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Bollettino Ufficiale n. 31 del 5 / 08 / 2004
Codice 32.1
D.D. 28 luglio 2004, n. 204
L.r. 10/2003 Esercizio del diritto alla libera scelta educativa - Approvazione Bando Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - Anno scolastico 2004-2005"
La Regione Piemonte con l.r. 10/2003 intende garantire lesercizio del diritto alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti provvedendo ad attribuire contributi alleducazione scolastica alle famiglie degli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e nelle istituzioni scolastiche paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e allistruzione).
Le modalità di attuazione del contributo regionale alleducazione scolastica e limporto massimo erogabile sono determinati con Regolamento regionale 1 agosto 2003, n. 11/R. Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa);
Dato atto che lart. 7 del succitato regolamento prevede che il Direttore della competente struttura determini le ulteriori modalità di attuazione, compresi i termini e le procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa nonché le modalità di informazione e di corresponsione;
Considerato che la Giunta Regionale con deliberazione n 44-13148 del 26.07.2004.ha provveduto a prenotare sul capitolo 11306/2005 la somma di euro 18.075.000 per consentire lespletamento delle procedure necessarie per lattuazione della L.R.10/2003 per lanno formativo 2004/2005;
Ritenuto pertanto necessario procedere allapprovazione del Bando Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - Anno scolastico 2004-2005", per lattuazione della normativa sopra riportata;
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Legs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
visto lart. 23 della l.r. n. 51/1997 Norme sullorganizzazione degli uffici e sullordinamento del personale regionale;
vista la l.r. n. 10/2003 Esercizio del diritto alla libera scelta educativa;
in conformità con gli indirizzi in materia espressi con regolamento n. 11/R Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa);
determina
di approvare il Bando Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - Anno scolastico 2004-2005", allegato 1 alla presente, per farne parte integrante corredato dellallegato modello di Domanda di assegnazione contributo regionale alla libera scelta educativa".
Il Direttore regionale
Rita Marchiori
Allegato
Regione Piemonte
Bando Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - Anno scolastico 2004-2005". (legge regionale 20 giugno 2003, n. 10)
1. Destinatari del bando
Il contributo regionale alla libera scelta educativa (di seguito denominato contributo) è concesso alle famiglie residenti in Piemonte per i figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado (elementare, media e superiore) nelle Istituzioni scolastiche statali e paritarie, con sede in Piemonte o nelle Regioni italiane limitrofe (Valle dAosta, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna).
Ai fini del presente bando si intende nucleo famigliare quello composto dai genitori e figli a carico, compresi gli affidati.
Residenza anagrafica è la residenza della famiglia.
2. Adempimenti del richiedente - Modalità e procedure per la presentazione della domanda
Possono presentare la domanda :
* Uno dei genitori, purché residente in Piemonte insieme al figlio studente;
* In caso di assenza dei genitori chi esercita la patria potestà sullo studente residente in Piemonte;
* Lo studente maggiorenne, residente in Piemonte
Deve essere presentata ununica domanda per tutti i figli a carico componenti il nucleo famigliare che frequentano le scuole previste. Nel modulo di domanda è a tal fine contenuta una scheda di attestazione (Quadro D) da compilare per ciascun figlio/studente per cui si richiede il contributo.
Qualora la domanda sia presentata dallo studente maggiorenne dovrà comunque essere indicata sia la composizione del relativo nucleo famigliare che il reddito dei singoli componenti il nucleo.
Al modulo della domanda deve essere allegata, , a pena di inammissibilità della stessa, la fotocopia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.
La domanda, in forma cartacea, deve essere spedita entro il termine perentorio del 2 novembre 2004 per posta, tramite raccomandata (senza avviso di ricevimento), a:
Regione Piemonte - Bando l.r. 10/2003
Casella postale 545
10121 Torino.
LAmministrazione regionale non è responsabile di eventuali disguidi postali.
3. Modalità di diffusione del bando e del modulo di domanda - Servizi di informazione
Il bando ed il modulo di domanda sono diffusi mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e nei siti della Regione Piemonte e della Direzione generale Ufficio scolastico regionale del Piemonte - MIUR da cui sono scaricabili alle pagine seguenti:
http://www.regione.piemonte.it/istruz
http://www.piemonte.istruzione.it
Il bando ed il modulo predetto sono reperibili presso le Istituzioni scolastiche statali e paritarie e gli Uffici per le relazioni con il pubblico (URP) presso cui possono essere ritirati.
Sui siti predetti sono inoltre pubblicate la guida per la compilazione della domanda e le risposte alle domande più frequenti sul contributo (FAQ).
4. Adempimenti dellIstituzione scolastica per la presentazione delle domande
Le Istituzioni scolastiche devono compilare la sezione a loro riservata nellapposita scheda allegata alla domanda (quadro D), con timbro e sottoscrizione dellincaricato ad attestazione delle spese indicate al punto 5 del presente bando, per ogni studente iscritto e per il quale è richiesto il contributo, a pena di inammissibilità della domanda stessa.
5. Spese di frequenza ammissibili
Le spese di frequenza classificate ammissibili, che, a pena di inammissibilità della domanda, dovranno essere indicate nella medesima, sono tutte le spese ed i contributi di iscrizione, di funzionamento e di gestione ordinaria, comprese le spese sostenute direttamente dalle famiglie per il personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno ad alunni portatori di handicap certificati secondo la normativa vigente, che saranno sostenute nellanno scolastico 2004-2005 e documentabili dal richiedente.
Sono escluse, in quanto non ammissibili, le spese sostenute per viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurriculari, nonché le spese relative a libri di testo, servizi di mensa e di convitto, spese di trasporto, sussidi e materiali didattici.
6. Condizioni di inammissibilità e di irricevibilità della domanda
E inammissibile la domanda non compilata e sottoscritta in ogni sua parte e che non contenga tutti i dati e gli elementi richiesti o che non sia compilata sullapposito modulo predisposto dalla Regione Piemonte.
E altresì inammissibile la domanda che, in allegato, non contenga la fotocopia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.
E inammissibile la domanda che non contenga la specificazione del reddito del nucleo famigliare, che deve essere necessariamente indicato anche in caso di reddito zero
I requisiti necessari per lammissibilità al contributo sono i seguenti:
* lIstituzione scolastica frequentata sia statale o paritaria in possesso del riconoscimento nellanno scolastico 2004/2005
* la residenza della famiglia, o del genitore richiedente e dello studente sia nella Regione Piemonte
* lindicatore della situazione reddituale non sia superiore a euro 30.400,00
* le spese siano fra quelle ammissibili secondo quanto specificato al precedente punto 5 del presente bando
* la certificazione delle spese sia convalidata dalla scuola mediante apposizione del timbro e la firma del legale responsabile
* la percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili sullindicatore della situazione reddituale sia superiore al 2 per cento per i richiedenti con indicatore della situazione reddituale superiore a euro 7.600,00.
La domanda presentata oltre il termine perentorio del 2 novembre 2004 è irricevibile. Fa fede la data del timbro postale di partenza.
7. Reddito
Nella domanda di contributo dovrà essere necessariamente indicato, a pena di inammissibilità dalla stessa, il reddito imponibile complessivo di ciascun componente del nucleo famigliare ossia dei genitori e dei figli a carico. Lindicazione del reddito dovrà essere riportata sulla domanda anche qualora il reddito sia zero.
In caso di istanze relative a studenti in condizione di affidamento a famiglie il reddito di riferimento sarà quello del nucleo famigliare affidatario (genitori e figli a carico). Qualora lo studente sia in affidamento a comunità dovrà essere riportato leventuale reddito dello studente.
Per calcolare il reddito imponibile complessivo sommare per ogni percettore di reddito i valori riportati:
* nel CUD dellanno 2004 al punto 1 (reddito da lavoro dipendente ed assimilati per i quali è possibile fruire delle detrazioni) + punto 2 (redditi assimilati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni ), parte B
* nel 730-3 al rigo 11
* nellUNICO al rigo RN 6 colonna 4
* redditi percepiti allestero convertiti in euro
8. Calcolo dellindicatore della situazione reddituale e formulazione della graduatoria per lassegnazione del contributo
LAmministrazione regionale, sommati i singoli redditi dei componenti del nucleo famigliare calcolerà lindicatore della situazione reddituale dividendo il reddito del nucleo per i seguenti coefficienti, sulla base della composizione del nucleo stesso.
Numero componenti Coefficienti
nucleo familiare
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
Per
ogni ulteriore componente è prevista una maggiorazione dello 0,35
Il contributo regionale alla libera scelta educativa viene concesso per ogni alunno e prioritariamente alle famiglie il cui indicatore della situazione reddituale sia inferiore o uguale a euro 7.600,00 ed ai rimanenti beneficiari sulla base della graduatoria in ordine decrescente della percentuale di incidenza della spesa scolastica sullindicatore della situazione reddituale fino ad esaurimento delle risorse regionali disponibili.
9. Variazioni di Istituzione scolastica e interruzione degli studi
Per gli studenti che dopo aver presentato la domanda cambiano Istituzione scolastica o interrompono il corso di studi, il richiedente e lIstituzione scolastica stessa sono tenuti a darne tempestiva comunicazione allindirizzo indicato al punto 2 del presente bando.
Il contributo regionale potrà essere calcolato solamente sulla spesa effettivamente sostenuta presso lIstituto scolastico, che ne ha attestato lammontare allatto della domanda
10. Determinazione dellentità del contributo
Le quote percentuali di copertura delle spese scolastiche ammissibili per ogni studente, articolate in più fasce proporzionali di reddito, e limporto massimo del contributo regionale alla libera scelta educativa differenziato per ordine e grado di istruzione, vengono determinati secondo la seguente tabella.
Indicatore
della situazione reddituale |
Percentuale
copertura spesa scolastica ammissibile |
Contributo
massimo erogabile |
||
|
|
Scuola |
Scuola |
Scuola |
Minore uguale a Euro 7.600,00
|
75% |
1.125,00 |
1.650,00 |
1.875,00 |
Minore uguale a Euro 10.000,00 |
70% |
1.050,00 |
1.540,00 |
1.750,00 |
Minore uguale a Euro 20.000,00 |
60% |
900,00 |
1.320,00 |
1.500,00 |
Minore uguale a Euro 30.400,00
|
50% |
750,00 |
1.100,00 |
1.250,00 |
Il contributo massimo erogabile è elevato del 50 per cento nel caso di alunni portatori di handicap qualora siano state sostenute spese per linsegnante di sostegno.
In relazione agli oneri amministrativi, il contributo erogabile cumulato per nucleo familiare non può essere inferiore a euro 25,00.
La spesa scolastica sostenuta per ciascun alunno non può, comunque, essere computata per importi superiori a:
a) euro 1.500,00 per le scuole elementari;
b) euro 2.200,00 per le scuole medie;
c) euro 2.500,00 per le scuole secondarie superiori.
Il massimale di spesa è elevato del 50 per cento nel caso di alunni portatori di handicap qualora siano state sostenute anche spese per linsegnante di sostegno.
La graduatoria delle domande ammissibili e complete dei dati e degli elementi richiesti è approvata con determinazione del Direttore della Direzione regionale Promozione Attività Culturali Istruzione e Spettacolo e pubblicata nel sito della Regione Piemonte. Ai richiedenti inclusi in tale graduatoria viene altresì data comunicazione scritta individuale dellesito dellistruttoria della domanda
Esaminati gli eventuali reclami presentati viene pubblicata la graduatoria definitiva nella forma di elenco in cui sono contenute le domande ammesse al contributo. Tale graduatoria ha anche valore di comunicazione dellesito dei reclami ed errori segnalati.
11. Erogazione del contributo
Dopo lapprovazione della graduatoria definitiva, viene comunicata lentità definitiva del contributo al beneficiario.
Il contributo concesso è erogato in ununica soluzione mediante linvio di assegno bancario, intestato allassegnatario del contributo, al proprio domicilio.
12. Controlli e accertamenti sulle domande ammesse a contributo
LAmministrazione regionale provvede ad effettuare un controllo su un campione del 5% dei beneficiari del contributo, estratto casualmente dallarchivio informatizzato e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
LAmministrazione regionale può richiedere la produzione della documentazione delle spese dichiarate dal beneficiario del contributo entro cinque anni dallassegnazione del contributo stesso e, a tal fine tale documentazione va conservata.
Ai fini dei controlli, lAmministrazione Regionale provvede ad acquisire direttamente i dati in possesso delle Amministrazioni pubbliche, non richiedendo al beneficiario del contributo di produrre la documentazione, salvi i casi di impossibilità di acquisizione della documentazione stessa.
Le dichiarazioni mendaci sono perseguite e comportano la segnalazione allAutorità giudiziaria da parte dellAmministrazione regionale e la decadenza dal beneficio per lanno in corso e per quelli successivi.