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Bollettino Ufficiale n. 31 del 5 / 08 / 2004

Legge regionale 3 agosto 2004, n. 21.

Rapporti tra il Consiglio regionale del Piemonte e i Consiglieri cessati dal mandato.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita’)

1. Ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e sue successive modificazioni, ai Consiglieri regionali cessati dal mandato e’ riconosciuto il titolo di ‘Consigliere regionale’ seguito dall’indicazione della legislatura o delle legislature in cui hanno esercitato il mandato.

2. Al fine di poter espletare l’attivita’ istituzionale sono riconosciute ai Consiglieri regionali cessati dal mandato le tutele e le prerogative dei Consiglieri in carica in quanto compatibili con la situazione di Consiglieri che non esercitano il mandato attivo (...). Puo’ essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio tra la residenza e la sede del Consiglio regionale o altre localita’ del territorio nazionale al fine di poter partecipare ad attivita’ istituzionali connesse al loro status.

3. L’Ufficio di Presidenza adotta le disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto disposto al comma 2 nell’ambito delle disponibilità del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 2.

(Rapporti della “Associazione fra Consiglieri regionali gia’ facenti parte del Consiglio regionale del Piemonte” con gli Organi regionali)

1. La Regione favorisce lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività culturali e di informazione promosse dall’Associazione fra Consiglieri regionali già facenti parte del Consiglio regionale del Piemonte, di seguito denominato Associazione, di cui alla legge regionale 8 novembre 1989, n. 65 (Riconoscimento dell’Associazione fra Consiglieri regionali già facenti parte dal Consiglio regionale del Piemonte).

2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono chiedere la collaborazione dell’Associazione per l’organizzazione e l’attuazione di convegni, manifestazioni ed altre attivita’ socio-culturali rientranti tra i propri compiti istituzionali, ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l’adesione ad Enti ed associazioni e per l’acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico) e sue successive modificazioni.

Art. 3.

(Istituzione dell’Archivio dei Consiglieri regionali cessati dal mandato)

1. E’ istituito, presso la Biblioteca del Consiglio regionale del Piemonte, l’Archivio dei Consiglieri regionali cessati dal mandato.

2. L’Archivio, di cui al comma 1, raccoglie, conserva e cura la sistemazione, anche con l’ausilio di strumenti informatici, dei documenti cartacei, audiovisivi ed elettronici conferiti dai Consiglieri regionali cessati dal mandato.

Art. 4.

(Organizzazione e funzionamento dell’Archivio)

1. La gestione, l’organizzazione e le regole di consultazione dell’Archivio dei Consiglieri cessati dal mandato, sono stabilite con apposito regolamento dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte, su proposta della Commissione di Vigilanza della Biblioteca, prevista dall’articolo 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

2. I documenti di cui all’articolo 3, comma 2, possono essere conferiti all’Archivio sotto forma di Fondo, di parte di esso ovvero di semplice documentazione non classificata.

3. Il conferimento avviene in forma volontaria e a titolo gratuito da parte dei Consiglieri regionali cessati dal mandato, dei loro famigliari, dei gruppi consiliari, di associazioni e fondazioni ovvero di altri soggetti.

Art. 5.

(Interventi dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale)

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce, attraverso apposita struttura, il necessario supporto organizzativo per l’espletamento di tutte le funzioni e dei compiti propri dell’Associazione e fornisce alla stessa una sede adeguata.

2. La struttura regionale di cui al comma 1 supporta e gestisce, con riferimento all’articolo 1, comma 2, altresì l’attivita’ istituzionale dei Consiglieri regionali cessati dal mandato, e tiene aggiornato l’Albo di tutti i Consiglieri regionali gia’ facenti parte dell’Assemblea regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 450.

- Presentata dai Consiglieri Marco Botta, Roberto Cota, Alessandro Di Benedetto, Giuseppe Pozzo, Lido Riba, Pietro Francesco Toselli il 7 ottobre 2002.

- Assegnata alla VIII Commissione in sede referente il 10 ottobre 2002.

- Testo licenziato dalla VIII Commissione referente il 10 novembre 2003 con relazione di Giuseppe Pozzo.

- Approvata in Aula il 22 luglio 2004, con emendamenti sul testo, con 37 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

Il testo dell’articolo 1 della l. r. 24/2001 è il seguente:

“Art. 1 (Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)

1. Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello Statuto, si articola in:

a) indennita’ di carica come disciplinata dall’articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita’ spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21 (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 “Determinazioni delle indennita’ spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale”, sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84 e integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 27 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri”);

b) rimborso spese;

c) indennita’ di missione;

d) indennita’ per fine mandato e assegno vitalizio.".


Nota all’articolo 2

- Il testo della l. r. n. 65/1989 è pubblicato sul BUR del 15 novembre 1989 n. 46.