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Bollettino Ufficiale n. 31 del 5 / 08 / 2004

Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19.

Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Indice

CAPO I. Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

Art. 1. (Oggetto e finalità)

Art. 2. (Campo di applicazione)

Art. 3. (Definizioni)

Capo II. Audizione tecnica

Art. 4. (Audizione tecnica)

CAPO III. Competenze

Art. 5. (Competenze della Regione)

Art. 6. (Competenze delle province)

Art. 7. (Competenze dei comuni)

CAPO IV. Attività e mezzi di tutela

Art. 8. (Proposte localizzative, riduzioni a conformità, azioni e piani di risanamento degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione)

Art. 9. (Programmi di sviluppo e interventi di risanamento delle linee elettriche)

Art. 10. (Vigilanza e controlli)

Art. 11. (Rapporto e Osservatorio sulle sorgenti di campo elettromagnetico)

Art. 12. (Modalità di accesso agli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione)

Art. 13. (Responsabilità dei gestori degli impianti radioelettrici)

Art. 14. (Oneri autorizzativi e di controllo)

Art. 15. (Prescrizioni e incentivi)

Art. 16. (Sanzioni)

CAPO V. Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

Art. 17. (Norma finanziaria)

Art. 18. (Norme transitorie)

Art. 19. (Modifica all’articolo 47 della l.r. 44/2000)

Art. 20. (Abrogazioni)

Art. 21. (Dichiarazione d’urgenza).

Capo I.

OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano la localizzazione, l’installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti, di seguito tutti denominati impianti, in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), da ultimo modificata dalla legge 31 maggio 2004, n. 14, al fine di:

a) perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche conformemente all’articolo 32 della Costituzione;

b) assicurare l’ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, in raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica locale;

c) prevenire e ridurre l’inquinamento ambientale, dovuto alle emissioni elettromagnetiche degli impianti e assicurare la tutela generale dell’ambiente e del paesaggio, anche tramite l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il perseguimento di obiettivi di qualità, in coerenza con gli indirizzi statali;

d) garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche attinenti l’esercizio degli impianti;

e) concorrere all’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti sulla salute derivanti dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e alla promozione delle migliori tecnologie disponibili;

f) assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive.

Art. 2.

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature per usi civili, militari e delle Forze di polizia, che possano comportare l’esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra zero hertz e trecento gigahertz. In particolare tali disposizioni si applicano agli elettrodotti con tensione di esercizio uguale o superiore a centotrenta chilovolt ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della l. 36/2001.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano, inoltre:

a) agli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune, all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);

b) agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all’ARPA.

4. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni della presente legge sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al comune interessato le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell’attivazione degli stessi; nel caso di impianti già esistenti la comunicazione avviene entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

5. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini dell’applicazione della legge si assumono le seguenti definizioni:

a) aree sensibili: aree di particolare densità infrastrutturale o con servizi collettivi dedicati alla tutela della salute o alla popolazione infantile per le quali la pubblica amministrazione prevede l’adozione di localizzazioni alternative;

b) catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico: archivio informatizzato contenente, i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;

c) esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l’attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;

d) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonchè ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

e) impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

f) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;

g) elettrodotto: l’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

h) livello di esposizione: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;

i) obiettivi di qualità:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione con l’atto di cui all’articolo 5, comma 2;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi;

j) regolamento comunale: provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici sulla base dei criteri di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e degli indirizzi di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale;

k) programma localizzativo: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l’installazione di impianti nel territorio di un comune o di più comuni;

l) programma triennale di sviluppo: documento contenente le linee di sviluppo della rete elettrica nazionale predisposto dal gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 (Approvazione della convenzione tipo di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79);

m) audizione tecnica: modalità di confronto tra i soggetti istituzionali, i soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d) e i titolari degli impianti che si esprimono in contraddittorio sui programmi di sviluppo, gestione e risanamento degli impianti stessi;

n) tensione di esercizio: la bassa tensione non supera un chilovolt, la media tensione è compresa tra un chilovolt e trentacinque chilovolt, l’alta tensione è superiore a trentacinque chilovolt e non supera i centocinquanta chilovolt, mentre l’altissima tensione è superiore a centocinquanta chilovolt.

Capo II.

AUDIZIONE TECNICA

Art. 4.

(Audizione tecnica)

1. È attivata l’audizione tecnica regionale con il fine di acquisire informazioni, pareri e ogni altro utile supporto all’esercizio delle competenze regionali e degli enti locali previste dalla presente legge, nonchè di provvedere al monitoraggio degli adempimenti ivi previsti. L’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’audizione sono definite con determinazione del responsabile della struttura regionale competente.

2. Partecipano all’audizione tecnica, secondo la specificità dei temi:

a) l’ARPA;

b) il CORECOM, gli enti, le società e le associazioni operanti nel settore delle telecomunicazioni e della radiodiffusione;

c) la società Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) e gli enti e le società operanti nel campo della trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, ivi compresa l’Autorità per l’energia elettrica e il gas;

d) i tecnici designati dalle associazioni degli enti locali territoriali interessati e dalle associazioni ambientaliste individuate in base all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni.

3. Le attività di audizione e consultazione tecnica funzionali all’esercizio delle competenze regionali di cui all’articolo 5 e quelle di raccordo con gli enti locali territoriali sono garantite dalla Giunta regionale tramite la struttura regionale competente.

Capo III.

COMPETENZE

Art. 5.

(Competenze della Regione)

1. Le competenze della Regione sono:

a) fissare, sentite le province, i criteri generali per la localizzazione degli impianti e gli standard urbanistici, fatte salve le prerogative dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del GRTN, unitamente ai criteri per l’individuazione di aree sensibili di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) e le misure di cautela da adottarsi in esse;

b) stabilire, sentite le province, i criteri per la definizione dei tracciati degli elettrodotti ad alta tensione fino a centocinquanta chilovolt, secondo criteri di compatibilità ambientale;

c) esprimere il parere, anche tramite valutazioni di tipo ambientale strategico, sul programma triennale di sviluppo e sugli aggiornamenti annuali della rete elettrica di trasmissione, di cui all’articolo 2, comma 1, del d.m. industria, commercio e artigianato 22 dicembre 2000, verificando il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) della convenzione approvata con decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato 17 luglio 2000 (Concessione alla società ‘’ Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.’’ delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale);

d) disciplinare le modalità di intervento per il risanamento ambientale di cui agli articoli 8 e 9, su proposta dell’ARPA;

e) garantire, d’intesa con l’ARPA, la realizzazione e la gestione del catasto che è messo a disposizione delle province; tale realizzazione avviene in termini coerenti e funzionali al Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in raccordo con il catasto nazionale; a tale fine le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e agli elettrodotti, trasmettono copia dei provvedimenti autorizzativi all’ARPA; copia delle autorizzazioni relative ai soli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, è altresì trasmessa al CORECOM;

f) definire la misura degli oneri di cui all’articolo 14 e le modalità di corresponsione agli enti locali titolari delle funzioni autorizzative;

g) definire le procedure per la richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione all’installazione e alla modifica degli impianti;

h) fissare le modalità per il rilascio del parere tecnico sugli impianti fissi elaborato dall’ARPA;

i) esprimere, con il supporto dell’ARPA, sentite le province e su proposta del CORECOM ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), il parere sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e della legge 30 aprile 1998, n. 122 (Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonchè norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive).

2. La Giunta regionale esercita le funzioni di cui al comma 1, con atto di indirizzo e regolamentazione, articolato in direttive tecniche, da emanarsi in vigenza dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 4 e 5 della l. 36/2001, nelle materie da essi disciplinate, informandone la Commissione consiliare competente. In fase di prima attuazione possono essere emanate direttive di carattere tecnico, procedurale e organizzativo non strettamente collegate alla decretazione attuativa nazionale.

3. In attesa della definizione delle procedure autorizzative di cui al comma 1, lettera g), restano invariate le procedure autorizzative per la costruzione e la gestione degli elettrodotti per la distribuzione di energia elettrica fino a centocinquanta chilovolt di cui all’articolo 66 della l.r. 44/2000 e disciplinate dalla legge regionale 25 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l’impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt).

4. Il Presidente della Giunta regionale emana provvedimenti di diffida, di disattivazione degli elettrodotti o di revoca dell’autorizzazione di cui al comma 3.

Art. 6.

(Competenze delle province)

1. Le province, in armonia con le disposizioni di cui al d.lgs. 112/1998 e alla l. 36/2001, provvedono a:

a) adottare i piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma 1, della l. 36/2001, sulla base della regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla Regione;

b) verificare le coerenze e le compatibilità ambientali tra i programmi di sviluppo delle reti degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti e i piani territoriali di coordinamento;

c) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10, comma 5, tenendo conto delle linee di indirizzo del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e all’articolo 57 del d.lgs. 112/1998, anche supportando i comuni nella loro attività di progettazione specifica;

d) esercitare le funzioni di controllo e verifica sulla corretta applicazione delle linee guida regionali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);

e) esercitare il potere sostitutivo, secondo i principi di cui all’articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), decorso un congruo termine e previa diffida, nei confronti dei comuni in caso di inerzia nel rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d) e nell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f).

Art. 7.

(Competenze dei comuni)

1. I comuni, in armonia con le disposizioni di cui al d.lgs. 112/1998, alla l. 36/2001 e al d.lgs. n. 259/2003, provvedono a:

a) definire, sulla base dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 9, specifici tracciati per la localizzazione degli elettrodotti, sentite le province e nel rispetto dei criteri regionali e dei parametri tecnici fissati dalle norme statali vigenti;

b) individuare i siti degli impianti per radiodiffusione, nel rispetto dei criteri generali regionali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);

c) adottare il regolamento comunale di cui all’articolo 8, comma 6, della l. 36/2001, entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’atto di cui all’articolo 5, comma 2, trasmettendone copia alla provincia competente ed ai comuni limitrofi;

d) rilasciare l’autorizzazione per l’installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 259/2003 e delle linee elettriche a bassa tensione, secondo la procedura fissata nell’atto di cui all’articolo 5, comma 2, anche sulla base del parere tecnico preventivo dell’ARPA di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h) e dei programmi localizzativi di cui all’articolo 8, comma 1; per gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, le citate autorizzazioni, rilasciate con provvedimento unico, sono condizione per l’esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale;

e) esercitare le funzioni di controllo e vigilanza di cui all’articolo 10, commi 1 e 2;

f) emanare provvedimenti di riduzione a conformità, di diffida, di disattivazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione o di revoca dell’autorizzazione di cui alla lettera d), ai sensi dell’articolo 16.

2. Per l’adozione del regolamento di cui al comma 1, lettera c), i comuni assicurano l’informazione, possono promuovere audizioni pubbliche e pubblicizzano l’esito dell’autorizzazione di cui al comma 1, lettera d), tramite l’albo pretorio.

Capo IV.

ATTIVITÀ E MEZZI DI TUTELA

Art. 8.

(Proposte localizzative, riduzioni a conformità, azioni e piani di risanamento degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione)

1. I titolari degli impianti presentano al comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, tenendo conto del regolamento comunale di cui all’articolo 7 comma 1, lettera c). Copia del suddetto programma è, altresì, inviata alla provincia competente.

2. Gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione garantiscono durante l’esercizio il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalle norme vigenti.

3. Qualora siano superati i limiti di esposizione definiti dalla normativa vigente il comune diffida i gestori degli impianti che contribuiscono al campo elettromagnetico ad eseguire la riduzione a conformità in modo da ridurre il valore di campo rilevato entro il limite di esposizione consentito, secondo le indicazioni dell’ARPA, fatte salve le sanzioni previste all’articolo 16. Gli oneri per la riduzione a conformità sono a carico dei gestori.

4. In caso di inadempienza dei gestori il comune richiede alle Amministrazioni centrali competenti la disattivazione dei suddetti impianti e ne dà comunicazione alla provincia.

5. Qualora non siano rispettati i valori di attenzione, il comune diffida i gestori degli impianti che contribuiscono al campo elettromagnetico ad eseguire la riduzione a conformità, compatibilmente con la qualità del servizio e previo accertamento da parte degli organi ausiliari periferici del Ministero delle comunicazioni.

6. Se la riduzione a conformità non consente il mantenimento della qualità del servizio, i gestori presentano alla provincia una proposta di piano di risanamento. La provincia adotta il piano di risanamento, avvalendosi del parere dell’ARPA, sentiti i comuni interessati ed acquisito il preventivo parere vincolante da parte degli organi tecnici ed ausiliari periferici delle autorità centrali competenti.

7. In caso di inottemperanza dei gestori a presentare proposte, il piano di risanamento è formulato dalla provincia su proposta dell’ARPA e dei comuni, sentiti gli enti interessati ed acquisito il preventivo parere degli organi tecnici ed ausiliari periferici del Ministero delle Comunicazioni. Le azioni di risanamento sono a carico dei titolari degli impianti.

8. In caso di mancato risanamento, secondo le previsioni e prescrizioni del piano, dei sistemi radioelettrici, per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonchè delle stazioni radioelettriche per trasmissioni di dati, a causa dell’inerzia o inottemperanza dei gestori, la provincia richiede al Ministero competente la disattivazione dei relativi impianti, e ne dà comunicazione ai comuni interessati.

Art. 9.

(Programmi di sviluppo e interventi di risanamento delle linee elettriche)

1. Gli enti gestori degli elettrodotti presentano alla Regione, in armonia con quanto disposto all’articolo 55 del d.lgs. 112/1998, entro il 31 dicembre di ogni anno, i programmi di sviluppo della rete provvedendo a mettere a disposizione gli aggiornamenti annuali determinati anche da provvedimenti normativi ed autoritativi, di sicurezza e di tutela ambientale e sanitaria. Il GRTN correda il proprio programma di sviluppo di un’analisi di compatibilità ambientale per l’espressione del parere di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) .

2. La definizione dei tracciati delle linee con tensione superiore a centocinquanta chilovolt, di competenza statale, è oggetto di consultazione con il GRTN, e di concertazione ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera c) della l. 36/2001.

3. Le proposte di piano di risanamento, di cui all’articolo 9, comma 3 della l. 36/2001, degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta chilovolt, presentate dai gestori, sono approvate dalla Regione, entro sessanta giorni dalla presentazione del piano, sentiti i comuni interessati, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni i cui oneri realizzativi sono a carico dei proprietari oppure dei titolari della rete di trasmissione nazionale.

4. Ai fini dell’approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a centocinquanta chilovolt, di cui all’articolo 9, comma 3, della l. 36/2001, la Regione esprime apposito parere, verificando la rispondenza delle priorità di intervento alle situazioni critiche riferite alle aree sensibili così come definite all’articolo 3, comma 1, lettera a).

5. Secondo le previsioni dell’articolo 9, commi 2 e 3, della l. 36/2001, nei casi di inerzia oppure inadempienza da parte dei gestori, interviene in via sostitutiva la Regione, che si avvale dell’ARPA sulla base di un programma di priorità che evidenzi le situazioni critiche di cui al comma 4.

6. Il mancato risanamento, secondo le prescrizioni del piano, degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta chilovolt, a causa dell’inerzia o inadempienza dei proprietari oppure dei titolari della rete di trasmissione nazionale, comporta la disattivazione dei suddetti impianti con provvedimento della Giunta regionale, su segnalazione dell’ARPA, fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, garantendo comunque i diritti degli utenti all’erogazione del servizio di pubblica utilità.

Art. 10.

(Vigilanza e controlli)

1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, i comuni esercitano le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie in base alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), avvalendosi dell’ARPA, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale) e nel quadro dei compiti dell’ARPA fissati all’articolo 38 della l.r. 44/2000.

2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonchè delle prescrizioni degli atti autoritativi;

b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;

c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui all’articolo 13 e il controllo a campione degli stessi.

3. Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma 2, sono comunicati all’Autorità sanitaria locale e alla provincia competente.

4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

5. La provincia, anche avvalendosi dell’ARPA, ha la facoltà di disporre verifiche generali in ordine alla coerenza tra gli atti di programmazione e sviluppo delle reti degli impianti e gli obiettivi di qualità conseguiti nonchè all’attuazione dei piani di risanamento.

Art. 11.

(Rapporto e Osservatorio sulle sorgenti di campo elettromagnetico)

1. Sulla base delle informazioni contenute nel catasto degli impianti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), l’ARPA redige un rapporto annuale, da presentare alla Regione e alla provincia, contenente lo stato dell’ambiente relativamente ai livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio regionale e provinciale.

2. È istituito l’Osservatorio regionale sulle sorgenti di campo elettromagnetico, le cui modalità organizzative e di funzionamento sono definite dalla Giunta regionale.

3. L’Osservatorio regionale ha il compito di raccogliere e sistematizzare le informazioni ed i rapporti curati dal sistema delle agenzie per la protezione ambientale a livello nazionale e regionale anche provvedendo alla loro diffusione attraverso i mezzi di cui all’articolo 17, comma 4.

Art. 12.

(Modalità di accesso agli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione)

1. Il personale incaricato dei controlli, munito di tessera di riconoscimento, nell’esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli impianti e di richiesta dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l’espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

Art. 13.

(Responsabilità dei gestori degli impianti radioelettrici)

1. I gestori degli impianti radioelettrici certificano all’amministrazione comunale la conformità dell’impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell’autorizzazione.

2. L’atto di regolamentazione di cui all’articolo 5, comma 2, definisce modalità e contenuti della certificazione e dei controlli, che avvengono anche attraverso l’installazione di sistemi di monitoraggio dei parametri tecnici sul rispetto dei valori alla luce della normativa vigente.

Art. 14.

(Oneri autorizzativi e di controllo)

1. I gestori o i proprietari degli impianti provvedono agli oneri derivanti dal compimento delle attività tecniche ed amministrative di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), limitatamente agli impianti per teleradiocomunicazioni e concernenti le istruttorie e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni. I gestori o i proprietari degli impianti versano le relative somme al comune e alla provincia competente, nella misura rispettivamente dell’ottanta e del venti per cento, secondo gli importi fissati nell’atto di cui all’articolo 5, comma 2.

2. I comuni concorrono agli oneri derivanti dall’attività di controllo esercitata dall’ARPA in misura non inferiore al quaranta per cento.

3. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l’eventuale variazione, d’intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, della misura di cui al comma 1.

4. Gli oneri a carico degli esercenti elettrici sono quelli previsti dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale.

Art. 15.

(Prescrizioni e incentivi)

1. I comuni, sulla base dei criteri generali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi per la telefonia mobile e per la radiodiffusione, possono prevedere, nel regolamento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), limitazioni e condizioni localizzative in luoghi ed edifici espressamente individuati.

2. Le proposte relative alla realizzazione di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione ed elettrodotti che non presentano, per dimensioni, caratteristiche ed emissioni, un impatto con gli assetti ambientali, paesaggistici ed antropici del territorio e che propongono soluzioni tecniche, tecnologiche, morfologiche e gestionali di tipo innovativo, beneficiano di modalità autorizzative e di condizioni di installazione agevolate disciplinate nell’atto di cui all’articolo 5, comma 2.

3. Gli strumenti di gestione delle aree protette di cui alla legge 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette) da ultimo modificata dalla legge regionale 14 novembre 2001, n. 25, prevedono specifica regolamentazione dell’installazione degli impianti di cui al comma 1 e degli elettrodotti, sulla base dei criteri generale di cui all’articolo 5, comma 1.

Art. 16.

(Sanzioni)

1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15 della l. 36/2001. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 2, della l. 36/2001, l’irrogazione delle sanzioni spetta alle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, sulla base degli accertamenti effettuati dall’ARPA.

2. Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 3 o all’articolo 7, comma 1, lettera d), oppure non presenta la domanda di autorizzazione nei termini previsti dall’articolo 18, in caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dell’autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da trentamila euro a trecentomila euro e alla disattivazione dell’impianto con le modalità previste dall’articolo 8 e dall’articolo 9, comma 6. Le suddette sanzioni sono irrogate dall’amministrazione competente a rilasciare l’atto autorizzatorio e da essa introitate.

3. La mancata presentazione della certificazione di cui all’articolo 13, comma 1, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da duemila euro a cinquemila euro irrogata ed introitata dal comune.

5. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni dei soggetti di cui all’articolo 12, è passibile di sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a duemilacinquecento euro, irrogata ed introitata dal comune sulla base delle comunicazioni dell’ARPA, salvo che il fatto costituisca reato.

Capo V.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

(Norma finanziaria)

1. All’attuazione della presente legge sono destinate, per il corrispondente importo annuo, le risorse derivanti dalle assegnazioni a favore delle regioni, di cui all’articolo 9, comma 5, e all’articolo 17 della l. 36/2001 e agli articoli 103 e 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) nonchè le risorse derivanti dai provvedimenti nazionali che disciplinano l’utilizzo dei proventi del sistema di telefonia mobile universale (UMTS).

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono iscritte nell’Unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno finanziario 2004.

3. Per l’attuazione della presente legge è previsto, per l’anno 2005, nella UPB 22991 (Tutela ambientale gestione rifiuti Direzione Titolo I Spese correnti) un incremento della spesa, pari ad euro 250.000,00, e nella UPB 22992 (Tutela ambientale gestione rifiuti Direzione Titolo II Spese di investimento) un incremento della spesa pari ad euro 400.000,00, cui si fa fronte con le risorse finanziarie delle UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I Spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II Spese di investimento) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.

4. Al fine di garantire la diffusione dell’informazione sulle attività oggetto della presente legge e del rapporto di cui all’articolo 11, per l’anno 2005, ci si avvale delle risorse di cui all’UPB 22011 (Tutela ambientale gestione rifiuti Prevenzione risanamento ambientale Titolo I Spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.

Art. 18.

(Norme transitorie)

1. I gestori oppure i proprietari degli impianti in esercizio provvedono agli adempimenti previsti dalla normativa vigente entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. I soggetti di cui al comma 1, fatto salvo l’obbligo ivi previsto, possono proseguire l’esercizio attuale degli impianti; in caso di inadempienza si applicano le sanzioni di cui all’articolo 16.

3. Fatte salve le competenze attribuite ai sensi degli articoli 6 e 7, rimane in vigore il regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 1/R (Nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell’autorizzazione regionale all’installazione e modifica degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6), per quanto applicabile, fino all’emanazione di tutte le direttive dell’atto di indirizzo e regolamentazione di cui all’articolo 5, comma 2.

4. In fase di prima attuazione, nelle more dell’adozione delle misure organizzative di riordino delle strutture regionali e di adeguamento della struttura competente per l’ambiente in materia di rischio tecnologico da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, la Giunta regionale garantisce l’esercizio delle competenze di cui all’articolo 5, tramite il settore regionale competente in materia di rischi industriali.

5. Nell’esercizio delle attività previste dalla presente legge, la struttura regionale competente si avvale delle audizioni tecniche di cui all’articolo 4 e dell’ARPA che garantisce i necessari supporti tecnici.

Art. 19.

(Modifica all’articolo 47 della l.r. 44/2000)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 44/2000, è aggiunta in fine la seguente:

“e bis) adozione dei piani di risanamento elettromagnetico degli impianti radioelettrici, sulla base della regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla Regione e con il supporto dell’ARPA.”.

Art. 20.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) la legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6 (Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni);

b) la legge regionale 24 luglio 1989, n. 43 (modificativa della l.r. 6/1989).

Art. 21.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 256

- Presentato dalla Giunta regionale il 2 febbraio 2001.

- Assegnato alla V commissione in sede referente il 12 febbraio 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 12 luglio 2002.

- Approvato in Aula il 22 luglio 2004, con emendamenti sul testo, con 41 voti favorevoli, 3 astenuti e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 32 della Costituzione è il seguente:

“Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.".


Note all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 10 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), è il seguente:

“Art. 10. (Educazione ambientale).

1. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.".

- Il testo dell’articolo 12 della l.r. 36/2001 è il seguente:

“Art. 12. (Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo).

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell’Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l’uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall’apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l’esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.

2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.".


Note all’articolo 3

- Il testo dell’articolo 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 (Approvazione della convenzione tipo di cui all’articolo 3, comma 8, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 ), è il seguente:

“Art. 2. (Modalità di coinvolgimento delle regioni in ordine agli aspetti di localizzazione degli interventi di sviluppo delle reti).

1. La società gestore della Rete di trasmissione nazionale S.p.a., nel predisporre ed aggiornare annualmente il programma triennale di sviluppo di cui all’art. 9, comma 1, della convenzione che disciplina la concessione per le attività di trasmissione e dispacciamento, chiede il parere delle regioni interessate sugli aspetti di localizzazione di nuovi tratti di rete, e di razionalizzazione dei percorsi o di eventuale dismissione dei tratti in esercizio, allegando i pareri ricevuti al programma deliberato e trasmettendo a ciascuna delle medesime, contestualmente all’invio all’Amministrazione il pertinente stralcio del programma medesimo.

2. La società gestore della Rete di trasmissione nazionale S.p.a., qualora sia necessaria, ai fini della definizione della localizzazione e della realizzazione delle opere relative ad un intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, l’azione integrata e coordinata di più amministrazioni statali, regionali locali o di altri soggetti pubblici, propone all’amministrazione che ha competenza primaria o prevalente di promuovere un accordo di programma, nel rispetto delle norme contenute all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche o integrazioni.

3. Qualora non sia necessaria la promozione di un accordo di programma, l’approvazione del progetto definitivo del singolo intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale da parte dell’Autorità competente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori inerenti l’intervento di sviluppo medesimo.

4. Nel caso di interventi compresi tra quelli di cui all’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l’accertamento della conformità delle opere relative al singolo intervento di sviluppo alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi è svolto secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

5. Per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, il soggetto che esegue l’intervento di sviluppo ovvero, qualora necessario in relazione all’importo iniziale complessivo dei lavori, la società gestore della Rete di trasmissione nazionale S.p.a. o qualsiasi altra amministrazione coinvolta nel procedimento, può richiedere all’amministrazione procedente la convocazione della conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. La conferenza di servizi valuta i progetti definitivi, successivamente alla pronuncia da parte dell’amministrazione competente sulla valutazione di impatto ambientale effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Ai fini dell’individuazione delle amministrazioni interessate, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

6. Ai soli fini procedurali di cui ai commi precedenti i nuovi allacciamenti alla Rete di trasmissione nazionale delle imprese distributrici e degli impianti di produzione di potenza superiore a 10 MVA sono considerati, su richiesta del soggetto interessato ed anche se realizzati a cura ed onere del richiedente, interventi di sviluppo della Rete medesima.".


Nota all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale), è il seguente:

“Art. 13.

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell’ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell’azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l’ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell’ambiente decide.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l’ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.".


Note all’articolo 5

- Il testo del comma 1 dell’articolo 2 del d.m. 22 dicembre 2000, è riportato in nota all’articolo 3.

- Il testo della lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della convenzione approvata con decreto ministeriale 17 luglio 2000 (Concessione alla società “Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.” delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale), è il seguente:

“1. Nell’espletamento del servizio la Concessionaria, in relazione a quanto stabilito nell’art. 2, comma 36, della legge n. 481 del 1995, persegue i seguenti obiettivi generali:

(omissis)

d) concorrere a promuovere, nell’ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela dell’ambiente e la sicurezza degli impianti.".

- Il testo dell’articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1, della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) è il seguente:

“Art. 14. (Funzioni proprie)

1. Il CO.RE.COM. svolge le funzioni proprie di seguito elencate:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale. In particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a) nn. 1 e 2 della l. 249/1997, nonché sui bacini d’utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti, al fine dell’emanazione dei provvedimenti di competenza regionale, previa verifica di compatibilità con gli indirizzi previsti nelle norme di settore in materia di pianificazione territoriale e ambientale;"

- Il testo dell’articolo 4 della l. 36/2001, è il seguente:

“Art. (4. Funzioni dello Stato).

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’articolo 1;

b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell’attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività; in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemilogica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all’esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;

c) all’istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell’ambiente;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) all’individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico;

f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell’ambiente e di tutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all’articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata “Conferenza unificata”;

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell’ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all’articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentiti il Comitato di cui all’articolo 6 e la Conferenza unificata.

5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.".

- Il testo dell’articolo 5 della l. 36/2001, è il seguente:

“Art. 5. (Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti).

1. Al fine di tutelare l’ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione dell’avifauna.

3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;

b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;

c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell’ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;

d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi;

f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.

4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamento medesimo.".

- Il testo dell’articolo 66 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

“Art. 66. (Funzioni della Regione)

(omissis)

2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale:

a) il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed alla gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete con tensione fino a 150 Kv; ivi comprese le funzioni relative alla dichiarazione d’urgenza ed indifferibilità dei lavori, l’espropriazione per pubblica utilità nonché l’occupazione temporanea d’urgenza;

b) le funzioni conferite dall’articolo 94, comma 2, del d.lgs. 112/1998 in materia di edilizia di culto.

(omissis).".


Note all’articolo 6

- Il testo dell’articolo 9 della l. 36/2001 è il seguente:

“Art. 9. (Piani di risanamento).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell’ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell’ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo 4 ed alle condizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell’adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall’approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all’attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l’elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l’esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15, versate all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell’elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell’esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all’erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l’uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell’articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.".

- Il testo dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), è il seguente:

“Art. 20. (Compiti di programmazione).

1. La provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell’attività programmatoria dei comuni.

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5. Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.".

- Il testo dell’articolo 57 del d.lgs. 112/1998, è il seguente:

“Art. 57. (Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore).

1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all’articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

2. In mancanza dell’intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

3. Resta comunque fermo quanto disposto dall’articolo 149, comma 6, del presente decreto legislativo.".

- Il testo dell’articolo 14 della l.r. 34/1998 è il seguente

“Art. 14. (Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli Enti locali nell’esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l’esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.".


Nota all’articolo 7

- Il testo del comma 6 dell’articolo 8 della l. 36/2001, è il seguente:

“6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.”.


Note all’articolo 9

- Il testo dell’articolo 55 del d.lgs. 112/1998, è il seguente:

“Art. 55. (Localizzazione di opere di interesse statale).

1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da parte dell’amministrazione interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.

2. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all’approvazione di progetti di opere e interventi pubblici, l’amministrazione procedente è tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali dell’opera o dell’intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.".

- Il testo dell’articolo 5 della l. 36/2001, è riportato in nota all’articolo 5.

- Il testo dell’articolo 9 della l. 36/2001, è riportato in nota all’articolo 6.


Nota all’articolo 10

- Il testo dell’articolo 38 della l.r. 44/2000, è il seguente:

“Art. 38. (Compiti dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale)

1. In applicazione della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale) la Regione, le Province e i Comuni, singoli o associati, esercitano le funzioni in campo ambientale attraverso il supporto tecnico-scientifico, l’assistenza tecnica, il monitoraggio sulle risorse ambientali e sui fattori di pressione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

2. L’ARPA garantisce la sua azione in maniera diretta, ovvero attraverso le attività convenzionali di raccordo con Atenei, enti di ricerca pubblici o privati ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 60/1995.".


Nota all’articolo 15

- La legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 reca: “Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia).”.


Note all’articolo 16

- Il testo dell’articolo 15 della l. 36/2001, è il seguente:

“Art. 15. (Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall’articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall’articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all’articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell’articolo 14. Le autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all’articolo 4, comma 2.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell’ambiente e della salute, dall’autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l’installazione e l’esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l’atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall’autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l’atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

6. L’inosservanza del decreto di cui all’articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.".

- Il testo dell’articolo 4 della l. 36/2001, è riportato in nota all’articolo 5.


Note all’articolo 17

- Il testo dell’articolo 9, comma 5, della l. 36/2001, è riportato in nota all’articolo 6.

- Il testo dell’articolo 17 della l. 36/2001, è il seguente:

“Art. 17. (Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:

a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall’anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente;

b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

- Il testo dell’articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, è il seguente:

“Art. 103. (Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico).

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto “Genoma”, nonché per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell’informazione relativi all’introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all’informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all’utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall’articolo 112 provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati procedure, modalità e strumenti per l’utilizzo dei fondi assegnati.

3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell’anno 2001, è destinata all’istituzione della carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l’acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a 2.500 euro, da effettuare entro il 2005. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all’acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le procedure e le modalità per l’esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.

4. [abrogato].

5. Per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.

6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, con priorità verso forme associative e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse, nonché le spese ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi di formazione e per i portali internet. I contributi in conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno essere altresì previste azioni di monitoraggio e di promozione del mercato nell’àmbito delle attività degli osservatori permanenti nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti interventi il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, nel limite delle risorse appositamente stanziate, le modalità di controllo e regolazione contabile del credito di imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli interventi di cui al comma 5 è conferita al fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto capitale.".

- Il testo dell’articolo 112 della l. 388/2000, è il seguente:

“Art. 112. (Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico).

1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all’articolo 103 è destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell’inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle seguenti finalità:

a) sostegno ad attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché adeguamento delle strutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull’inquinamento elettromagnetico;

c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal decreto 10 settembre 1998, n. 381, del Ministro dell’ambiente.".


Nota all’articolo 19

- Il testo del comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 44/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 47. (Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell’articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

a) controllo e vigilanza, mediante l’attività dell’ARPA:

1) delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali e aeroportuali;

2) degli impianti e delle infrastrutture lineari e puntuali generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) approvazione, nell’ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con i comuni interessati;

c) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all’obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico;

d) approvazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 36, comma 2;

e) monitoraggio e campagne di misura dell’inquinamento acustico ed elettromagnetico tramite l’ARPA

e bis) adozione dei piani di risanamento elettromagnetico degli impianti radioelettrici, sulla base della regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla Regione e con il supporto dell’ARPA.".


Nota all’articolo 21

- Il testo dell’articolo 45 dello Statuto è il seguente:

“Art. 45 (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni ... nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza di cui sopra.".