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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22
Comune di Parodi Ligure (Alessandria)
Modifiche allo Statuto comunale
Allo Statuto vigente sono apportate le seguenti modifiche (D.C.C. 11/2004 del 26.04.2004 e D.C.C. 12/2004 del 03.05.2004)
Dopo larticolo 2 (e in sostituzione del precedente articolo 2-bis, che è abrogato), sono inseriti i seguenti articoli 2-bis e 2-ter:
ARTICOLO 2-BIS
PARI OPPORTUNITÀ.
1. Il Comune, riconoscendo nella differenza donna uomo un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, è impegnato alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna in attuazione delle direttive comunitarie in materia.
2. Per le finalità del comma 1 del presente articolo, nelle cariche pubbliche, nelle commissioni tecniche e/o elettive, negli enti, aziende, e in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere a equilibrare la presenza di entrambi i sessi.
ARTICOLO 2-TER
SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP.
1. Il Comune promuove e coordina gli interventi a favore dei soggetti portatori di handicap, e loro famigliari, in attuazione della Legge, attraverso il Consorzio dei Servizi Sociali competente.
Larticolo 6 è abrogato e sostituito dai seguenti articoli 6, 6-bis, 6-ter:
ARTICOLO 6
IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE.
1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Parodi Ligure, e con lo stemma concesso con D.P.R. in data 14 marzo 2002.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. in data 14 marzo 2002.
3. Luso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati, salva autorizzazione.
ARTICOLO 6-BIS
FESTA PATRONALE.
1. In concomitanza della Festa di San Rocco, il 16 agosto di ogni anno si riconosce come festività e solennità civile.
ARTICOLO 6-TER
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.
1. Il Sindaco, previa autorizzazione dalla Giunta, è il soggetto competente alla rappresentanza giudiziale del Comune.
2. È salva la possibilità, nella materia delle entrate tributarie ed extratributarie, in capo al Regolamento comunale di settore, di attribuire la competenza a stare in giudizio in capo ad organi burocratici.
Gli articoli da 7 a 21 compresi sono abrogati e sono sostituiti dai seguenti articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21:
ARTICOLO 7
ORGANI DI GOVERNO.
1. Sono Organi di governo elettivi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.
ARTICOLO 8
CONSIGLIO COMUNALE.
1. Il Consiglio Comunale è lorgano di indirizzo e di controllo politico amministrativo, rappresenta lintera Collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.
2. La composizione, lelezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio sono stabiliti dalla Legge.
3. Le competenze del Consiglio sono stabilite dalla Legge.
4. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
5. Il Regolamento del Consiglio, adottato per le finalità previste dalla Legge e dallo Statuto, con le modalità previste dalla Legge e con i limiti previsti dallo Statuto, può stabilire le modalità di dotazione di attrezzature, di uffici e di risorsa finanziaria al Consiglio ai fini dellesercizio dellautonomia organizzativa.
6. Impronta lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e limparzialità.
7. Nelladozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
8. Gli atti fondamentali devono contenere lindividuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari allazione da svolgere.
9. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
ARTICOLO 9
CONSIGLIERI.
1. I Consiglieri Comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano lintera Collettività, alla quale costantemente rispondono.
2. La posizione giuridica e lo status, i diritti e i doveri dei Consiglieri sono stabiliti e regolati dalla Legge.
3. La definizione di Consigliere anziano è fissata dalla Legge.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono disciplinate dalla Legge.
5. Ogni Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, con particolare riferimento alla finalità di agevolazione delle comunicazioni.
6. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari di cui fanno parte.
7. Lobbligo di astensione in capo a ciascun Consigliere è disciplinato dalla Legge.
8. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere tutte le notizie, le informazioni, gli atti e i documenti sullattività del Comune, nonché sugli Enti ed aziende partecipati o controllati, nonché sui concessionari di pubblici servizi.
9. Il Regolamento Comunale stabilisce le modalità del diritto di accesso dei Consiglieri di cui al comma 8 del presente articolo, conformandosi, in ogni caso, ai seguenti principi, non derogabili:
a) conciliazione delle prerogative dei Consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa;
b) rispetto delleconomicità dellazione amministrativa, con particolare riferimento alla limitazione della riproduzione gratuita in casi di documentazione tecnica di particolare consistenza;
c) rispetto dellobbligo del segreto professionale, del segreto dufficio, nonché della tutela dei dati personali.
10. I Consiglieri hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio Comunale nelle modalità stabilite dalla Legge.
11. Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, nellosservanza delle modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento del Consiglio, fatto salvo il principio del giusto procedimento in ordine allesame della proposta di deliberazione ed allesame della richiesta di emendamenti incidenti in modo sostanziale sulle proposte di deliberazioni allesame del Consiglio.
12. I singoli Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e diritto ad ottenere risposta obbligatoria nei termini previsti dalla Legge.
13. I singoli Consiglieri hanno diritto di presentare mozioni.
14. Ai fini di assicurare la massima trasparenza il Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio, allinizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
ARTICOLO 10
DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE.
1. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, possono essere dichiarati decaduti.
2. La giustificazione delle assenze deve essere inviata al Sindaco per iscritto, anche successivamente alla seduta consiliare.
3. La proposta di decadenza può essere avanzata da un Consigliere o da un qualunque elettore del Comune.
4. La proposta di decadenza deve essere notificata allinteressato, a cura del Comune, entro 10 giorni dal pervenimento al Comune medesimo.
5. Allinteressato deve essere assegnato un termine di 15 giorni per la presentazione di giustificazioni.
6. La proposta di decadenza deve essere posta allordine del giorno trascorsi 45 giorni dalla notificazione allinteressato e deliberata dal Consiglio, a maggioranza semplice dei presenti.
7. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza del Consigliere si procede alla surroga.
ARTICOLO 11
GRUPPI CONSILIARI.
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi Consiliari e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale.
2. Qualora non sia esercitata la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati, relativamente alla lista del Sindaco eletto, nel Consigliere che abbia conseguito la maggiore cifra individuale di voti, senza considerare a tale fine il Sindaco eletto, e, relativamente alle restanti liste presenti in Consiglio, nel relativo candidato alla carica di Sindaco non eletto.
3. Per tutta la durata in carica del Consiglio, ed in qualsiasi tempo, possono essere costituiti nuovi gruppi consiliari, senza limitazione in ordine al numero minimo dei componenti.
4. Il Regolamento del Consiglio può prevedere la Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.
ARTICOLO 12
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.
1. La prima seduta dopo lelezione del Sindaco e del Consiglio deve essere convocata, dal Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la prima seduta dopo lelezione è convocata e presieduta dal Consigliere anziano.
3. Nella prima seduta dopo lelezione si svolgono gli adempimenti previsti dalla Legge.
4. In particolare, la comunicazione dei componenti della Giunta avviene nella prima seduta successiva allelezione.
5. Nella prima seduta successiva allelezione, ovvero in successiva seduta, da tenersi comunque non oltre 40 giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco presenta al Consiglio il programma di mandato, contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Il Consiglio esamina e discute il programma di mandato, proponendo eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso, che entrano a fare parte del programma sindacale ove approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
7. Adeguamenti del programma di mandato possono essere presentati allesame del Consiglio in ogni momento nel corso del mandato su iniziativa del Sindaco o su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
8. Nel caso di proposta di adeguamenti del programma di mandato da parte dei Consiglieri di cui al comma 6 del presente articolo, si applica il comma 5 del presente articolo.
9. Il Consiglio verifica lattuazione del programma del Sindaco e dei singoli Assessori con cadenza annuale e dopo lapprovazione del conto del bilancio.
ARTICOLO 13
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.
1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco, e, nei casi di assenza o di impedimento del Sindaco, dal Vicesindaco, se componente del Consiglio e fermo il disposto del comma 2 dellarticolo 12 in relazione alla prima seduta, ovvero, in caso di Vicesindaco non consigliere, dal Consigliere anziano.
2. Quando anche il Vicesindaco sia impedito, e, per ragioni di urgenza, non sia possibile il rinvio della seduta, il Sindaco è comunque sostituito dal Consigliere anziano.
3. Le funzioni del Presidente consistono in compiti di predisposizione, propulsione, coordinazione, guida e disciplina dei lavori, ivi compresi i poteri di polizia nel corso delle sedute, del Consiglio.
ARTICOLO 14
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.
1. Il Consiglio è convocato dal presidente mediante avviso recapitato, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dellavvenuto recapito, compreso il telefax, al domicilio eletto dal Consigliere.
2. Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente nei casi previsti dalla Legge.
3. Il Consiglio deve essere riunito, in sessione ordinaria, per lesame delle proposte di deliberazione del Bilancio di previsione, escluse le variazioni, del Rendiconto di gestione, della variante Strutturale al Piano Regolatore Comunale, e, in tal caso, il termine di recapito dellavviso di convocazione ai Consiglieri è fissato in cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
4. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria, con termine di recapito dellavviso di convocazione ai Consiglieri, fissato in tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso, anche telegrafico, di non meno di 24 ore, ma, in tale caso, ogni proposta di deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti in aula.
6. Il deposito delle proposte relative allOrdine del Giorno, deve essere effettuato 24 ore prima del giorno delladunanza, con tutti i documenti necessari, ai fini di consentire ai Consiglieri lesame durante il normale orario di ufficio.
7. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano fino alladozione del nuovo Regolamento del Consiglio, che si conforma, in ogni caso, ai seguenti principi, non derogabili:
a) previsione di ipotesi tassative di sessione ordinaria;
b) termini di convocazione comunque non inferiori a tre giorni dalla comunicazione;
c) previsione di convocazione di seduta durgenza con termine non inferiore a 24 ore dalla comunicazione e possibilità di rinvio su richiesta;
d) deposito degli atti non inferiore a 24 ore antecedenti la seduta.
ARTICOLO 15
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.
1. Il Consiglio opera attraverso deliberazioni, ovvero verbali di discussione di argomenti o mozioni.
2. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati con esclusione del Sindaco.
3. In seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati con lesclusione del Sindaco.
4. La partecipazione dellAssessore non consigliere, ove nominato ai sensi dellarticolo 19, alle adunanze del Consiglio, non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e della maggioranza per le votazioni.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo che, a giudizio del Presidente, siano trattati argomenti che possano ledere lonorabilità ovvero che possano ledere i diritti alla riservatezza di persone fisiche o di enti.
6. Nelle sedute del Consiglio, è consentito al Presidente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo avere interrotto i lavori e resa ladunanza nella forma del Consiglio aperto, di cui al successivo articolo 16.
7. Di norma la volontà del Consiglio è espressa mediante votazione palese per alzata di mano.
8. Salva diversa previsione normativa, in sede di nomine e designazioni, in cui vi sia riserva di rappresentanti a favore delle Minoranze, si procede o con il sistema della votazione limitata, per ciascun Consigliere, a tanti nominativi pari al numero di rappresentanti spettanti alla minoranza, ovvero con votazioni separate ed obbligo di astensione dei rispettivi Gruppi Consiliari, ovvero con votazione unica avente ad oggetto lintegralità dei nominativi proposti.
9. Il ricorso alla votazione segreta avviene, salvo parere contrario della maggioranza dei presenti, nei casi in cui il Presidente valuti la votazione palese inidonea allespressione di apprezzamenti e giudizi sulla qualità soggettiva e sulloperato di persone fisiche o di enti.
10. La proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Restano fermi gli speciali quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti.
12. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio sono curati dal Segretario Comunale, che partecipa alle stesse, fatte salve le competenze, in materia di istruttoria, in capo ai Responsabili di Servizio, ove nominati.
13. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge, e, in tal caso, è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
14. I verbali e le deliberazioni sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
15. Le disposizioni dei commi 3, 8, 9, 14 del presente articolo, si applicano fino alladozione del nuovo Regolamento del Consiglio, che potrà stabilire diversamente.
ARTICOLO 16
CONSIGLIO APERTO.
1. I Capigruppo, di concerto con il Presidente del Consiglio, possono richiedere la convocazione del Consiglio Comunale aperto, qualora questioni di importante interesse generale lo richiedano.
2. Le decisioni del Consiglio Comunale aperto non danno luogo ad atti formalmente vincolanti per il Consiglio, ma avranno funzione di stimolo per lazione amministrativa.
ARTICOLO 17
COMMISSIONI CONSILIARI.
1. Il Consiglio può istituire nel suo seno, ai sensi della Legge, commissioni permanenti e, quando occorra, speciali.
2. Il Regolamento del Consiglio disciplina il numero delle Commissioni permanenti, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione, nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto.
3. Le Commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale dei Consiglieri di Maggioranza e di Minoranza.
4. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia deve essere attribuita ad esponenti della Minoranza.
5. Le Commissioni permanenti hanno competenza per materia.
6. Le Commissioni permanenti svolgono, quale funzione primaria, lesame preliminare, di natura referente, degli atti oggetto di deliberazione da parte del Consiglio, e, quale funzione accessoria, il controllo politico amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi rientranti nella propria competenza per materia.
7. Le Commissioni speciali di indagine o dinchiesta sono istituite per lo svolgimento di compiti di volta in volta specificamente individuati dal Consiglio.
8. La Commissione dindagine può essere istituita per lo svolgimento di attività finalizzata alla migliore conoscenza in merito ad argomenti particolari, a fatti, a bisogni della Comunità Locale.
9. La Commissione dinchiesta può essere istituita per accertare responsabilità, o, più in generale, situazioni patologiche, nellattività politico amministrativa.
10. Ai fini della istituzione della Commissione dinchiesta occorre il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
11. Le Commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, promuovono la consultazione dei soggetti interessati interni, possono tenere udienze conoscitive chiedendo lintervento di soggetti qualificati del Comune, di soggetti qualificati esterni, compresi enti e associazioni, e possono chiedere lintervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario e dei dipendenti.
12. Le sedute delle Commissioni permanenti sono pubbliche, salvi i casi di sedute non pubbliche specificamente previsti dal Regolamento del Consiglio, le sedute delle Commissioni Speciali non sono pubbliche.
13. La possibilità di delega in capo ai componenti delle Commissioni è ammessa soltanto relativamente alle Commissioni permanenti.
14. Il Regolamento del Consiglio, nel rispetto dei disposti contenuti nel presente articolo, procede a disciplinare, relativamente alle Commissioni:
a) la modalità di nomina del Presidente;
b) il numero dei componenti;
c) le modalità di convocazione;
d) i quorum strutturale e funzionale;
e) le modalità di funzionamento, ivi compresa listruttoria dei lavori e la verbalizzazione.
15. In attesa delladozione del nuovo Regolamento del Consiglio, la disciplina del comma 14 del presente articolo è fissata dallatto istitutivo della Commissione.
ARTICOLO 18
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA.
1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la nomina e la presiede, e da quattro Assessori.
2. Nel novero degli Assessori è compreso il Vicesindaco.
3. Un Assessore può essere anche un soggetto, non Consigliere Comunale, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
4. LAssessore non Consigliere deve possedere competenza ed esperienza che ne giustifichino la scelta.
5. LAssessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica di Assessore con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi, ivi compresa la possibilità di essere destinatario delle deleghe conferite dal Sindaco.
6. LAssessore non consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione, diritto di intervento e senza diritto di voto.
7. Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni Pubbliche.
8. La revoca degli Assessori e la cessazione della Giunta sono disciplinate dalla Legge.
9. Le cause di incompatibilità, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza degli Assessori, sono disciplinati dalla Legge.
ARTICOLO 19
NOMINA, DIMISSIONI, DELEGHE DEGLI ASSESSORI.
1. La nomina della Giunta Comunale avviene con le modalità previste dalla Legge.
2. Le dimissioni degli assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco, e divengono efficaci ed irrevocabili dal momento della sostituzione, da effettuarsi, in ogni caso, nel termine di giorni quindici dalla presentazione delle dimissioni medesime.
3. La revoca degli assessori e la cessazione della Giunta sono disciplinate dalla legge.
4. Agli Assessori, o a taluni di essi, il Sindaco può attribuire, in qualsiasi momento, deleghe per specifiche materie, ovvero per attività e iniziative di natura temporanea.
5. Dellattribuzione della delega viene data comunicazione al Consiglio Comunale, preferibilmente, nella prima seduta utile.
6. Con le stesse modalità dellattribuzione si procede alla revoca o alla modifica delle deleghe attribuite.
ARTICOLO 20
COMPETENZE DELLA GIUNTA.
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni.
2. La Giunta, in particolare:
a) collabora con il Sindaco nel governo del Comune per lattuazione del programma amministrativo;
b) dà attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio, mediante atti indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire da parte dei soggetti cui sono attribuite le funzioni amministrative e gestionali;
c) compie tutti gli atti rientranti ai sensi di Legge nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco, previste dalla Legge o dallo Statuto.
3. Ferme le disposizioni che precedono, sono attribuite alla Giunta Comunale le seguenti competenze, in quanto non rientranti nellattività di gestione:
a) la concessione, ovvero i criteri generali per la concessione, nel rispetto dei regolamenti di settore, di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere alle persone fisiche e agli enti;
b) lautorizzazione al Sindaco a stare in giudizio come parte e lapprovazione delle transazioni e conciliazioni, giudiziali e extragiudiziali, ivi compresi gli accordi bonari ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici;
c) lapprovazione dei progetti di opere pubbliche e dei capitolati di appalto di pubblici servizi;
d) lapprovazione degli accordi di contrattazione decentrata;
e) lautorizzazione allutilizzo delle somme a specifica destinazione duso in termine di cassa e allanticipazione di tesoreria;
f) il conferimento di incarichi di natura fiduciaria senza esperimento di procedura di selezione del contraente, fatte salve le competenze espressamente in capo ad altri organi ai sensi di Legge;
g) la nomina dei componenti di commissioni di pubblico concorso per la selezione del personale;
h) i provvedimenti di passaggio diretto di personale con diversa Amministrazione.
4. Ferme le disposizioni che precedono, sono escluse dalle competenze della Giunta le seguenti competenze, in quanto non rientranti nellattività di gestione, restando attribuite al Segretario Comunale:
a) lapprovazione dei bandi di gara e di procedure di selezione del contraente per forniture, servizi e lavori pubblici, nonché lapprovazione degli esiti della gara e delle procedure di selezione, quandanche il soggetto responsabile sia unico;
b) lapprovazione dei bandi di concorso e di procedure di selezione del personale, nonché lapprovazione degli esiti del concorso e della procedure di selezione, quandanche il soggetto responsabile sia unico;
c) la stipula di contratti e convenzioni di natura sinallagmatica, fatte salve le competenze previste dalla Legge in capo al Sindaco, ed anche ove il contraente sia individuato dalla Giunta, ai sensi del comma 3 lettera f) del presente articolo;
d) gli atti di gestione del personale, ivi compresi quelli assunti nellesercizio dei poteri di diritto privato in capo al datore di lavoro.
ARTICOLO 21
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, o, ai sensi della normativa in materia di sostituzione legale del Sindaco, dal Vicesindaco.
2. Quando anche il Vicesindaco sia impedito, e, per ragioni di urgenza, non sia possibile il rinvio della seduta, il Sindaco è sostituito dallassessore anziano, risultando lanzianità degli assessori dallordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.
3. Il Presidente determina lordine del giorno, anche tenendo conto delle proposte formulate dai singoli Assessori.
4. La Giunta può stabilire, con apposito provvedimento, le modalità di convocazione e di funzionamento.
5. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, tenuto conto di quanto stabilito in ordine allefficacia delle dimissioni dei componenti dallart. 19 comma 2.
6. Gli atti della Giunta sono approvati a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ferma la facoltà di audizione, per fini istruttori, del personale comunale e di soggetti estranei.
8. Le votazioni della Giunta avvengono sempre a scrutinio palese.
9. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni della Giunta sono curati dal Segretario Comunale, che partecipa alle stesse, fatte salve le competenze, in materia di istruttoria, in capo ai Responsabili di Servizio, ove nominati.
10. Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge, e, in tal caso, è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
11. Gli atti della Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.
Larticolo 21-bis è abrogato e sostituito dal seguente articolo 21-bis:
ARTICOLO 21-BIS
MOZIONE DI SFIDUCIA.
1. Relativamente alla definizione di mozione di sfiducia, alla procedura di approvazione ed agli effetti della medesima, si opera riferimento alla Legge.
2. La seduta nel corso della quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Consigliere Anziano, salva assenza o impedimento del medesimo, nel quale caso è presieduta dal Vicesindaco, ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, dal Sindaco.
Allarticolo 23 comma 1 le lettere a), l), q), r), s) sono abrogate e sostituite dalle seguenti:
a) ha la rappresentanza generale del Comune, compresa la rappresentanza in giudizio, di cui allarticolo 6-ter;
l) adotta le ordinanze in qualità di ufficiale di governo e di autorità sanitaria e ambientale;
q) fa pervenire al Segretario Comunale ed al Vicesindaco latto di dimissioni;
r) stipula in rappresentanza del Comune i contratti e gli atti non attribuiti al Segretario Comunale o ai Responsabili di servizio;
s) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nei termini previsti dalla Legge;
Allarticolo 23 comma 1 le lettere m), n), sono abrogate;
Allarticolo 23 comma 1 dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:
t) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo e definendo gli incarichi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dallarticolo 109 D.Lgs. 267/2000, dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione;
u) attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dallarticolo 110 D.Lgs. 267/2000, dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione;
v) nomina il Segretario Comunale e attribuisce al Segretario Comunale la responsabilità dei servizi secondo le modalità ed i criteri stabiliti dallarticolo 109 D.Lgs. 267/2000, dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione.
Larticolo 26 è abrogato e sostituito dal seguente articolo 26:
ARTICOLO 26
VICESINDACO.
1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dallesercizio della funzione.
2. Quando anche il Vicesindaco sia assente o impedito, in casi di urgenza, provvede lAssessore anziano, di cui allarticolo 21 comma 2.
Allarticolo 28 comma 1, dopo la parola elettivi, è aggiunta la frase ovvero ai responsabili di servizio, ove nominati.
Allarticolo 28 comma 2, lettera c) le parole successive a ordinazione di beni e servizi sono soppresse;
Allarticolo 28 comma 2, la lettera e) è abrogata e sostituita dalla seguente: e) responsabilità delle procedure di gara e di concorso, compresa la presidenza delle commissioni relative;
Allarticolo 28 comma 2, lettera f) le parole per i quali gli sia stata attribuita competenza sono soppresse e sostituite dalle seguenti salve le competenze attribuite ai Responsabili di servizio
Allarticolo 28 comma 2, lettera l) le parole al Sindaco ed sono soppresse
Allarticolo 34 il comma 3 è abrogato.
Il Segretario Comunale
Gian Carlo Rapetti