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Bollettino Ufficiale n. 31 del 5 / 08 / 2004

Codice 32.1
D.D. 28 luglio 2004, n. 204

L.r. 10/2003 “Esercizio del diritto alla libera scelta educativa” - Approvazione Bando “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - Anno scolastico 2004-2005"

La Regione Piemonte con l.r. 10/2003 intende garantire l’esercizio del diritto alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti provvedendo ad attribuire contributi all’educazione scolastica alle famiglie degli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e nelle istituzioni scolastiche paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione).

Le modalità di attuazione del contributo regionale all’educazione scolastica e l’importo massimo erogabile sono determinati con Regolamento regionale 1 agosto 2003, n. 11/R. “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa)”;

Dato atto che l’art. 7 del succitato regolamento prevede che il Direttore della competente struttura determini “le ulteriori modalità di attuazione, compresi i termini e le procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa nonché le modalità di informazione e di corresponsione”;

Considerato che la Giunta Regionale con deliberazione n 44-13148 del 26.07.2004.ha provveduto a prenotare sul capitolo 11306/2005 la somma di euro 18.075.000 per consentire l’espletamento delle procedure necessarie per l’attuazione della L.R.10/2003 per l’anno formativo 2004/2005;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del Bando “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - Anno scolastico 2004-2005", per l’attuazione della normativa sopra riportata;

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Legs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

visto l’art. 23 della l.r. n. 51/1997 “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale”;

vista la l.r. n. 10/2003 “Esercizio del diritto alla libera scelta educativa”;

in conformità con gli indirizzi in materia espressi con regolamento n. 11/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa)”;

determina

di approvare il Bando “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - Anno scolastico 2004-2005", allegato 1 alla presente, per farne parte integrante corredato dell’allegato modello di ”Domanda di assegnazione contributo regionale alla libera scelta educativa".

Il Direttore regionale
Rita Marchiori

Allegato

Regione Piemonte

Bando “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa - Anno scolastico 2004-2005". (legge regionale 20 giugno 2003, n. 10)

1. Destinatari del bando

Il contributo regionale alla libera scelta educativa (di seguito denominato contributo) è concesso alle famiglie residenti in Piemonte per i figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado (elementare, media e superiore) nelle Istituzioni scolastiche statali e paritarie, con sede in Piemonte o nelle Regioni italiane limitrofe (Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna).

Ai fini del presente bando si intende “nucleo famigliare ” quello composto dai genitori e figli a carico, compresi gli affidati.

“Residenza anagrafica” è la residenza della famiglia.

2. Adempimenti del richiedente - Modalità e procedure per la presentazione della domanda

Possono presentare la domanda :

* Uno dei genitori, purché residente in Piemonte insieme al figlio studente;

* In caso di assenza dei genitori chi esercita la patria potestà sullo studente residente in Piemonte;

* Lo studente maggiorenne, residente in Piemonte

Deve essere presentata un’unica domanda per tutti i figli a carico componenti il nucleo famigliare che frequentano le scuole previste. Nel modulo di domanda è a tal fine contenuta una scheda di attestazione (Quadro D) da compilare per ciascun figlio/studente per cui si richiede il contributo.

Qualora la domanda sia presentata dallo studente maggiorenne dovrà comunque essere indicata sia la composizione del relativo nucleo famigliare che il reddito dei singoli componenti il nucleo.

Al modulo della domanda deve essere allegata, , a pena di inammissibilità della stessa, la fotocopia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.

La domanda, in forma cartacea, deve essere spedita entro il termine perentorio del 2 novembre 2004 per posta, tramite raccomandata (senza avviso di ricevimento), a:

Regione Piemonte - Bando l.r. 10/2003

Casella postale 545

10121 Torino.

L’Amministrazione regionale non è responsabile di eventuali disguidi postali.

3. Modalità di diffusione del bando e del modulo di domanda - Servizi di informazione

Il bando ed il modulo di domanda sono diffusi mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e nei siti della Regione Piemonte e della Direzione generale Ufficio scolastico regionale del Piemonte - MIUR da cui sono scaricabili alle pagine seguenti:

http://www.regione.piemonte.it/istruz

http://www.piemonte.istruzione.it

Il bando ed il modulo predetto sono reperibili presso le Istituzioni scolastiche statali e paritarie e gli Uffici per le relazioni con il pubblico (URP) presso cui possono essere ritirati.

Sui siti predetti sono inoltre pubblicate la guida per la compilazione della domanda e le risposte alle domande più frequenti sul contributo (FAQ).

4. Adempimenti dell’Istituzione scolastica per la presentazione delle domande

Le Istituzioni scolastiche devono compilare la sezione a loro riservata nell’apposita scheda allegata alla domanda (quadro D), con timbro e sottoscrizione dell’incaricato ad attestazione delle spese indicate al punto 5 del presente bando, per ogni studente iscritto e per il quale è richiesto il contributo, a pena di inammissibilità della domanda stessa.

5. Spese di frequenza ammissibili

Le spese di frequenza classificate ammissibili, che, a pena di inammissibilità della domanda, dovranno essere indicate nella medesima, sono tutte le spese ed i contributi di iscrizione, di funzionamento e di gestione ordinaria, comprese le spese sostenute direttamente dalle famiglie per il personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno ad alunni portatori di handicap certificati secondo la normativa vigente, che saranno sostenute nell’anno scolastico 2004-2005 e documentabili dal richiedente.

Sono escluse, in quanto non ammissibili, le spese sostenute per viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, attività integrative ed extracurriculari, nonché le spese relative a libri di testo, servizi di mensa e di convitto, spese di trasporto, sussidi e materiali didattici.

6. Condizioni di inammissibilità e di irricevibilità della domanda

E’ inammissibile la domanda non compilata e sottoscritta in ogni sua parte e che non contenga tutti i dati e gli elementi richiesti o che non sia compilata sull’apposito modulo predisposto dalla Regione Piemonte.

E’ altresì inammissibile la domanda che, in allegato, non contenga la fotocopia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.

E’ inammissibile la domanda che non contenga la specificazione del reddito del nucleo famigliare, che deve essere necessariamente indicato anche in caso di “ reddito zero ”

I requisiti necessari per l’ammissibilità al contributo sono i seguenti:

* l’Istituzione scolastica frequentata sia statale o paritaria in possesso del riconoscimento nell’anno scolastico 2004/2005

* la residenza della famiglia, o del genitore richiedente e dello studente sia nella Regione Piemonte

* l’indicatore della situazione reddituale non sia superiore a euro 30.400,00

* le spese siano fra quelle ammissibili secondo quanto specificato al precedente punto 5 del presente bando

* la certificazione delle spese sia convalidata dalla scuola mediante apposizione del timbro e la firma del legale responsabile

* la percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili sull’indicatore della situazione reddituale sia superiore al 2 per cento per i richiedenti con indicatore della situazione reddituale superiore a euro 7.600,00.

La domanda presentata oltre il termine perentorio del 2 novembre 2004 è irricevibile. Fa fede la data del timbro postale di partenza.

7. Reddito

Nella domanda di contributo dovrà essere necessariamente indicato, a pena di inammissibilità dalla stessa, il reddito imponibile complessivo di ciascun componente del nucleo famigliare ossia dei genitori e dei figli a carico. L’indicazione del reddito dovrà essere riportata sulla domanda anche qualora il reddito sia zero.

In caso di istanze relative a studenti in condizione di affidamento a famiglie il reddito di riferimento sarà quello del nucleo famigliare affidatario (genitori e figli a carico). Qualora lo studente sia in affidamento a comunità dovrà essere riportato l’eventuale reddito dello studente.

Per calcolare il reddito imponibile complessivo sommare per ogni percettore di reddito i valori riportati:

* nel CUD dell’anno 2004 al punto 1 (reddito da lavoro dipendente ed assimilati per i quali è possibile fruire delle detrazioni) + punto 2 (redditi assimilati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni ), parte B

* nel 730-3 al rigo 11

* nell’UNICO al rigo RN 6 colonna 4

* redditi percepiti all’estero convertiti in euro

8. Calcolo dell’indicatore della situazione reddituale e formulazione della graduatoria per l’assegnazione del contributo

L’Amministrazione regionale, sommati i singoli redditi dei componenti del nucleo famigliare calcolerà l’indicatore della situazione reddituale dividendo il reddito del nucleo per i seguenti coefficienti, sulla base della composizione del nucleo stesso.

Numero componenti    Coefficienti
nucleo familiare
1    1,00
2    1,57
3    2,04
4    2,46
5    2,85
Per ogni ulteriore componente è prevista una maggiorazione dello 0,35

Il contributo regionale alla libera scelta educativa viene concesso per ogni alunno e prioritariamente alle famiglie il cui indicatore della situazione reddituale sia inferiore o uguale a euro 7.600,00 ed ai rimanenti beneficiari sulla base della graduatoria in ordine decrescente della percentuale di incidenza della spesa scolastica sull’indicatore della situazione reddituale fino ad esaurimento delle risorse regionali disponibili.

9. Variazioni di Istituzione scolastica e interruzione degli studi

Per gli studenti che dopo aver presentato la domanda cambiano Istituzione scolastica o interrompono il corso di studi, il richiedente e l’Istituzione scolastica stessa sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all’indirizzo indicato al punto 2 del presente bando.

Il contributo regionale potrà essere calcolato solamente sulla spesa effettivamente sostenuta presso l’Istituto scolastico, che ne ha attestato l’ammontare all’atto della domanda

10. Determinazione dell’entità del contributo

Le quote percentuali di copertura delle spese scolastiche ammissibili per ogni studente, articolate in più fasce proporzionali di reddito, e l’importo massimo del contributo regionale alla libera scelta educativa differenziato per ordine e grado di istruzione, vengono determinati secondo la seguente tabella.

Indicatore della situazione reddituale

Percentuale copertura spesa scolastica ammissibile

Contributo massimo erogabile
per figlio

 

 

Scuola
elementare

Scuola
media

Scuola
Superiore

Minore uguale a Euro               7.600,00

75%

1.125,00

1.650,00

1.875,00

Minore uguale a Euro             10.000,00

70%

1.050,00

1.540,00

1.750,00

Minore uguale a Euro             20.000,00

60%

900,00

1.320,00

1.500,00

Minore uguale a Euro             30.400,00

50%

750,00

1.100,00

1.250,00

Il contributo massimo erogabile è elevato del 50 per cento nel caso di alunni portatori di handicap qualora siano state sostenute spese per l’insegnante di sostegno.

In relazione agli oneri amministrativi, il contributo erogabile cumulato per nucleo familiare non può essere inferiore a euro 25,00.

La spesa scolastica sostenuta per ciascun alunno non può, comunque, essere computata per importi superiori a:

a) euro 1.500,00 per le scuole elementari;

b) euro 2.200,00 per le scuole medie;

c) euro 2.500,00 per le scuole secondarie superiori.

Il massimale di spesa è elevato del 50 per cento nel caso di alunni portatori di handicap qualora siano state sostenute anche spese per l’insegnante di sostegno.

La graduatoria delle domande ammissibili e complete dei dati e degli elementi richiesti è approvata con determinazione del Direttore della Direzione regionale Promozione Attività Culturali Istruzione e Spettacolo e pubblicata nel sito della Regione Piemonte. Ai richiedenti inclusi in tale graduatoria viene altresì data comunicazione scritta individuale dell’esito dell’istruttoria della domanda

Esaminati gli eventuali reclami presentati viene pubblicata la graduatoria definitiva nella forma di elenco in cui sono contenute le domande ammesse al contributo. Tale graduatoria ha anche valore di comunicazione dell’esito dei reclami ed errori segnalati.

11. Erogazione del contributo

Dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, viene comunicata l’entità definitiva del contributo al beneficiario.

Il contributo concesso è erogato in un’unica soluzione mediante l’invio di assegno bancario, intestato all’assegnatario del contributo, al proprio domicilio.

12. Controlli e accertamenti sulle domande ammesse a contributo

L’Amministrazione regionale provvede ad effettuare un controllo su un campione del 5% dei beneficiari del contributo, estratto casualmente dall’archivio informatizzato e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L’Amministrazione regionale può richiedere la produzione della documentazione delle spese dichiarate dal beneficiario del contributo entro cinque anni dall’assegnazione del contributo stesso e, a tal fine tale documentazione va conservata.

Ai fini dei controlli, l’Amministrazione Regionale provvede ad acquisire direttamente i dati in possesso delle Amministrazioni pubbliche, non richiedendo al beneficiario del contributo di produrre la documentazione, salvi i casi di impossibilità di acquisizione della documentazione stessa.

Le dichiarazioni mendaci sono perseguite e comportano la segnalazione all’Autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione regionale e la decadenza dal beneficio per l’anno in corso e per quelli successivi.


Allegato