Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 31 del 5 / 08 / 2004
Legge regionale 3 agosto 2004, n. 21.
Rapporti tra il Consiglio regionale del Piemonte e i Consiglieri cessati dal mandato.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita)
1. Ai sensi dellarticolo 1 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e sue successive modificazioni, ai Consiglieri regionali cessati dal mandato e riconosciuto il titolo di Consigliere regionale seguito dallindicazione della legislatura o delle legislature in cui hanno esercitato il mandato.
2. Al fine di poter espletare lattivita istituzionale sono riconosciute ai Consiglieri regionali cessati dal mandato le tutele e le prerogative dei Consiglieri in carica in quanto compatibili con la situazione di Consiglieri che non esercitano il mandato attivo (...). Puo essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio tra la residenza e la sede del Consiglio regionale o altre localita del territorio nazionale al fine di poter partecipare ad attivita istituzionali connesse al loro status.
3. LUfficio di Presidenza adotta le disposizioni necessarie per lattuazione di quanto disposto al comma 2 nellambito delle disponibilità del bilancio del Consiglio regionale.
Art. 2.
(Rapporti della Associazione fra Consiglieri regionali gia facenti parte del Consiglio regionale del Piemonte con gli Organi regionali)
1. La Regione favorisce lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività culturali e di informazione promosse dallAssociazione fra Consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale del Piemonte, di seguito denominato Associazione, di cui alla legge regionale 8 novembre 1989, n. 65 (Riconoscimento dellAssociazione fra Consiglieri regionali già facenti parte dal Consiglio regionale del Piemonte).
2. LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono chiedere la collaborazione dellAssociazione per lorganizzazione e lattuazione di convegni, manifestazioni ed altre attivita socio-culturali rientranti tra i propri compiti istituzionali, ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per lorganizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per ladesione ad Enti ed associazioni e per lacquisto di documentazione di interesse storico ed artistico) e sue successive modificazioni.
Art. 3.
(Istituzione dellArchivio dei Consiglieri regionali cessati dal mandato)
1. E istituito, presso la Biblioteca del Consiglio regionale del Piemonte, lArchivio dei Consiglieri regionali cessati dal mandato.
2. LArchivio, di cui al comma 1, raccoglie, conserva e cura la sistemazione, anche con lausilio di strumenti informatici, dei documenti cartacei, audiovisivi ed elettronici conferiti dai Consiglieri regionali cessati dal mandato.
Art. 4.
(Organizzazione e funzionamento dellArchivio)
1. La gestione, lorganizzazione e le regole di consultazione dellArchivio dei Consiglieri cessati dal mandato, sono stabilite con apposito regolamento dallUfficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte, su proposta della Commissione di Vigilanza della Biblioteca, prevista dallarticolo 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale.
2. I documenti di cui allarticolo 3, comma 2, possono essere conferiti allArchivio sotto forma di Fondo, di parte di esso ovvero di semplice documentazione non classificata.
3. Il conferimento avviene in forma volontaria e a titolo gratuito da parte dei Consiglieri regionali cessati dal mandato, dei loro famigliari, dei gruppi consiliari, di associazioni e fondazioni ovvero di altri soggetti.
Art. 5.
(Interventi dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale)
1. LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce, attraverso apposita struttura, il necessario supporto organizzativo per lespletamento di tutte le funzioni e dei compiti propri dellAssociazione e fornisce alla stessa una sede adeguata.
2. La struttura regionale di cui al comma 1 supporta e gestisce, con riferimento allarticolo 1, comma 2, altresì lattivita istituzionale dei Consiglieri regionali cessati dal mandato, e tiene aggiornato lAlbo di tutti i Consiglieri regionali gia facenti parte dellAssemblea regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 agosto 2004
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 450.
- Presentata dai Consiglieri Marco Botta, Roberto Cota, Alessandro Di Benedetto, Giuseppe Pozzo, Lido Riba, Pietro Francesco Toselli il 7 ottobre 2002.
- Assegnata alla VIII Commissione in sede referente il 10 ottobre 2002.
- Testo licenziato dalla VIII Commissione referente il 10 novembre 2003 con relazione di Giuseppe Pozzo.
- Approvata in Aula il 22 luglio 2004, con emendamenti sul testo, con 37 voti favorevoli.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 1
Il testo dellarticolo 1 della l. r. 24/2001 è il seguente:
Art. 1 (Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)
1. Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali, ai sensi dellarticolo 12, comma 4, dello Statuto, si articola in:
a) indennita di carica come disciplinata dallarticolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) come sostituito dallarticolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21 (Sostituzione dellarticolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 Determinazioni delle indennita spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale, sostituito dallarticolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84 e integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri);
b) rimborso spese;
c) indennita di missione;
d) indennita per fine mandato e assegno vitalizio.".
Nota allarticolo 2
- Il testo della l. r. n. 65/1989 è pubblicato sul BUR del 15 novembre 1989 n. 46.