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Bollettino Ufficiale n. 31 del 5 / 08 / 2004
Corte costituzionale
Sentenza n. 227/2004
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
La Corte Costituzionale
composta dai signori:
- Gustavo Zagrebelsky Presidente
- Valerio Onida Giudice
- Carlo Mezzanotte Giudice
- Fernanda Contri Giudice
- Guido Neppi Modona Giudice
Piero Alberto Capotosti Giudice
- Annibale Marini Giudice
- Franco Bile Giudice
- Giovanni Maria Flick Giudice
- Francesco Amirante Giudice
- Ugo De Siervo Giudice
- Romano Vaccarella Giudice
- Paolo Maddalena Giudice
- Alfio Finocchiaro Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera i), 3, comma l , lettera l), 11, commi 13 e 14, e 12, commi 7 e 8, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 dicembre 2002, depositato in cancelleria il 9 gennaio 2003 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2003.
Visto latto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nelludienza pubblica dell11 novembre 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
uditi lavvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri e lavvocato Anita Ciavarra per la Regione Piemonte.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 30 dicembre 2002 e depositato il successivo 9 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 2, comma 1, lettera i), 3, comma 1, lettera l), 11, commi 13 e 14, e 12, commi 7 e 8, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), in riferimento allart. 120 della Costituzione.
2. - Le suddette, disposizioni legislative regionali, anche con richiamo a preesistenti discipline, affidano (a) alla Regione lesercizio di poteri sostitutivi, in caso di inadempienza nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla stessa legge alle Province in materia di gestione dei rifiuti, e (b) alle Province analoghi poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle Comunità montane e dei consorzi di bacino, prevedendo la nomina di commissari ad acta.
Nel denunciare queste previsioni, lAvvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del ricorrente, rileva che la disposizione costituzionale citata demanderebbe a legge statale la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, stante la carenza di potestà legislativa della Regione in materia di controlli sostitutivi.
A suffragio della sussistenza di questa riserva, a beneficio del legislatore statale, di attuazione dellart. 120, secondo comma, della Costituzione, secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, si porrebbero (a) la continuità testuale dei due periodi dellunitario secondo comma dellart. 120 della Costituzione, che concerne il potere sostitutivo del Governo e i relativi casi di esercizio, (b) le solenni disposizioni contenute nellart. 114, commi primo e secondo, della Costituzione (con la garanzia dellautonomia degli enti territoriali), (c) lassegnazione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della materia relativa agli organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane [art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione], (d) la cogente esigenza di una disciplina unitaria - o perlomeno fortemente coordinata - delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi, a iniziare dallindividuazione dellorgano chiamato a disporre lintervento sostitutivo.
3. - Nel giudizio così promosso si è costituita la Regione Piemonte.
La resistente osserva che la legge regionale n. 24 del 2002 disciplina la gestione e la riduzione dei rifiuti, in conformità alle norme comunitarie in materia, alle disposizioni legislative statali che alle prime danno attuazione (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) e altresì al complessivo quadro normativo, statale (legge 15 marzo 1997, n. 59; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e regionale (legge regionale 20 novembre 1998, n. 34; legge regionale 26 aprile 2000, n. 44).
La legge regionale, in sintesi, definisce competenze di programmazione e di gestione, che vengono mantenute al livello regionale ovvero che sono attribuite al livello provinciale e comunale, con previsione di raccordi e forme di coordinamento (articoli 2 - 7); delinea il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, articolato in ambiti territoriali ottimali (di dimensione provinciale), nei quali gli enti locali - territoriali e non - e i relativi consorzi assicurano lo svolgimento dei servizi previsti nella legge.
In questo contesto, le specifiche disposizioni oggetto di impugnazione riguardano (a) lesercizio da parte della Regione del potere sostitutivo, già previsto da precedente norma regionale (art. 14 della legge regionale n. 34 del 1998), nei confronti delle Province, e (b) lesercizio di analogo potere da parte della Province nei confronti dei Comuni e degli altri enti menzionati, in caso di inerzia e in vista della messa in opera degli strumenti (costituzione dei consorzi di bacino, programmazione degli interventi e investimenti, approvazione delle convenzioni di cooperazione costitutive delle associazioni di ambito previste dalla legge) che la medesima normativa individua per la migliore gestione dei rifiuti.
Questa disciplina, ad avviso della resistente, sarebbe del tutto estranea sia alla previsione dellart. 120, secondo comma, della Costituzione, sia allambito della legge statale attuativa, la quale non avrebbe ragione di regolare ogni ipotesi di potere sostitutivo diversa da quella attribuita al Governo dalla disposizione costituzionale.
La previsione di poteri sostitutivi - prosegue la difesa regionale - sarebbe presente in numerose disposizioni e in svariati ambiti, sia generali (come nella legge n. 59 del 1997 e nel conseguente decreto legislativo n. 112 del 1998) che particolari: a seguire la prospettazione del ricorrente, anche siffatte previsioni dovrebbero essere travolte dal nuovo testo dellart. 120, secondo comma, della Costituzione, salvo poi essere reintrodotte per effetto della - futura - legge statale attuativa del testo costituzionale.
A sostenere le ragioni del ricorso non condurrebbero, daltro canto, neppure gli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. La potestà legislativa affidata alle Regioni in determinate materie - sia in via esclusiva che in via concorrente - implicherebbe necessariamente la disciplina delle funzioni degli enti territoriali diversi dalla Regione nelle medesime materie e dunque anche la possibilità di stabilire forme di intervento sostitutivo, là dove ritenuto necessario in vista della garanzia dello svolgimento di funzioni e compiti nei singoli settori.
Inoltre, lart. 118, secondo comma, della Costituzione prevede funzioni amministrative di Comuni, Province e Città metropolitane sia proprie sia conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze, il che confermerebbe la possibilità di prevedere poteri sostitutivi inerenti allesercizio delle funzioni, appunto, conferite.
La difesa regionale, infine, richiama le disposizioni che espressamente prevedono strumenti di raccordo tra i diversi livelli di governo e di amministrazione, con gli eventuali interventi sostitutivi [art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 59 del 1997; art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998], e conclude per una declaratoria di infondatezza del ricorso.
4. - Nellimminenza delludienza di trattazione, la Regione Piemonte ha depositato una memoria, in cui si sviluppano ulteriormente gli argomenti già dedotti nellatto di costituzione.
In particolare, si sostiene che proprio la formulazione dellart. 120, secondo comma, della Costituzione evidenzierebbe il suo esclusivo riferimento al Governo, il cui potere potrebbe esercitarsi previa emanazione di una legge statale che ne disciplinasse lintervento.
Lart. 120, quindi, non avrebbe la portata - indicata dal ricorrente - di generale regolazione dellesercizio di poteri sostitutivi fra i vari livelli di governo, e non includerebbe pertanto la previsione di poteri rientranti nella potestà del legislatore regionale, quanto al conferimento e al coordinato esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle autonomie locali.
In definitiva, sarebbe del tutto coerente con il sistema che là dove vi fosse competenza sostanziale della Regione vi fosse anche la competenza a disciplinare lattività e il rimedio allinattività, in una linea che troverebbe conferma nellart. 118, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui individua la fonte attributiva di funzioni amministrative a Comuni, Province e Città metropolitane nella legge regionale, oltre che nel ruolo, assegnato alla Regione, di centro propulsore e di coordinamento dellintero sistema delle autonomie locali, secondo lespressione della giurisprudenza costituzionale.
Alla stregua di tali premesse, conclude la resistente, le norme regionali impugnate, finalizzate a dare effettiva attuazione alla normativa statale (decreto legislativo n. 22 del 1997), e non interferenti su organi, poteri e funzioni fondamentali delle Province e dei Comuni del Piemonte, realizzerebbero una esigenza di coordinamento pienamente conforme ai principi costituzionali.
Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva, in riferimento allart. 120 della Costituzione, questione di, legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera i), 3, comma 1, lettera l), 11, commi 13 e 14, e 12, commi 7 e 8, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), nella parte in cui essi, anche con richiamo a preesistenti discipline, affidano (a) alla Regione lesercizio di poteri sostitutivi, in caso di inadempienza nello svolgimento delle funzioni attribuite dalla stessa legge alle Province in materia di gestione dei rifiuti, e (b) alle Province analoghi poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle Comunità montane e dei consorzi di bacino, prevedendo anche la nomina di commissari ad acta.
Tali disposizioni, in particolare, si porrebbero in violazione dellart. 120 della Costituzione, in quanto dal secondo comma del medesimo si ricaverebbe la riserva allo Stato della disciplina degli interventi sostitutivi. A suffragio di tale conclusione si adducono (a) la continuità testuale dei due periodi dellunitario secondo comma dellart. 120 della Costituzione, che concerne il potere sostitutivo del Governo e i relativi casi di esercizio, (b) le solenni disposizioni contenute nellart. 114, commi primo e secondo, della Costituzione (con la garanzia dellautonomia degli enti territoriali), (c) lassegnazione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della materia relativa agli organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane [art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione], (d) la cogente esigenza di una disciplina unitaria - o perlomeno fortemente coordinata - delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi, a iniziare dallindividuazione dellorgano chiamato a disporre lintervento sostitutivo.
2. - Le questioni non sono fondate.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che larticolo 120, secondo comma, della Costituzione non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza, e nel disciplinare lesercizio di funzioni amministrative conferite agli enti locali, preveda anche poteri sostitutivi in capo a organi regionali o di altro livello di governo nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dellente ordinariamente competente.
È stato peraltro chiarito (sentenze n. 313 del 2003 e numeri 43, 69, 70, 71, 72, 73, 112, 172 e 173 del 2004) che (a) le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi debbono essere previste e disciplinate dalla legge (cfr. sentenza n. 338 del 1989), la quale deve definirne i presupposti sostanziali e procedurali; (b) la sostituzione può essere prevista esclusivamente per il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nellan (anche se non necessariamente nel quid o nel quomodo) (sentenza n. 177 del 1988), la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede lintervento sostitutivo; (c) lesercizio del potere sostitutivo deve essere affidato a un organo di governo della Regione o deve comunque svolgersi sulla base di una decisione di questo (cfr. sentenze n. 313 del 2003, n. 342 del 1994, n. 460 del 1989), stante lattitudine dellintervento a incidere sullautonomia costituzionale dellente sostituito; infine, (d) devono sussistere, in conformità al principio di leale cooperazione, congrue garanzie procedurali per lesercizio del potere sostitutivo, prevedendosi, in particolare, un procedimento in cui lente sostituito sia messo in grado di interloquire con gli organi deputati alla sostituzione e di evitare la sostituzione stessa attraverso un autonomo adempimento (cfr. sentenze n. 419 del 1995 e n. 153 del 1986; ordinanza n. 53 del 2003).
3. - Incontestata essendo la competenza del legislatore regionale a disciplinare la materia oggetto della legge nella quale le disposizioni impugnate si inscrivono, è alla luce dei limiti e delle condizioni appena indicati che deve effettuarsi lo scrutinio di legittimità costituzionale.
4. - Lart. 2, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 24 del 2002 attribuisce alla Regione il compito di provvedere allesercizio - nelle forme previste dallart. 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) - del potere sostitutivo nei confronti delle Province in caso di inadempienza nello svolgimento delle competenze a esse attribuite dalla medesima legge regionale n. 24.
Dal combinato disposto dellart. 2, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 24 del 2002 e dellart. 14 della legge regionale n. 34 del 1998, si deduce lesistenza di una determinazione legislativa dei presupposti sostanziali e procedurali che legittimano lesercizio del potere sostitutivo.
Con riferimento alla natura dei presupposti sostanziali, la disposizione impugnata prevede che allintervento sostitutivo si faccia luogo in caso di inadempienza, da parte delle Province, nello svolgimento delle competenze a esse attribuite. La formulazione della disposizione, per quanto sintetica, delimita comunque lambito entro il quale il potere sostitutivo può esercitarsi: in tal senso, il concetto di inadempienza non può non essere inteso come avente riguardo alla violazione di quelle norme che, nel prescrivere il compimento di determinati atti o attività (alluopo ponendo, se del caso, termini per ladempimento), si pongono a tutela di quegli interessi unitari alla cui salvaguardia lintervento sostitutivo è chiamato.
Conforme ai requisiti anzidetti è altresì lattribuzione del potere sostitutivo a un organo di governo: lart. 14 della legge regionale n. 34 del 1998 (confermato dallart. 2, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2002) conferisce, infatti, lesercizio del potere alla Giunta regionale.
Le modalità di esercizio del potere sostitutivo, attivabile soltanto dopo che la Giunta regionale, su proposta dellAssessore competente per materia, abbia invitato la Provincia a provvedere entro congruo termine al compimento degli atti dovuti (art. 14 della legge n. 34 del 1998), soddisfano infine il necessario rispetto del principio di leale cooperazione.
5. - A conclusioni del medesimo segno deve giungersi con riferimento alla censura avente a oggetto lart. 3, comma 1, lettera l), della legge regionale n. 24 del 2002, secondo cui le Province provvedono allesercizio del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle Comunità montane e dei consorzi di bacino, per lespletamento delle funzioni, degli obiettivi e delle attività di cui allarticolo 11, commi 1, 3, 6, 11 e 15, ed allarticolo 12, commi 3, 4, e 6".
La censura dellart. 3, comma 1, lettera 1), non può essere disgiunta da quelle concernenti gli impugnati articoli 11, commi 13 e 14, e 12, commi 7 e 8. Ciò in quanto questi ultimi specificano le modalità di esercizio del potere sostitutivo da parte delle Province in relazione a fattispecie individuate nel comma 1, lettera l), dellart. 3.
In particolare, lart. 11, comma 13, disciplina lesercizio del potere sostitutivo da parte delle Province circa gli atti di cui allart. 11, comma 3, cioè la creazione dei consorzi di bacino previsti dal comma 1, e ladeguamento, per i consorzi già esistenti, dei propri statuti e della propria convenzione per il consorziamento obbligatorio.
Lart. 11, comma 14, attribuisce alle Province il potere sostitutivo circa le attività disciplinate ai commi 6 e 11 del medesimo articolo, vale a dire, rispettivamente, lo svolgimento, da parte del consorzio, delle funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi attribuiti al bacino e lapprovazione del regolamento speciale consortile, del programma pluriennale degli interventi, e dei relativi investimenti, e dei criteri tariffari relativi ai servizi di gestione (indicati allart. 10, comma 1) svolti nei bacini.
Lart. 12, comma,7, stabilisce le modalità di esercizio del potere sostitutivo in relazione alladozione, prevista dallart. 12, comma 3, della convenzione costitutiva dellassociazione dei consorzi di bacino (c.d. associazione di ambito).
Infine, lart. 12, comma 8, determina le forme degli interventi sostitutivi circa le attività spettanti allassociazione dei consorzi di bacino, indicate al comma 4 dellarticolo, e consistenti nel provvedere, sulla base dei programmi provinciali, al governo e al coordinamento dei servizi di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, nel realizzare gli interventi previsti dal programma provinciale (o nellindividuare i soggetti cui affidare la realizzazione), nel fornire ai consorzi di bacino appartenenti allambito territoriale ottimale le informazioni per la predisposizione, ai fini dellistituzione della tariffa, dei piani finanziari di cui allart. 8 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).
Quanto alle ulteriori ipotesi previste dallart. 3, comma 1, lettera l), lart. 11, comma 15, stabilisce che lattività di gestione operativa dei servizi da effettuare nel bacino è svolta, in conformità con il principio della separazione delle funzioni di governo da quelle di gestione operativa, nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali) e successive modificazioni.
Analogamente, lart. 12, comma 6, stabilisce che lattività di gestione operativa degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, da effettuare nellambito territoriale ottimale, è svolta nelle forme previste dal decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni.
A norma dellart. 3, comma 1, lettera l), la Provincia provvede allesercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dei soggetti preposti allesercizio dellattività di gestione.
Il generale riferimento al criterio della inerzia da parte dei soggetti ordinariamente competenti allo svolgimento delle attività contemplate deve intendersi, in conformità allinterpretazione che costituzionalmente si impone, in stretta correlazione con il richiamo alla disciplina del decreto legislativo n. 267 del 2000 e alle successive modificazioni, con il che il potere sostitutivo risulta attivabile, non per qualsiasi fattispecie liberamente apprezzabile dalla Provincia, bensì soltanto allorché linerzia si riverberi - a seguito di inattività o di violazione dei termini, delle forme o dei contenuti degli atti prescritti - in una violazione di norme poste a tutela degli interessi unitari alla cui salvaguardia lintervento sostitutivo è chiamato.
Con riferimento al soggetto cui il potere di intervento sostitutivo spetta, le disposizioni legislative, prevedendo lattribuzione generica alla Provincia, devono intendersi - in assenza di una specifica disposizione sul punto - nel senso che il potere di agire in sostituzione spetti allorgano provinciale di governo che risulta competente secondo le norme legislative e statutarie che definiscono, in generale, le linee di organizzazione dellente (considerazione che vale anche in riferimento alle ulteriori fattispecie in cui si configura un potere sostitutivo in capo, genericamente, alla Provincia).
Inoltre, sebbene la disposizione non disegni la cornice procedurale entro la quale lintervento sostitutivo debba svolgersi, il principio di leale cooperazione, pur nel silenzio del legislatore, implica che le applicazioni concrete che della medesima disposizione si facciano non possano comunque prescindere da un avviso, rivolto allente sostituendo, contenente una diffida ad adempiere entro un congruo termine, solo trascorso il quale lintervento sostitutivo può essere espletato.
Così ricostruita nella sua portata, la disposizione impugnata si sottrae alle censure di illegittimità costituzionale, ferma comunque restando la possibilità di far valere, da parte dellente diffidato, attraverso gli ordinari rimedi giurisdizionali, leventuale difetto di congruità del termine di volta in volta assegnato antecedentemente allesercizio in concreto del potere sostitutivo.
6. - Per quanto attiene al combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera l), e 11, comma 13, i presupposti dellesercizio del potere sostitutivo sono rintracciabili in questultima disposizione, ai sensi della quale, decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale dello schema tipo di convenzione per il consorziamento obbligatorio a livello di bacino e del relativo statuto (art. 11, comma 3), la Provincia competente per territorio provvede, previa diffida, in via sostitutiva, a costituire il consorzio di bacino, nominandone gli organi e approvandone lo statuto.
La disciplina dei presupposti (individuati nel mancato adempimento di un obbligo entro il termine perentorio determinato dalla legge) e del procedimento che può condurre allintervento sostitutivo (espressamente preceduto dalla diffida agli enti competenti, ai quali deve implicitamente assegnarsi un termine congruo per ladempimento autonomo), escludono il contrasto delle disposizioni con il dettato costituzionale.
7. - A rilievi similari si presta il combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera l), e 11, comma 14, questultimo prevedendo che, in caso di inerzia dei consorzi di bacino nellespletamento delle funzioni di cui allart. 11, commi 6 e 11, la Provincia, previa diffida, provvede allintervento sostitutivo, tramite un commissario ad acta, finalizzato a garantire il governo delle funzioni previste a livello di bacino.
Interpretato il presupposto per la sostituzione - l"inerzia" - nel senso sopra indicato (e cioè che il potere sostitutivo è attivabile, non per qualsiasi ipotesi di inerzia, ma soltanto allorché essa si riverberi - a seguito di inattività o di violazione dei termini, delle forme o dei contenuti degli atti prescritti - in una violazione di obblighi legislativi posti a tutela degli interessi unitari alla cui salvaguardia lintervento sostitutivo è chiamato), e chiarito il riferimento alla previa diffida come implicitamente richiedente la sussistenza di un congruo termine per ladempimento autonomo da parte dellente diffidato, la normativa risultante dagli articoli 3, comma 1, lettera l), e 11, comma 14, si sottrae alle censure di incostituzionalità.
8. - Con riguardo agli articoli 3, comma 1, lettera l), e 12, comma 7, possono riproporsi le medesime argomentazioni.
La cornice entro cui il potere sostitutivo viene esercitato è dettata dallart. 12, comma 7, allorché esso stabilisce che, decorso il termine di sei mesi dalla costituzione dei consorzi di bacino senza che questi abbiano proceduto a stipulare tra loro la convenzione di cooperazione obbligatoria (art. 12, comma 3), la Provincia provvede, previa diffida nei confronti del consorzio o dei consorzi di bacino inadempienti, ad adottare, in via sostitutiva, la necessaria convenzione.
9. - Di tenore analogo è la disciplina contenuta nel combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera l), e 12, comma 8, questultima disposizione prevedendo che, in caso di inerzia dellassociazione di ambito ai fini dello svolgimento delle funzioni in forma associata indicate allart. 12, comma 4, ovvero nel caso di necessità e urgenza, la Provincia, previa diffida, provvede, tramite un commissario ad acta, a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.
La nozione di inerzia che si è precedentemente ricostruita, secondo moduli che vengono ulteriormente specificati dal riferimento alternativo alle ipotesi di necessità ed urgenza, chiaramente da ricollegarsi al potenziale pregiudizio di interessi unitari, soddisfa lesigenza di determinazione legislativa dei presupposti per procedere allintervento sostitutivo. Del pari la necessaria diffida preventiva - implicitamente recante un congruo termine per ladempimento autonomo - garantisce il rispetto del principio cooperativo.
Per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera i), 3, comma 1, lettera l), 11, commi 13 e 14, e 12, commi 7 e 8, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), sollevate, in riferimento allart. 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 8 luglio 2004.
(omissis)