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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 23

Comunicato della Direzione Affari istituzionali e Processo di delega - Settore Autonomie locali

Guida ai bandi per l’anno 2004 finalizzati alla concessione di contributi regionali per l’esercizio associato volontario di servizi comunali

Premessa

Sul II Supplemento del B.U. della Regione Piemonte n. 23 del 10.06.2004, sul sito web del Settore Autonomie locali (http://www.regione.piemonte.it/autonomie/) e sul portale dell’associazionismo locale “Comuni in Comune”, sono stati pubblicati due bandi della Direzione Affari istituzionali e processo di delega (approvati con: Codice 5 - D.D. n. 57 del 3.06.2004), recanti criteri e modalità per l’ammissione a finanziamento regionale di spese sostenute nell’anno 2004 per la gestione associata di servizi comunali, di cui uno diretto a supportare la concreta operatività delle forme associative già finanziate nel passato dalla Regione, e l’altro diretto a favorire lo sviluppo di nuovi processi associativi dal 1° aprile al 20 settembre 2004.

Si tratta di bandi innovativi (elaborati sulla base dei nuovi criteri di finanziamento dell’associazionismo locale dettati con D.G.R. n. 48-12640 del 31.05.2004, in attuazione della recente l.r. 3/2004), per cui si ritiene utile evidenziarne gli aspetti salienti per agevolarne la lettura e facilitare la partecipazione alle relative procedure concorsuali. Nel contempo, si coglie l’occasione per sottolineare che, stante il prossimo trasloco in altra sede del Settore Autonomie locali, si è reso necessario stabilire l’inoltro delle domande di contributo esclusivamente con lettera raccomandata (entro e non oltre il 30 settembre 2004) a questa Direzione (P.za Castello 165 - 10100 Torino), al fine di evitare inconvenienti e disguidi.

Il Settore Autonomie locali (tel. 011/4324789) è a disposizione per fornire chiarimenti e supporto nella compilazione della domanda di contributo; i relativi modelli sono scaricabili dal sito web del Settore Autonomie locali all’indirizzo sopra indicato.

Bando per l’anno 2004 per Unioni, Comunità montane in gestione associata, Consorzi volontari tra Comuni e Convenzioni tra Comuni, già finanziati dalla Regione Piemonte per l’esercizio associato di servizi comunali.

Il bando offre, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 3/2004, alle Unioni, alle Comunità montane, ai Consorzi volontari tra Comuni e alle Convenzioni tra Comuni, purché già finanziati dalla Regione Piemonte per l’associazionismo locale in relazione ai bandi emanati dal 1999 al 2002 per l’istituzione di nuove forme associative e/o per l’ampliamento e l’adeguamento dei servizi gestiti, l’opportunità di avere continuità nei finanziamenti per l’effettiva gestione associata svolta nell’anno 2004.

Al riguardo, si sottolinea che le Comunità montane rientrano tra le predette forme associative già finanziate, se le stesse o le preesistenti Comunità montane di cui alla l.r. 19/03 hanno già ricevuto contributi regionali per la gestione associata nei termini sopra specificati.

Non possono, invece, partecipare al bando i beneficiari di contributo destinato a forme associative di prima istituzione dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004 (gli stessi potranno presentare domanda dal 2005), e le forme associative che hanno usufruito soltanto di finanziamento regionale per la realizzazione di progetti di sviluppo e/o ottimizzazione della gestione associata, espressamente esclusi dal rifinanziamento dall’art. 7 della l.r. 3/2004.

Si ritiene, inoltre, utile chiarire che le forme associative destinatarie del bando per l’anno 2004 potranno essere finanziate (nei limiti di bilancio e su domanda annuale attestante l’effettiva gestione associata, da presentarsi a seguito di appositi bandi che saranno pubblicati sul B.U. della Regione Piemonte) per una durata massima di sei anni se si tratta di Unioni o di Comunità montane, e di tre anni se si tratta di Consorzi o di Convenzioni, ad eccezione delle forme associative di prima istituzione dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2003, per le quali la durata massima è di sette anni se si tratta di Unioni o di Comunità montane, e di quattro anni se si tratta di Consorzi o di Convenzioni. Il numero di tali annualità è da intendersi senza soluzione di continuità a decorrere dal 2004. Pertanto, la mancata presentazione di domanda annuale, o l’esclusione dal contributo o il mancato finanziamento per indisponibilità dei fondi, comportano la perdita di una annualità di finanziamento.

Per poter accedere a finanziamento occorre, oltre ad essere forme associative già finanziate, anche: 1) effettivamente gestire i servizi per i quali viene chiesto il contributo; 2) aver provveduto, entro il 30 settembre 2004, a regolarizzare eventuali ritardi nella rendicontazione dei contributi regionali ricevuti a parziale copertura delle spese di gestione per l’anno 2002; 3) rispettare i livelli ottimali, di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., salvo deroga. Circa i livelli ottimali, si raccomanda alle forme associative destinatarie del bando di verificare con immediatezza la loro situazione e, qualora occorra chiedere alla/e Provincia/e competente/i la formulazione di proposta di deroga, di attivarsi non appena possibile poiché tali proposte devono essere inoltrate dalle Province interessate (con lettera raccomandata) a questa Direzione entro il 30 settembre 2004. L’invito di cui sopra è, in particolare, diretto alle Unioni, Comunità montane, Consorzi volontari tra Comuni e Convenzioni tra Comuni finanziati per l’anno 1999, quando la normativa sui livelli ottimali della gestione associata non era ancora stata approvata. Non devono, invece, presentare domanda di deroga le Unioni con deroga definitiva a condizioni inalterate, purché non siano successivamente intervenute variazioni nella loro composizione. Si ritiene importante evidenziare che per le Unioni non è possibile la deroga all’appartenenza alla stessa Comunità montana, dal momento che l’art. 1, comma 2, della l.r. 3/2004 esclude dal contributo le Unioni “di cui facciano parte Comuni già componenti di altre Unioni o di Comunità montane”.

Per quanto concerne i servizi che possono essere ammessi a contributo, si evidenzia che deve trattarsi di servizi in gestione associata aventi le seguenti caratteristiche: 1) essere gestiti per tutti i Comuni componenti la forma associativa, fatta eccezione per le Comunità montane; 2) rientrare nell’elenco di cui all’allegato A del bando; 3) non essere finanziati per l’anno 2004 da altre Direzioni regionali o dalla Fondazione CRT, nell’ambito del Progetto Isacco. Ovviamente, la domanda di contributo è accoglibile solo se almeno un servizio presenta i requisiti di cui sopra per poter essere finanziato.

La richiesta di contributo può riferirsi a servizi (aventi le caratteristiche sopra evidenziate) già finanziati (F), nuovi (N), nonché previsti in progetti di sviluppo (P) (e, cioè, in progetti finalizzati ad aumentare il numero dei servizi in forma associata), finanziati e conclusi. La conclusione del relativo progetto dovrà non solo essere espressamente attestata in sede di domanda di finanziamento, ma anche documentata nei perentori termini di cui al bando per progetti, pena la revoca del contributo relativo al progetto stesso.

Relativamente alla richiesta di contributo, si segnala l’inderogabile esigenza che la stessa sia compilata da ogni forma associativa esclusivamente secondo il corrispondente modello di cui al bando, fornendo puntualmente tutte le indicazioni richieste dal modulo stesso. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga necessari chiarimenti o integrazioni alla domanda presentata, le risposte dovranno essere prodotte entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di esclusione della domanda stessa. Il contributo spettante verrà quantificato d’ufficio, sulla base dei contenuti delle domande e delle risultanze della relativa istruttoria e nel rispetto dei criteri del bando (prevedente maggiorazioni per Unioni e Comunità montane e limiti massimi per ogni tipologia associativa). La graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento verrà predisposta nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1° Unioni e Comunità montane

2° Consorzi e Convenzioni.

Nell’ambito di ognuna delle predette tipologie, l’ordine di graduatoria sarà determinato secondo i criteri preferenziali dettati dal bando, i quali tengono conto del numero dei Comuni fino a 5.000 abitanti, del numero dei servizi gestiti, rientranti nell’allegato A del bando e finanziabili, nonché del peso attribuito a ciascuno dei servizi stessi nel predetto allegato A. In caso di parità in graduatoria, ai fini della precedenza, rileverà il numero dei servizi gestiti ed elencati nell’allegato B del bando, e in seconda battuta il maggior numero dei Comuni sino a 1.000 abitanti.

I beneficiari di contributo verranno individuati, nei limiti dei fondi disponibili, secondo l’ordine della graduatoria. Il contributo, se concesso, è utilizzabile per qualsiasi spesa sostenuta nell’anno 2004 e connessa all’effettiva gestione associata dei servizi finanziati, ivi comprese le spese per il personale con la sola esclusione delle spese per assunzioni a tempo indeterminato successive al 31 maggio 2004. Si chiarisce che per spese sostenute nell’anno 2004 si deve intendere quelle impegnate sul bilancio 2004 della forma associativa.

Si evidenzia, infine, che il contributo ricevuto dovrà essere rendicontato entro il 15 settembre 2005 e che la mancata rendicontazione nel predetto termine non consentirà alla forma associativa di beneficiare del contributo per l’anno 2005. Nel caso in cui dalla rendicontazione risulti che le spese impegnate sul bilancio 2004 sono inferiori al contributo concesso per l’anno stesso, il contributo per l’anno 2005 verrà decurtato della somma corrispondente alla parte del contributo non spesa.

Bando per l’anno 2004 per Unioni, Comunita’ montane in gestione associata, Consorzi volontari tra Comuni e Convenzioni plurifunzionali tra Comuni, di prima istituzione dal 1° aprile 2004 al 20 settembre 2004.

Il bando è volto a finanziare, secondo i principi sanciti dalla l.r. 3/2004, spontanei processi associativi per l’esercizio associato di servizi comunali, realizzati mediante la creazione di nuove forme associative di prima istituzione dal 1° aprile 2004 al 20 settembre 2004 ed aventi natura giuridica di Unioni o Comunita’ montane in gestione associata, o Consorzi volontari tra Comuni o Convenzioni plurifunzionali tra Comuni. Sono considerate forme associative di prima istituzione quelle formalmente istituite, nei predetti termini, ai sensi della specifica normativa di riferimento, sia come nuove aggregazioni, sia come trasformazione di precedenti associazioni secondo i seguenti percorsi: da Convenzione o Consorzio a Unione; da Convenzione a Consorzio. Non rientrano tra le forme associative di prima istituzione i rinnovi e le ricostituzioni di preesistenti forme associative. Al riguardo, si sottolinea che le Comunità montane sono da intendersi come forme associative di prima istituzione solo se le stesse, o le preesistenti Comunità montane di cui alla l.r. 19/03, non hanno già usufruito di finanziamento regionale per l’esercizio associato, in relazione ai bandi emanati dal 1999 al 2002 per l’istituzione di nuove forme associative e/o per l’ampliamento e l’adeguamento dei servizi gestiti.

Il contributo regionale previsto dal bando è destinato alla copertura delle spese sostenute, nell’anno 2004, dalle forme associative in oggetto, per la loro attivazione ai fini della gestione associata. Le stesse, se effettivamente sussiste gestione associata, potranno essere finanziate (nei limiti di bilancio e su domanda annuale, da presentarsi a seguito di appositi bandi che saranno pubblicati sul B.U. della Regione Piemonte) anche per i prossimi anni e comunque per una durata massima di nove anni se si tratta di Unioni o di Comunità montane, e di sei anni se si tratta di Consorzi o di Convenzioni plurifunzionali. Il numero di tali annualità è da intendersi senza soluzione di continuità a decorrere dal 2004. Pertanto, la mancata presentazione di domanda annuale, o l’esclusione dal contributo o il mancato finanziamento per indisponibilità dei fondi, comportano la perdita di una annualità di finanziamento.

Per poter accedere a finanziamento occorre, oltre ad essere forme associative di prima istituzione formalmente costituite, anche: 1) avere una durata minima di 3 anni (una durata maggiore viene valutata, come criterio preferenziale in sede di graduatoria); 2) essere istituite per gestire in forma associata, per tutti i Comuni componenti la forma associativa fatta eccezione per le Comunità montane, due o più servizi rientranti nell’elenco di cui all’allegato A del bando e non finanziati per l’anno 2004 da altre Direzioni regionali o dalla Fondazione CRT, nell’ambito del Progetto Isacco. Ovviamente, la domanda di contributo è accoglibile solo se almeno un servizio presenta i requisiti di cui sopra per poter essere finanziato. Pertanto, se nessuno dei servizi gestiti dalla forma associativa è finanziabile, non sussistono le condizioni per accedere al contributo per la gestione associata dei servizi stessi e per l’attivazione della forma associativa; 3) rispettare i livelli ottimali, di cui all’art. 5 della l.r. 44/2000 e s.m.i., salvo deroga. Circa i livelli ottimali, si raccomanda alle forme associative destinatarie del bando di verificare con immediatezza la loro situazione e, qualora occorra chiedere alla/e Provincia/e competente/i la formulazione di proposta di deroga, di attivarsi appena possibile poiché tali proposte devono essere inoltrate dalle Province interessate (con lettera raccomandata) a questa Direzione entro il 30 settembre 2004. Si ritiene importante evidenziare che per le Unioni non è possibile la deroga all’appartenenza alla stessa Comunità montana, dal momento che l’art. 1, comma 2, della l.r. 3/2004 esclude dal contributo le Unioni “di cui facciano parte Comuni già componenti di altre Unioni o di Comunità montane”.

Relativamente alla richiesta di contributo, si segnala l’inderogabile esigenza che la stessa sia compilata da ogni forma associativa esclusivamente secondo il corrispondente modello di cui al bando, fornendo puntualmente la documentazione comprovante l’avvenuta istituzione della forma associativa, nonché tutte le indicazioni richieste dal modulo stesso. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga necessari chiarimenti o integrazioni alla domanda presentata, le risposte dovranno essere prodotte entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di esclusione della domanda stessa. Il contributo spettante verrà quantificato d’ufficio, sulla base dei contenuti delle domande e delle risultanze della relativa istruttoria e nel rispetto dei criteri del bando (prevedente maggiorazioni per Unioni e Comunità montane e limiti massimi per ogni tipologia associativa). La graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento verrà predisposta nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1° Unioni e Comunità montane

2° Consorzi e Convenzioni.

Nell’ambito di ognuna delle predette tipologie, l’ordine di graduatoria sarà determinato secondo i criteri preferenziali dettati dal bando, i quali tengono conto del numero dei Comuni fino a 5.000 abitanti, del numero dei servizi gestiti, rientranti nell’allegato A del bando e finanziabili, nonché del peso attribuito a ciascuno dei servizi stessi nel predetto allegato A. In caso di parità in graduatoria, ai fini della precedenza, rileverà il numero dei servizi gestiti ed elencati nell’allegato B del bando, in seconda battuta la maggior durata della forma associativa rispetto alla durata minima, e in terza battuta il maggior numero dei Comuni sino a 1.000 abitanti.

I beneficiari di contributo verranno individuati, nei limiti dei fondi disponibili, secondo l’ordine della graduatoria. Il contributo, se concesso, è utilizzabile per qualsiasi spesa sostenuta nell’anno 2004 e connessa all’attivazione della forma associativa per la gestione in forma associata dei servizi ammessi a contributo, ivi comprese le spese per il personale con la sola esclusione delle spese per assunzioni a tempo indeterminato successive al 31 maggio 2004. Si chiarisce che per spese sostenute nell’anno 2004 si deve intendere quelle impegnate sul bilancio 2004 della forma associativa.

Si evidenzia, infine, che il contributo ricevuto dovrà essere rendicontato entro il 15 settembre 2005 e che la mancata rendicontazione nel predetto termine non consentirà alla forma associativa di beneficiare del contributo per l’anno 2005. Nel caso in cui dalla rendicontazione risulti che le spese impegnate sul bilancio 2004 sono inferiori al contributo concesso per l’anno stesso, il contributo per l’anno 2005 verrà decurtato della somma corrispondente alla parte del contributo non spesa.

Il Direttore della Direzione regionale
Affari istituzionali e Processo di delega
Laura Bertino