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Bollettino Ufficiale n. 24 del 17 / 06 / 2004

Codice 16.4
D.D. 14 gennaio 2004, n. 2

L.R. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere”. Cava in località Cascina Piccia del Comune di Castiglione Torinese (TO), Società S.E.M.E.S. S.r.l. Proroga dei tempi per l’attuazione delle opere di recupero ambientale

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. la Ditta Semes S.r.l. (omissis) con sede in Castiglione Torinese (TO) - Strada degli Scavi n. 10, è autorizzata all’attuazione del recupero ambientale secondo il progetto presentato in data 5 giugno 2001 e nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche riportate nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. 18 del 18 febbraio 2002 della Direzione Industria.

2. I lavori di recupero ambientale devono essere attuati e ultimati entro il 4 febbraio 2007.

3. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di euro 165.700 (centosessantacinquemila settecento euro) ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Castiglione Torinese e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione dei debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

4. La cauzione di cui al precedente punto 3 è sostitutiva di quella attualmente in vigore polizza delle Assicurazioni Generali S.p.A. n. 210096786 dell’importo di euro 130.663,60.

5. Entro sei mesi dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta a definire l’area da cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale di Castiglione Torinese già prevista al punto 3 della Determinazione Dirigenziale n. 18 del 18 febbraio 2002.

6. La presente determinazione sarà inviata al Comune di Castiglione Torinese (TO) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po” - tratto torinese -, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

7. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti di terzi.

8. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto