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Bollettino Ufficiale n. 31 del 5 / 08 / 2004
Legge regionale 3 agosto 2004, n. 20.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Titolo I.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1992, N. 16 (DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO).
Art. 1.
1. Il comma 3 dellarticolo 2 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 è sostituito dal seguente:
3. La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Università, gli Istituti distruzione secondaria di secondo grado, le istituzioni per lalta formazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dellAccademia nazionale di danza, dellAccademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge..
Art. 2.
1. Il comma 2 dellarticolo 3 della l.r.16/1992, è sostituito dal seguente:
2. Gli studenti stranieri non appartenenti allUnione europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio, ai sensi dellarticolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dellarticolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
Art. 3.
1. Larticolo 6 della l.r.16/1992 è sostituito dal seguente:
Art. 6. (Borse di studio)
1. Possono richiedere la borsa di studio gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea universitari, in possesso dei requisiti economici previsti dalla normativa nazionale in materia di diritto allo studio, così come recepita dalla normativa regionale. Possono altresì richiedere la borsa di studio gli studenti, in possesso dei citati requisiti economici, iscritti ai corsi di specializzazione obbligatori per lesercizio della professione e iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano della borsa di studio, di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 (Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca).
2. Agli studenti risultati idonei è garantita lassegnazione della borsa di studio per la durata dellintero corso legale di studi, ove siano mantenuti i requisiti economici e soddisfatti i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, ove non abbiano, per qualsiasi motivo, precedentemente ottenuto la borsa di studio, possono farne richiesta qualora, allatto della domanda, siano in possesso dei requisiti economici richiesti e abbiano soddisfatto, entro la data fissata dalle normative nazionale e regionale, i requisiti di merito previsti dalla Giunta regionale.".
Art. 4.
1. Dopo larticolo 6 della l.r.16/1992 è inserito il seguente:
Art. 6 bis. (Importo e modalità di erogazione delle borse di studio)
1. La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, determina i criteri generali relativi ai bandi di concorso e fissa annualmente limporto della borsa, differenziato sulla base delle condizioni soggettive ed economiche degli studenti e delle loro famiglie, lo stanziamento complessivo destinato allassegnazione delle borse di studio nonchè la quota di risorse da destinare agli idonei iscritti al primo anno e agli idonei iscritti ad anni successivi al primo, non beneficiari di borsa nellanno precedente.
2. Lerogazione della borsa di studio avviene mediante il versamento dellimporto della borsa su un conto corrente intestato allo studente, aperto presso gli istituti bancari o altri enti e società che possono svolgere analogo servizio, convenzionati con lAmministrazione regionale.
3. Gli studenti risultati vincitori, e quindi intestatari di un conto corrente personale ai sensi del comma 2, ottengono unapertura di credito pari allimporto della borsa concessa e sono autorizzati a prelevare quote mensili la cui entità è determinata nelle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale con gli istituti di cui al comma 2.
4. Verificata la sussistenza del requisito di merito fissato dalla Giunta regionale per lerogazione della borsa agli studenti iscritti al primo anno, viene versato sul conto corrente dello studente lintero importo della borsa.
5. Per gli anni successivi al primo, sono versati quadrimestralmente sul conto corrente degli studenti che hanno mantenuto il diritto alla borsa importi commisurati ai crediti acquisiti nel quadrimestre stesso.
6. Successivamente allaccreditamento sul proprio conto corrente della borsa o di quote della stessa, lo studente può prelevare fino alla concorrenza della somma accreditata, previa compensazione delleventuale importo anticipato ai sensi del comma 3.
7. Agli studenti che hanno mantenuto il diritto alla borsa di studio per lintero arco degli studi ed hanno conseguito il titolo relativo entro la durata del corso legale di studi, con un voto non inferiore a 99/110, può essere attribuito un premio finale commisurato allimporto della borsa di studio ed alla votazione conseguita.
8. Gli studenti che, nel corso del primo anno, non raggiungono il requisito di merito richiesto per lerogazione della borsa devono restituire leventuale importo prelevato.
9. Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche e private, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli interessati.".
Art. 5.
1. Dopo larticolo 6 della l.r.16/1992 è inserito il seguente:
Art. 6 ter. (Borse di studio per la mobilità internazionale)
1. Al fine di favorire la mobilità internazionale promossa dagli atenei piemontesi e di offrire pari opportunità a tutti gli studenti, lAmministrazione regionale sostiene la partecipazione ai programmi di mobilità degli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, mediante la concessione di borse di studio ad integrazione di quelle erogate ai sensi dellarticolo 6.
2. Le borse sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, a condizione che lo studente sia beneficiario di borsa nellanno accademico nel quale partecipa al programma di mobilità e che il periodo di studio o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nellambito del proprio corso di studi.
3. La Giunta regionale fissa lo stanziamento complessivo destinato allassegnazione delle borse di studio per la mobilità internazionale nonchè limporto della borsa, differenziato sulla base della durata del periodo di permanenza allestero e dellammontare della borsa concessa a valere sui fondi dellUnione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.
4. Lerogazione della borsa avviene con le modalità fissate dalla Giunta regionale mediante il versamento dellimporto sul conto corrente intestato allo studente ai sensi dellarticolo 6 bis, comma 2.".
Art. 6.
1. Alla lettera e) del comma 1 dellarticolo 28 della l.r.16/1992, sono aggiunte, infine, le parole: secondo le modalità di cui allarticolo 6 bis, comma 1.
Art. 7
1. Al comma 1 dellarticolo 32 della l.r.16/1992, le parole ed i contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551" sono soppresse.
Titolo II.
NORMA TRANSITORIA SOSPENSIVA.
Art. 8.
1. Le modalità di erogazione delle borse di studio di cui agli articoli 3, 4 e 5, sono attivate a partire dallanno accademico successivo alla data di sottoscrizione delle convenzioni con gli istituti di cui allarticolo 4, e comunque compatibilmente con le scadenze previste dallEnte per la pubblicazione dei bandi. Fino a quel momento la materia delle borse di studio continua ad essere regolata dagli articoli 6 e 12 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, così come modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 agosto 2004
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 423
- Presentato dalla Giunta regionale il 29 maggio 2002.
- Assegnato alla VI commissione in sede referente il 3 giugno 2002.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 22 gennaio 2003 con relazione di Rosa Anna Costa, Pierluigi Marengo
- Approvato in Aula 22 luglio 2004, con emendamenti sul testo e sul titolo, con 36 voti favorevoli e 1 non votante
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 1:
- Il testo dellarticolo 2 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 2 (Finalità)
1. La presente legge disciplina lattuazione del diritto allo studio nellambito universitario, al fine di favorire laccesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi di livello universitario e post universitario e consentire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi.
2. Lattuazione del diritto allo studio avviene in conformità degli obiettivi posti dalla programmazione nazionale, dal piano di sviluppo regionale e dei relativi strumenti attuativi.
3. La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Università, gli Istituti distruzione secondaria di secondo grado, le istituzioni per lalta formazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dellAccademia nazionale di danza, dellAccademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
4. Al fine di perseguire una politica unitaria e programmata del diritto allo studio, la Regione opera per realizzare un sistema organico di strutture, attività e servizi integrati con quelli esistenti o da realizzare sul territorio.".
Note allarticolo 2:
- Il testo dellarticolo 3 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 3 (Destinatari)
1. Gli interventi previsti sono rivolti agli studenti indipendentemente dallarea geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle Università degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.
2. Gli studenti stranieri non appartenenti allUnione Europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio, ai sensi dellarticolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dellarticolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)".
3. Possono altresì essere ammessi a fruire dei medesimi interventi gli studenti apolidi e i rifugiati politici riconosciuti tali dalle competenti autorità statali.".
Note allarticolo 6:
- Il testo dellarticolo 28 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 28. (Attribuzione della Regione)
1. La Regione:
a) impartisce le direttive per lorganizzazione e la gestione degli interventi da parte dellEnte, coordinandone lattività con i servizi del diritto allo studio nella scuola secondaria e nelle altre istituzioni culturali;
b) promuove ed effettua ricerche e indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e per la programmazione dei relativi interventi;
c) realizza un sistema informativo e statistico di settore, utilizzando direttamente o tramite lEnte i dati forniti dagli Atenei; assicura lomogeneità della raccolta e del trattamento dei dati stessi; raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, facendone fruire lEnte e gli Atenei;
d) fissa i criteri in conformità all art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 ai fini della formazione delle graduatorie per la fruizione dei servizi che si vanno ad attivare;
e) fissa limporto delle borse di studio, secondo le modalità di cui allarticolo 6 bis, comma 1;
f) individua il numero delle fasce di reddito di cui allart. 5 e lentità del reddito per la relativa fascia di appartenenza per lutilizzo delle mense e delle strutture abitative universitarie uniformando tale attività con quanto previsto dallart. 4, punto a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390.".
Note allarticolo 7:
- Il testo dellarticolo 32 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 32. (Tasse e contributi)
1. Lammontare della tassa di abilitazione allesercizio professionale, le modalità di accertamento e di pagamento sono regolate dalla legge regionale 11 gennaio 1984, n. 1 e successive modificazioni.".
Note allarticolo 8:
- Il testo dellarticolo 12 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 è il seguente:
Art. 12. (Prestiti donore)
1. Possono essere concessi prestiti donore a tasso agevolato attraverso convenzioni con aziende ed istituti di credito, che dovranno prevedere le forme di garanzia a carico dellEnte nei casi di mancato recupero dei crediti che verranno loro affidati, avendo riguardo al merito e alle condizioni economiche degli aspiranti, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in accordo con gli Atenei.
2. Per far fronte a tale prestazione, lEnte destinerà una quota annuale del proprio bilancio integrato delle disponibilità che a tale titolo verranno concesse, ogni anno, dal Ministero per lUniversità e la Ricerca Scientifica e Tecnologica alla Regione.