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Bollettino Ufficiale n. 23 del 10 / 06 / 2004

Codice 25.7
D.D. 27 febbraio 2004, n. 322

Ditta: Parrocchia di San Giacomo. Nulla osta ai soli fini idraulici per la realizzazione di un pontile fisso provvisorio, adiacente il pontile pubblico della Navigazione Lago d’Orta, all’isola di San Giulio, in Comune di Orta San Giulio (NO)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che alla Parrocchia di San Giacomo possa essere rilasciata l’autorizzazione per la realizzazione di un pontile fisso provvisorio adiacente il pontile pubblico della Navigazione Lago D’Orta, all’Isola di San Giulio, in Comune di Orta San Giulio.

Il pontile fisso dovrà essere posto nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all’istanza in questione che, debitamente vistato da quest’Ufficio, viene restituito al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) dovrà essere acquisita l’autorizzazione del competente Settore Navigazione Interna regionale riguardante la compatibilità dell’ubicazione del pontile con la sicurezza della navigazione di linea;

2) il pontile fisso dovrà essere posto in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente il nulla osta ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

3) dovranno essere eseguiti accurati i calcoli statici dell’opera in argomento;

4) la Parrocchia di San Giacomo è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi