettuato nel rispetto della presenza di eventuali pozzi idropotabili (Prescrizione A.S.L. n. 11 Vercelli);

A8 Il contenuto delle vasche presenti nel centro aziendale, residuo della gestione precedente, dovrà essere smaltito secondo le procedure previste dalla vigente normativa sui rifiuti. L’eliminazione del predetto residuo come ammendante in agricoltura mediante spandimento su terreni agricoli - come ventilato in modo non esplicito dal proponente nella documentazione progettuale allegata all’istanza - dovrà essere oggetto di separata apposita istanza all’Autorità competente al rilascio. L’istanza medesima dovrà essere accompagnata da certificato di analisi chimiche del liquido effettuate da laboratorio certificato che ne attestino le qualità di ammendante in agricoltura e da individuazione precisa dei terreni agricoli sui quali lo spandimento del liquido in questione verrà effettuata.

B. Prescrizioni inerenti il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque depurate provenienti dal processo di fito depurazione con evapotraspirazione:

B1 Devono essere rispettati i criteri tecnico costruttivi ed igienico-sanitari previsti dall’allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale 04.02.1977. Il dimensionamento della fossa Imhoff e del pozzo perdente deve essere rapportato al numero di utilizzatori. L’acqua di falda a valle non potrà essere adibita ad uso potabile, domestico o irriguo per alimenti da consumare crudi, se non previi accertamenti chimico-fisici e microbiologici favorevoli. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 m. pozzi o sorgenti destinate all’approvvigionamento di acqua potabile a meno che non si dimostri la non vulnerabilità dell’acquifero;

B2 Il pozzo perdente deve essere posto lontano dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolino il passaggio dell’aria nel terreno;

B3 La differenza di quota tra il fondo del pozzo e il massimo livello della falda non deve essere inferiore a 2 m;

B4 Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione degli impianti di trattamento, anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;

B5 Deve essere costruito un pozzetto di ispezione e campionamento a valle della fossa Imhoff e prima della immissione del refluo nel pozzo perdente;

B6 Deve essere notificato all’Ente autorizzante, anche ai fini dell’eventuale aggiornamento dell’autorizzazione o del rilascio di nuova autorizzazione, ogni variazione delle: modalità dello scarico e tipologia di origine delle acque reflue;

B7 In caso di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 metri dal punto di scarico, lo scarico dovrà esservi convogliato e dovrà esserne data comunicazione alla Provincia;

B8 Copia del presente atto deve essere conservata presso la sede operativa dell’impianto;

B9 Nel caso in cui l’insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere rilasciata nuova autorizzazione;

B10 Ai sensi del comma 7 dell’art. 45 del D. Lgs. 152/1999 e ss.mm., la presente autorizzazione ha la durata di anni quattro dalla data di pubblicazione della presente determinazione, e, ai sensi della L.R. n. 6/2003, è tacitamente prorogata di volta in volta per ulteriori periodi quadriennali a condizione che la situazione complessiva dello scarico non sia mutata rispetto a quella autorizzata. In caso contrario non è previsto il tacito rinnovo ma si darà corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

C. Prescrizioni inerenti il rilascio dell’autorizzazione allo spandimento degli effluenti zootecnici (Provincia di Vercelli):

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/99 e della L.R. 37/96;

C1 La concimaia deve essere dimensionata per contenere il liquame prodotto in 4 (quattro) mesi e deve essere impermeabilizzata sul fondo e su tutte le pareti; deve essere inoltre coperta;

C2 Lo spandimento dei liquami zootecnici in agricoltura deve avvenire nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del “Codice di buona pratica agricola” approvato con D.M. del 19.04.1999;

C3 In ogni fase dello smaltimento deve essere evitata la formazione di aerosol allo scopo di diminuire i rischi igienico-sanitari;

C4 Lo spandimento dei liquami deve essere effettuato nella quantità e nei periodi compatibili con le esigenze colturali;

C5 I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei liquami devono essere specificatamente individuati nel corso della Conferenza dei Servizi, seduta del 10.06.2004 (cfr. Verbale seduta), chiusi ed idonei ad evitare la dispersione del contenuto e non devono essere utilizzati per il trasporto di prodotto destinati all’alimentazione umana o in qualche modo possano venire a contatto con derrate alimentari; nel caso di ammasso temporaneo del liquame prima dello spandimento, devono essere adottate tutte le misure idonee a minimizzare l’emanazione di odori molesti nonché evitare la dispersione del liquame stesso;

C6 Se l’accumulo avviene in locali o contenitori chiusi, devono essere previste aperture atte ad evitare l’accumulo di gas e la propagazione di odori molesti;

C7 I depositi temporanei devono essere dotati di sistemi di raccolta delle acque meteoriche per impedire infiltrazioni delle stesse. Se l’ammasso avviene sul terreno si dovrà procedere ad impermeabilizzazione;

C8 Lo spandimento del liquame sul terreno può essere realizzato mediante distribuzione superficiale, aspersione o scorrimento e nel terreno mediante distribuzione per iniezione o immediato interramento. Non è consentito lo spandimento mediante tecniche a pioggia o similari;

C9 Lo spandimento del liquame deve essere sospeso se l’assorbimento del terreno non è sufficiente ad evitare il ristagno. Per i terreni argillosi, dove è più probabile il fenomeno di scorrimento rispetto al percolamento , l’applicazione deve essere eseguita con minime quantità in vari passaggi e, per quanto possibile, si deve provvedere ad immediato interramento;

C10 Dopo lo spandimento, al termine delle operazioni di fertilizzazione dei terreni, deve essere disposto l’interramento entro le successive 24 ore;

C11 E’ vietato spandere i liquami su o nei terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, franosi, con la falda acquifera affiorante e, comunque, dove la falda superficiale sia profonda meno di 1,5 mt. dal piano di campagna, gelati od innevati, con pendenza superiore al 15%;

C12 E’ vietato spandere i liquami su terreni di cui non si ha titolo d’uso, ad una distanza inferiore a 150 mt. da laghi e corsi d’acqua con portata media annuale inferiore a 2 mt/sec; ad una distanza inferiore ad 80 mt. da strade statali o provinciali e dalle abitazioni, salvo che il liquame non sia immediatamente interrato con mezzi idonei; ad una distanza inferiore a 200 mt. da sorgenti o pozzi di captazione di acqua potabile, sempre che non si dimostri che l’acquifero sottostante non è vulnerabile;

C13 I liquami non debbono venire a contatto con prodotti destinati al consumo umano; non debbono essere sparsi in orticoltura e su colture da frutto non arboree, su aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per la ricreazione ed adibite in genere per uso pubblico e nei suoli boschivi e naturali;

C14 L’applicazione dei liquami deve essere interrotta sui pascoli e prati permanenti nelle tre settimane precedenti la messa al pascolo, su colture arboree da frutto prime dell’inizio della fioritura e sino alla raccolta completata, tranne nel caso in cui si utilizzino metodologie di distribuzione che salvaguardano la parte aerea della pianta, su colture foraggere tre settimane prima del raccolto del coraggio;

C15 E’ vietato lo spandimento su e/o nel terreno di liquami zootecnici che superano il contenuto, in rame totale e zinco totale,rispettivamente nella concentrazione di 1.000 mg/Kg e di 2.500 mg/Kg sulla sostanza secca;

C16 I liquami debbono essere applicati su terreni in dose massima non superiore ai 250/Kg/N/ha per anno, in funzione del contenuto di azoto dei liquami stessi;

C17 Dovranno essere smaltiti esclusivamente i liquami provenienti dalla azienda agricola qui autorizzata e sui terreni indicati qui di seguito:

Comune di Alice Castello:

Foglio n. 12 - mappali nn. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 259;

Foglio n. 14 - mappali nn. 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 220, 221, 223, 227, 228, 229, 234, 235, 236, 237, 245, 260, 261, 522, 541;

Foglio n. 18 - mappali nn. 33,143 e 253;

Foglio n. 19 - mappali nn. 42, 46, 48, 49, 52, 53, 57, 58, 86, 87, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100,101,102,103,104, 105,106, 112, 113, 114, 119, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 142,143, 157, 165, 166, 168, 170, 177, 178, 179, 181, 190, 198, 199, 205, 206, 241, 247, 255, 277, 278, 279;

Foglio n. 20 - mappali nn. 10, 24, 25, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 110, 111, 115, 135, 148, 149, 154;

Foglio n. 21 - mappali nn. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 157, 274;

Foglio n. 22 - mappali nn. 17, 18, 19, 20;

Foglio n. 23 - mappale n. 53;

Foglio n. 24 - mappali nn. 108, 109;

Foglio n. 25 - mappali nn. 33, 34, 35, 36,38, 39;

Foglio n. 30 - mappali nn. 72, 292, 293;

Foglio n. 32 - mappali nn. 22, 26, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 72, 73, 74, 75, 113;

Foglio n. 33 - mappale n. 29.

N.B.: Il mappale n. 26 del Foglio n. 20 ed il mappale n. 219 del foglio n. 14, non possono essere utilizzati ai fini dello spandimento dei liquami zootecnici in agricoltura, in quanto già utilizzati ed autorizzati nel Piano Locale di Spandimento da parte di altra azienda zootecnica.

Comune di Santhia’:

Foglio n. 39 - mappale n. 8.

Comune di Tronzano V.se:

Foglio n. 1 - mappali nn. 55, 87, 102, 117, 123.

C18 E’ vietato spendere i liquami zootecnici in agricoltura nel caso in cui l’autorità preposta al controllo abbia accertato un pericolo per la salute degli uomini e degli animali;

C19 Nel caso in cui si intenda apportare modifiche al Piano Locale di Spandimento allegato alla domanda di autorizzazione oggetto del presente procedimento, relativamente ai quantitativi di liquami zootecnici utilizzati e/o all’utilizzo di terreni non indicati in prima istanza, è fatto obbligo di richiedere nuove autorizzazioni;

C20 Tutte le comunicazioni alla Provincia di Vercelli previste dalla presente autorizzazione sono da effettuarsi tramite lettera raccomandata a.r.;

C21 E’ fatto obbligo di realizzare ogni intervento tecnico o gestionale ritenuto necessario all’organo di controllo;

C22 Nel caso in cui si debbano applicare i disposti dettati dal D.P.G.R. 18 ottobre 2002 n. 9/R, che designa le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e definisce il relativo programma di azione, le prescrizioni indicate nel presente provvedimento, che contrastino con la norma succitata sono da ritenersi superate e debbono essere immediatamente ed opportunamente integrate;

C23 Prima di attivare le operazioni di spandimento degli effluenti, dovrà essere data comunicazione scritta al Sindaco, con indicazione del periodo e durata dello spandimento;

C24 L’autorizzazione allo spandimento dei liquami zootecnici ha la durata di anni quattro. Un anno prima della scadenza dovrà essere presentata domanda di rinnovo in carta legale all’Amministrazione Provinciale di Vercelli;

C25 L’autorizzazione allo spandimento dei liquami zootecnici non è surrogatoria delle altre autorizzazioni richieste (differenti da quelle di tipo urbanistico ed ambientale, così come specificato dall’art. 12 co.3 della L.R. 40/98 e ss.mm.ii.) dalle specifiche normative di settore connesse all’esercizio dell’attività autorizzata. Pertanto è fatto obbligo di acquisire tali autorizzazioni ove necessario.

2) di dare atto, conseguentemente, delle autorizzazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii. e degli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della L. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii., descritte nel verbale della Conferenza dei Servizi, seduta del 10.06.2004, che costituisce parte integrante della presente Deliberazione. Le autorizzazioni ed i pareri rilasciati in questa sede sono i seguenti:

* Autorizzazione allo spandimento dei liquami zootecnici, rilasciata dalla Provincia di Vercelli;

* Autorizzazione allo scarico delle acque depurate provenienti dal processo di fitodepurazione con evapotraspirazione, rilasciata dalla Provincia di Biella;

* Concessione edilizia, rilasciata dal Comune di Cavaglià (BI);

* Parere igienico sanitario rilasciato dall’A.S.L. n. 12 Biella;

3) di stabilire, in ossequio a quanto previsto dall’art. 12 comma 9 della L.R. 40/98 citata, che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi descritti nel progetto, abbia efficacia per la durata di anni tre dalla data di pubblicazione del presente atto;

4) di trasmettere copia del presente atto al proponente;

5) di trasmettere copia del presente atto a tutti i soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/98 citata e all’Ufficio Deposito Progetti e S.I.A. della Provincia di Vercelli;

6) di trasmettere copia conforme (cfr. nota Regione Piemonte - Servizio V.I.A. n. 403/22 del 13.01.2004; prot. ricez. Prov. Biella n. 4249 del 21.01.2004) del presente atto alla Regione Piemonte - Assessorato all’Ambiente, Servizio V.I.A., Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino;

7) di trasmettere copia conforme del presente atto agli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni ivi contenute delle Province di Biella e Vercelli;

La presente Deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 citata e depositata presso l’Ufficio di Deposito Progetti e S.I.A. delle Province di Biella e di Vercelli. Copia della presente Deliberazione sarà depositata altresì presso l’Ufficio Deposito Progetti e S.I.A. della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile:

il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto

il ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla piena conoscenza dell’atto

Allegati

(omissis)