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Bollettino Ufficiale n. 31 del 5 / 08 / 2004

Legge regionale 3 agosto 2004, n. 20.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1992, N. 16 (DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO).

Art. 1.

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 è sostituito dal seguente:

“3. La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Università, gli Istituti d’istruzione secondaria di secondo grado, le istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.”.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r.16/1992, è sostituito dal seguente:

“2. Gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio, ai sensi dell’articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)”.

Art. 3.

1. L’articolo 6 della l.r.16/1992 è sostituito dal seguente:

“Art. 6. (Borse di studio)

1. Possono richiedere la borsa di studio gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea universitari, in possesso dei requisiti economici previsti dalla normativa nazionale in materia di diritto allo studio, così come recepita dalla normativa regionale. Possono altresì richiedere la borsa di studio gli studenti, in possesso dei citati requisiti economici, iscritti ai corsi di specializzazione obbligatori per l’esercizio della professione e iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della borsa di studio, di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 (Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca).

2. Agli studenti risultati idonei è garantita l’assegnazione della borsa di studio per la durata dell’intero corso legale di studi, ove siano mantenuti i requisiti economici e soddisfatti i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, ove non abbiano, per qualsiasi motivo, precedentemente ottenuto la borsa di studio, possono farne richiesta qualora, all’atto della domanda, siano in possesso dei requisiti economici richiesti e abbiano soddisfatto, entro la data fissata dalle normative nazionale e regionale, i requisiti di merito previsti dalla Giunta regionale.".

Art. 4.

1. Dopo l’articolo 6 della l.r.16/1992 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis. (Importo e modalità di erogazione delle borse di studio)

1. La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, determina i criteri generali relativi ai bandi di concorso e fissa annualmente l’importo della borsa, differenziato sulla base delle condizioni soggettive ed economiche degli studenti e delle loro famiglie, lo stanziamento complessivo destinato all’assegnazione delle borse di studio nonchè la quota di risorse da destinare agli idonei iscritti al primo anno e agli idonei iscritti ad anni successivi al primo, non beneficiari di borsa nell’anno precedente.

2. L’erogazione della borsa di studio avviene mediante il versamento dell’importo della borsa su un conto corrente intestato allo studente, aperto presso gli istituti bancari o altri enti e società che possono svolgere analogo servizio, convenzionati con l’Amministrazione regionale.

3. Gli studenti risultati vincitori, e quindi intestatari di un conto corrente personale ai sensi del comma 2, ottengono un’apertura di credito pari all’importo della borsa concessa e sono autorizzati a prelevare quote mensili la cui entità è determinata nelle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale con gli istituti di cui al comma 2.

4. Verificata la sussistenza del requisito di merito fissato dalla Giunta regionale per l’erogazione della borsa agli studenti iscritti al primo anno, viene versato sul conto corrente dello studente l’intero importo della borsa.

5. Per gli anni successivi al primo, sono versati quadrimestralmente sul conto corrente degli studenti che hanno mantenuto il diritto alla borsa importi commisurati ai crediti acquisiti nel quadrimestre stesso.

6. Successivamente all’accreditamento sul proprio conto corrente della borsa o di quote della stessa, lo studente può prelevare fino alla concorrenza della somma accreditata, previa compensazione dell’eventuale importo anticipato ai sensi del comma 3.

7. Agli studenti che hanno mantenuto il diritto alla borsa di studio per l’intero arco degli studi ed hanno conseguito il titolo relativo entro la durata del corso legale di studi, con un voto non inferiore a 99/110, può essere attribuito un premio finale commisurato all’importo della borsa di studio ed alla votazione conseguita.

8. Gli studenti che, nel corso del primo anno, non raggiungono il requisito di merito richiesto per l’erogazione della borsa devono restituire l’eventuale importo prelevato.

9. Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche e private, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli interessati.".

Art. 5.

1. Dopo l’articolo 6 della l.r.16/1992 è inserito il seguente:

“Art. 6 ter. (Borse di studio per la mobilità internazionale)

1. Al fine di favorire la mobilità internazionale promossa dagli atenei piemontesi e di offrire pari opportunità a tutti gli studenti, l’Amministrazione regionale sostiene la partecipazione ai programmi di mobilità degli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, mediante la concessione di borse di studio ad integrazione di quelle erogate ai sensi dell’articolo 6.

2. Le borse sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, a condizione che lo studente sia beneficiario di borsa nell’anno accademico nel quale partecipa al programma di mobilità e che il periodo di studio o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito del proprio corso di studi.

3. La Giunta regionale fissa lo stanziamento complessivo destinato all’assegnazione delle borse di studio per la mobilità internazionale nonchè l’importo della borsa, differenziato sulla base della durata del periodo di permanenza all’estero e dell’ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell’Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

4. L’erogazione della borsa avviene con le modalità fissate dalla Giunta regionale mediante il versamento dell’importo sul conto corrente intestato allo studente ai sensi dell’articolo 6 bis, comma 2.".

Art. 6.

1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 28 della l.r.16/1992, sono aggiunte, infine, le parole: “secondo le modalità di cui all’articolo 6 bis, comma 1.

Art. 7

1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r.16/1992, le parole “ed i contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551" sono soppresse.

Titolo II.

NORMA TRANSITORIA SOSPENSIVA.

Art. 8.

1. Le modalità di erogazione delle borse di studio di cui agli articoli 3, 4 e 5, sono attivate a partire dall’anno accademico successivo alla data di sottoscrizione delle convenzioni con gli istituti di cui all’articolo 4, e comunque compatibilmente con le scadenze previste dall’Ente per la pubblicazione dei bandi. Fino a quel momento la materia delle borse di studio continua ad essere regolata dagli articoli 6 e 12 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, così come modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 423

- Presentato dalla Giunta regionale il 29 maggio 2002.

- Assegnato alla VI commissione in sede referente il 3 giugno 2002.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 22 gennaio 2003 con relazione di Rosa Anna Costa, Pierluigi Marengo

- Approvato in Aula 22 luglio 2004, con emendamenti sul testo e sul titolo, con 36 voti favorevoli e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1:

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Finalità)

1. La presente legge disciplina l’attuazione del diritto allo studio nell’ambito universitario, al fine di favorire l’accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi di livello universitario e post universitario e consentire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi.

2. L’attuazione del diritto allo studio avviene in conformità degli obiettivi posti dalla programmazione nazionale, dal piano di sviluppo regionale e dei relativi strumenti attuativi.

3. La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Università, gli Istituti d’istruzione secondaria di secondo grado, le istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

4. Al fine di perseguire una politica unitaria e programmata del diritto allo studio, la Regione opera per realizzare un sistema organico di strutture, attività e servizi integrati con quelli esistenti o da realizzare sul territorio.".

Note all’articolo 2:

- Il testo dell’articolo 3 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (Destinatari)

1. Gli interventi previsti sono rivolti agli studenti indipendentemente dall’area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle Università degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.

2. Gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio, ai sensi dell’articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)".

3. Possono altresì essere ammessi a fruire dei medesimi interventi gli studenti apolidi e i rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorità statali.".


Note all’articolo 6:

- Il testo dell’articolo 28 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 28. (Attribuzione della Regione)

1. La Regione:

a) impartisce le direttive per l’organizzazione e la gestione degli interventi da parte dell’Ente, coordinandone l’attività con i servizi del diritto allo studio nella scuola secondaria e nelle altre istituzioni culturali;

b) promuove ed effettua ricerche e indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e per la programmazione dei relativi interventi;

c) realizza un sistema informativo e statistico di settore, utilizzando direttamente o tramite l’Ente i dati forniti dagli Atenei; assicura l’omogeneità della raccolta e del trattamento dei dati stessi; raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, facendone fruire l’Ente e gli Atenei;

d) fissa i criteri in conformità all’ art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 ai fini della formazione delle graduatorie per la fruizione dei servizi che si vanno ad attivare;

e) fissa l’importo delle borse di studio, secondo le modalità di cui all’articolo 6 bis, comma 1;

f) individua il numero delle fasce di reddito di cui all’art. 5 e l’entità del reddito per la relativa fascia di appartenenza per l’utilizzo delle mense e delle strutture abitative universitarie uniformando tale attività con quanto previsto dall’art. 4, punto a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390.".


Note all’articolo 7:

- Il testo dell’articolo 32 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 32. (Tasse e contributi)

1. L’ammontare della tassa di abilitazione all’esercizio professionale, le modalità di accertamento e di pagamento sono regolate dalla legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1 e successive modificazioni.".


Note all’articolo 8:

- Il testo dell’articolo 12 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 è il seguente:

Art. 12. (Prestiti d’onore)

1. Possono essere concessi prestiti d’onore a tasso agevolato attraverso convenzioni con aziende ed istituti di credito, che dovranno prevedere le forme di garanzia a carico dell’Ente nei casi di mancato recupero dei crediti che verranno loro affidati, avendo riguardo al merito e alle condizioni economiche degli aspiranti, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in accordo con gli Atenei.

2. Per far fronte a tale prestazione, l’Ente destinerà una quota annuale del proprio bilancio integrato delle disponibilità che a tale titolo verranno concesse, ogni anno, dal Ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica alla Regione.